T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7331/ 2006

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter

Composto dai Magistrati:

Francesco           CORSARO                           Presidente

Stefania              SANTOLERI                        Componente

Stefano               FANTINI                              Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.  (…) Reg. Gen. proposto da ASD OMISSIS  Calcio, in persona del Presidente Vittorio Morace, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Di Giugno e Veronica Petrella, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Beccaria n. 84, presso lo studio legale Valsecchi;

CONTRO

- F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n.58;

- Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Interregionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- della decisione della C.A.F. presso la F.I.G.C. del 26/5/2006 le cui motivazioni sono state comunicate, a mezzo telefax, in data 26/6/2006;

- della decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul C.U. n. 167 del 16/5/2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della F.I.G.C.;

Vista la memoria prodotta dalla F.I.G.C. a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 22.8.2006, il Primo Ref. Stefano Fantini;

Uditi i procuratori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per fare ricorso alla sentenza in forma semplificata, in virtù del rinvio effettuato dall’art. 3, III comma, della legge 17/10/2003, n. 280 all’art. 26 della legge 6/12/1971, n. 1034;

Ritenuto che deve essere disattesa la preliminare eccezione, sollevata dalla F.I.G.C., di difetto assoluto di giurisdizione, in quanto, seppure l’art. 2, lett. b), della legge 17/10/2003, n. 280, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo da quello statuale, riserva al primo “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, deve peraltro considerarsi che il predetto principio opera nei limiti dei casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo;

Ritenuto che nella vicenda in esame è impugnata la sanzione disciplinare della penalizzazione di punti dodici in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2006 - 2007, che, determinando l’esclusione dalla graduatoria delle società ripescabili nel campionato nazionale di serie D, e la conseguente retrocessione dell’associazione ricorrente nel campionato regionale di eccellenza, sembra assumere anche rilevanza esterna, incidendo sullo status del soggetto in termini non solo economici, ma anche di onorabilità (in termini, T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 19/4/2005, n. 2801, nonché 14/12/2005, n. 13616);

Ritenuto che, pur nella difficoltà della individuazione di un sicuro discrimine tra  atti a rilevanza meramente interna ed atti incidenti su posizioni giuridiche rilevanti nell’ordinamento generale, l’esclusione della giurisdizione nella fattispecie in esame esporrebbe a dubbi di illegittimità costituzionale  la legge n. 280/03;

Ritenuto che, anche a prescindere dall’eccezione di inammissibilità per mancata impugnativa del C.U. 27/7/06 che ha respinto la domanda di ripescaggio, dall’eccezione di irricevibilità, nonché dall’ulteriore eccezione di improcedibilità, nel merito non appare meritevole di positiva valutazione la prima censura con cui si deduce l’erronea configurazione di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto l’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva, al primo comma, non limita una siffatta fattispecie all’illecito commesso da un “intraneus” (nel senso penalistico del termine, che rileva, ad esempio, per l’enucleazione del reato proprio), ma prevede, sotto la rubrica “ulteriori ipotesi di responsabilità delle società”, che “le società sono responsabili,  a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia nel proprio campo, …, che su quello delle società avversarie”;

Considerato che risulta acclarato come il sig. OMISSIS, pur dimessosi da ogni carica associativa dal dicembre 2005, abbia continuato “in modo costante e diffuso a fornire il proprio contributo ed i propri servigi alla società ricoprendo un ruolo di primaria importanza”, sì che può qualificarsi come “persona addetta ai servizi della società”;

Ritenuto che deve essere disatteso anche il secondo motivo  con cui si allega la carenza di  motivazione in ordine alla prova dell’illecito sportivo, in quanto, come condivisibilmente statuito dalla C.A.F., le risultanze emerse all’esito delle indagini risultano idonee a supportare una pronuncia di responsabilità e la conseguente sanzione; rilevano in tale senso le registrazioni delle telefonate intercorse tra il sig OMISSIS ed il portiere della OMISSIS , OMISSIS, nonché il successivo contegno del OMISSIS, che ha eseguito il gesto convenzionale, “non riconducibile a diverse ipotesi  solo che si consideri che lo stesso OMISSIS  ha affermato, nell’interrogatorio reso subito dopo la gara …, di non conoscere il OMISSIS”;

Considerato altresì che infondato è il terzo motivo, con cui si esclude, in via argomentativa, la ravvisabilità di una responsabilità presunta dell’ASD OMISSIS , peraltro già ritenuta non sussistente dalla CAF, in ragione dell’unicità del fatto illecito commesso in concorso dal OMISSIS e dal OMISSIS;

Ritenuto infine non meritevole di positiva valutazione la quarta ed ultima censura, con cui si deduce l’eccessività della pena anche sotto il profilo della disparità di trattamento; ciò tanto in assoluto, e cioè con riguardo alla tipologia delle sanzioni irrogabili a norma dell’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva (sotto tale profilo va peraltro precisato che al giudice amministrativo è precluso effettuare una valutazione astratta sulla congruità della pena), quanto con riferimento ai precedenti, invero genericamente richiamati, che non costituiscono peraltro utile termine di paragone, non essendo caratterizzati da situazioni oggettivamente e soggettivamente identiche, sì da escludersi la ravvisabilità della figura sintomatica della disparità di trattamento (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 29/4/1980, n. 459);

Ritenuto, ancora, che le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, e sono liquidate nell’importo indicato nel dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della resistente F.I.G.C., delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.8.2006.
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