T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1068/ 2006
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Sezione Terza Ter
Composto dai Magistrati:
Francesco CORSARO Presidente
Stefania SANTOLERI Componente
Stefano FANTINI Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. (…) Reg. Gen. proposto dalla Polisportiva Rosetana Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Tedeschini, Andrea Abbamonte e Pietro Di Giacinto, presso il primo dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, al Largo Messico n. 7;
CONTRO
Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Po n. 9;
e nei confronti
- del C.O.N.I., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Angeletti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giuseppe Pisanelli n. 2;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla F.I.G.C. sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 10/10/05 al fine di ottenere l’avvio di un procedimento di riesame delle sfavorevoli determinazioni a suo tempo adottate nei confronti della medesima società, onde consentirne l’iscrizione al campionato di calcio, serie C2, per la corrente stagione 2005/2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. e del C.O.N.I.;
Viste le memorie prodotte dalle parti resistenti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 26.1.2006, il Primo Ref. Stefano Fantini;
Udito l’Avv. Tedeschini per la ricorrente, l’Avv. Angeletti per il C.O.N.I., e l’Avv. Mazzarelli, in sostituzione dell’Avv. Medugno, per la F.I.G.C.;
Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 21 bis della legge 6/12/1971, n. 1034, come novellata dalla legge 21/7/2000, n. 205, trattandosi di ricorso avverso il silenzio inadempimento asseritamente serbato dalla Federazione sull’istanza presentata in data 10/8/05;
Ritenuto che la F.I.G.C., pur nella consapevolezza di non essere obbligata a provvedere sull’istanza di riesame di un precedente provvedimento, traducendosi la medesima nella sollecitazione dell’esercizio di un potere di autotutela, di natura evidentemente discrezionale, ha comunque ritenuto, nell’esercizio delle sue prerogative, di adottare, previa comunicazione, con nota in data 30/11/05, del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge generale sul procedimento amministrativo, la delibera n. 87/PF in data 10/1/06, con cui ha respinto l’istanza, nell’assunto dell’insussistenza dei presupposti per il riesame stesso;
Ritenuto che ciò comporta, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato emanato, nelle more del processo, un provvedimento espresso incidente sulla stessa pretesa di parte ricorrente;
Considerato altresì che le eccezioni pregiudiziali di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuto difetto di interesse, per la loro natura, precedono la pronuncia su ogni altra questione di ammissibilità e di merito del ricorso (Cons. Stato, Sez. IV, 3/5/1977, n. 455);
Ritenuto che la declaratoria di improcedibilità del ricorso giustifica comunque, sussistendone giusti motivi, la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.1.2006.