T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2474/2008

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter

Composto dai Magistrati:

Italo                      RIGGIO                                 Presidente

Maria Luisa          DE LEONI                            Componente

Stefano                 FANTINI                               Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti n. (…), n.  (…) e n. (…) del Reg. Gen. proposti dal Gruppo Sportivo OMISSIS, associazione sportiva dilettantistica corrente in Mogliano, in persona del Presidente Giovanni Cortigiani, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Saburri e Claudio Baleani, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’Avv. Lina Musumarra;

CONTRO

 - Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, presso il primo dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Po n. 9;

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Angeletti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pisanelli n. 2;

e nei confronti

- della Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, del Comitato Regionale Marche F.I.G.C. - L.N.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, in persona del Presidente pro tempore, della A.S.D. Mogliano Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, della S.S. OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, della S.S. OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, di OMISSIS, di OMISSIS, di OMISSIS, non costituiti in giudizio;

- del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

- quanto al ricorso n. (…) R.G., della delibera del Presidente della F.I.G.C. n. 215/PF in data 18/9/04 e di ogni altro atto in questa delibera richiamato, che ha concluso, senza che venisse disposta la revoca dell’affiliazione, il procedimento ex art. 16 delle N.O.I.F. instaurato a carico della A.S. OMISSIS OMISSIS, ovvero della sua avente causa individuata dalla matricola FIGC 700065, e della S.S. OMISSIS individuata dalla matricola FIGC OMISSIS; di ogni altro atto della F.I.G.C. connesso, presupposto e/o consequenziale, ed in particolare della delibera del Presidente federale di approvazione - ratifica del cambio di denominazione sociale da S.S. OMISSIS in S.S. OMISSIS comunicata attraverso C.U. n. 9 dell’1/9/2003 dalla L.N.D. - CR Marche, e della delibera di approvazione - ratifica del cambio di denominazione sociale e di sede sociale da A.S. OMISSIS , con sede sociale in OMISSIS, in A.S.D. OMISSIS, con sede sociale in OMISSIS, comunicata mediante C.U. n. 15 del 16/9/04 del CR Marche LND, nonché degli atti del C.R. Marche L.N.D. relativi alla formazione degli organici e dei calendari dei campionati dilettanti di 1^, 2^, 3^ categoria, stagione 2004/2005; nonché, ancora, dei provvedimenti emanati dalla Giunta Nazionale C.O.N.I. (in data 12/10/04 e 17/12/04) con i quali sono stati decisi i ricorsi proposti ex art. 7, V comma, lett. n), dello Statuto C.O.N.I. dall’odierno ricorrente avverso la mancata revoca dell’affiliazione delle suddette associazioni sportive dilettantistiche controinteressate e degli atti ad essi presupposti e/o connessi;

- quanto al ricorso n. (…) R.G., del C.U. n. 13 del 31/8/2005 emanato dal C.R. Marche - L.N.D. con cui sono state ammesse al campionato dilettanti di prima categoria in abbinamento con i relativi campi da giuoco le società controinteressate, formalmente denominate A.S.D. OMISSIS (matricola FIGC OMISSIS) e S.S. OMISSIS (matricola FIGC n. OMISSIS) e sono stati emanati i calendari delle gare 2005/2006; di ogni altro atto della F.I.G.C. presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare dei CC.UU. nn. 160 e 161 del 30/6/05 con cui sono stati ufficializzati i risultati della stagione sportiva 2004/05, nonché dei CC.UU. n. 1 del 7/7/05 e n. 11 del 29/8/05, tutti adottati dal C.R. Marche; del provvedimento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. del 27/10/05 che ha dichiarato inammissibile l’istanza di conciliazione proposta dall’odierno ricorrente, nonché per il conseguente accertamento e declaratoria di nullità e/o inefficacia del negozio avente ad oggetto la cessione del titolo sportivo di seconda categoria intercorso tra la S.S. OMISSIS di OMISSIS e la S.S. OMISSIS  di OMISSIS, ed, ugualmente, del negozio avente ad oggetto la cessione del titolo sportivo di prima categoria intercorso tra la A.S OMISSIS e la S.S. OMISSIS e di OMISSIS;

- quanto al ricorso n. (…) R.G., del C.U. n. 19 del 12/9/06 (integrato dal C.U. n. 25 del 23/9/06) del C.R. Marche - L.N.D., con cui sono state ammesse ai campionati dilettanti di prima e seconda categoria le società di calcio controinteressate A.S.D. OMISSIS e A.S.D. OMISSIS e sono stati emanati i calendari relativi ai camionati dilettantistici 2006/07; di ogni altro atto della F.I.G.C. connesso al suddetto C.U. n. 19 del 12/9/06, ed in particolare dei CC.UU. nn. 164 e 165 del 30/6/06 con cui sono stati ufficializzati i risultati della stagione 2005/06, del C.U. n. 1 del 7/7/06, sempre del C.R. Marche, che ha attribuito il diritto all’ammissione ai capionati 2006/07 solo in base ai risultati sportivi della precedente stagione 2005/06; del C.U. del C.R. Marche n. 24 del 22/9/06 che ha ratificato il fittizio cambio di denominazione e di sede sociale della OMISSIS; del C.U. n. 25 del 23/9/06 con cui la controinteressata OMISSIS è stata autorizzata a disputare le gare interne presso il campo sportivo di OMISSIS ; del silenzio rifiuto della Giunta Nazionale del C.O.N.I. maturato il 21/2/07 in ordine la ricorso presentato dal ricorrente a mezzo fax del 22/11/06, nonché per l’accertamento della nullità e/o inefficacia della domanda di ammissione al campionato di prima e/o seconda categoria presentata dalla società OMISSIS e della conseguente ammissione al campionato di seconda categoria adottata dalla F.I.G.C. - C.R Marche, ed, identicamente, della domanda di ammissione al campionato di prima categoria 2006/07 presentata dalla società OMISSIS e della conseguente ammissione adotata dalla F.I.G.C. - C.R. Marche LND;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C., del C.O.N.I. e delle Amministrazioni statali;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 31/1/2008, il Cons. Stefano Fantini;

Uditi gli Avv.ti Baleani e Saburri  per l’associazione ricorrente, gli Avv.ti Medugno e Mazzarelli, quest’ultima in sostituzione dell’Avv. Gallavotti, per la F.I.G.C., nonché  l’Avv. Angeletti per il C.O.N.I.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con atto (n. (…) R.G.) ritualmente notificato e depositato il gruppo sportivo “OMISSIS”, con sede in OMISSIS (MC), ha trasposto in sede giurisdizionale il ricorso straordinario proposto avverso la mancata revoca (di cui alla delibera del Presidente della F.I.G.C. n. 215/PF in data 18/9/04) dell’affiliazione, da parte della Federazione, nei confronti della A.S. OMISSIS e della S.S. OMISSIS e contro gli ulteriori provvedimenti, a questa connessi, meglio specificati in epigrafe.

Premette che nella stagione sportiva 2001/02 la A.S. OMISSIS, con sede in OMISSIS (AP), ha disputato il campionato di calcio regionale Marche di prima categoria, conseguendo la salvezza nel campo; la S.S. OMISSIS, con sede in OMISSIS (MC), nella medesima stagione ha invece disputato il campionato di seconda categoria ottenendo anch’essa la salvezza sul campo; la S.S.  OMISSIS con sede in OMISSIS (AP), infine, ha disputato il campionato di terza categoria, mantenendo il diritto a disputare la stessa categoria anche nella stagione successiva.

Espone che al termine della predetta stagione la S.S. OMISSIS ha acquistato il titolo sportivo della A.S. OMISSIS al fine di poter disputare, la stagione successiva, il campionato di prima categoria; contemporaneamente la Moglianese ha ceduto il titolo di seconda categoria alla S.S. OMISSIS  che lo ha acquisito per poter disputare il campionato di seconda categoria; la Federazione, da parte sua, ha ratificato il cambio di denominazione della S.S. OMISSIS in S.S. OMISSIS e quello della A.S. OMISSIS in A.S.D. OMISSIS di OMISSIS.

Aggiunge ancora come la Commissione disciplinare di Ancona della F.I.G.C., su deferimento della Procura federale, con decisione pubblicata nel C.U. n. 76 dell’1/4/04 del C.R. Marche, ha accertato la doppia cessione di titoli sportivi, irrogando le sanzioni di propria competenza, trasmettendo poi gli atti al Presidente federale ed alla Procura federale ai sensi dell’art. 37 del C.G.S.

Tale comunicazione è prodromica rispetto all’inizio del procedimento ex art. 16 delle N.O.I.F., al quale l’associazione ricorrente ha chiesto di poter partecipare; al contempo, in data 23/7/04, ha presentato al Presidente federale formale istanza di attribuzione del titolo sportivo di seconda categoria ai sensi dell’art. 52, III comma, delle N.O.I.F., condizionata alla revoca dell’affiliazione nei confronti della San Marco, instando altresì per l’ammissione al campionato di seconda categoria per la stagione 2004/05.

Essendo decorso il termine di trenta giorni senza che sia intervenuto il provvedimento finale del procedimento, l’esponente, in data 30/7/04, ha notificato al Presidente federale formale diffida a provvedere.

Nel prosieguo, al fine di esaurire i rimedi interni all’ordinamento sportivo, ha esperito ricorso ai sensi dell’art. 7, V comma, lett. n), dello Statuto del C.O.N.I. alla Giunta Nazionale dello stesso C.O.N.I.

In pendenza di detto ricorso la F.I.G.C., con delibera del 18/9/04 n. 215/PF, ha provveduto a concludere il procedimento, non disponendo la revoca dell’affiliazione; anche avverso detto provvedimento esplicito il ricorrente ha proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in data 14/12/04.

Entrambi i ricorsi al C.O.N.I. sono stati dichiarati inammissibili.

Deduce a sostegno del gravame proposto avverso la delibera n. 215/PF del 18/9/04 i seguenti motivi di diritto :

1) Violazione dell’art. 16, I, III, IV comma, in correlazione con l’art. 52, II comma, delle N.O.I.F. e con il principio costituzionale di ragionevolezza.

Ex art. 52, II comma, delle N.O.I.F. vige il divieto di cessione del titolo sportivo; i comportamenti tesi ad eludere tale divieto sono qualificati dall’art. 16, IV comma, lett. a), delle stesse N.O.I.F. come “grave infrazione all’ordinamento sportivo”, con espressa previsione della sanzione della revoca dell’affiliazione.

2) Violazione dell’art. 10 della legge 7/8/1990, n. 241; difetto di istruttoria; eccesso di potere per motivazione illogica, incongrua, carente.

L’associazione ricorrente, in caso di revoca dell’affiliazione, sarebbe automaticamente la prima compagine calcistica del territorio sportivo, ed, in quanto tale, soggetto privilegiato nell’utilizzo degli impianti; di qui anche l’interesse a partecipare nel procedimento instaurato per provvedere sulla revoca.

3) Violazione dei principi costituzionali del buon andamento ed imparzialità; violazione ell’art. 5 dello Statuto federale; violazione degli artt. 17, 18, 19 e 20 delle N.O.I.F.; eccesso di potere per travisamento dei fatti; perplessità; sviamento.

Le norme federali tutelano la denominazione sociale delle società ed associazioni quale dato identificativo del soggetto affiliato, secondo i principi della priorità e dell’ordinato andamento delle attività sportive.

Nel caso di specie con l’illegittima ratifica dei cambi di denominazione sociale la Federazione ha consentito l’elusione del divieto di cui all’art. 52, II comma, delle N.O.I.F., tanto che vi è una sostanziale coincidenza tra la società cessionaria del titolo sportivo e la sua denominazione e sede originarie.

Avverso la deliberazione della Giunta nazionale del C.O.N.I. in data 12/10/2004 deduce le seguenti ulteriori censure :

4) Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità; violazione dell’art. 7, V comma, lett. n), dello Statuto del C.O.N.I. e dell’art. 2 del regolamento della CCA; eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, perplessità.

In tema di revoca la Giunta Nazionale deve acquisire il parere della CCA; tale adempimento procedimentale è però mancato nel caso di specie, ove si è addivenuti ad una pronuncia di inammissibilità senza il parere della CCA.

5) Violazione del principio del contraddittorio in materia sportiva di cui all’art. 7, II comma, lett. h - bis n. 2), del d.lgs. n. 242/99.

La delibera richiama la relazione del Segretario Generale della F.I.G.C., senza che peraltro la stessa sia mai stata comunicata.

6) Violazione dell’art. 4, I comma, del d.P.R. n. 1199/1971.

L’Amministrazione decidente, sebbene tenuta a comunicare ai soggetti controinteressati il ricorso, non ha provveduto a tale adempimento.

7) Violazione dell’art. 7, IV comma, dello Statuto in relazione al conflitto di interessi in capo al dr. Franco Carraro.

Nel verbale della Giunta Nazionale del C.O.N.I. compare la presenza del dr. Carraro, quale membro del CIO, in evidente conflitto d’interessi, rilevante a prescindere dalla sua astensione.

8) Violazione dell’art. 2, III comma, del d.P.R. n. 1199/1971.

Ove si ritenga che il ricorso sia di competenza della CCA, l’Amministrazione decidente avrebbe dovuto, ex officio, provvedere a trasferirgli l’atto, trattandosi di organo della stessa Amministrazione.

Si sono costituiti in giudizio il C.O.N.I. e la F.I.G.C. eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione attiva (nonchè per difetto assoluto di giurisdizione del giudice statale), oltre che per mancato esaurimento dei gradi della giustizia sportiva, e comunque la sua infondatezza nel merito.

Resistono anche le Amministrazioni statali intimate senza svolgere difese.

Con successivo ricorso (n. (…) R.G.) il gruppo Sportivo “Il Punto” ha impugnato il C.U. n. 13 del C.R. Marche in data 31/8/05 con cui sono state ammesse al campionato dilettanti di prima categoria, in abbinamento con i relativi campi da giuoco, la A.S.D. OMISSIS e S.S. OMISSIS e predisposti i calendari delle gare  2005/06,  gli atti a questo presupposti, nonché il provvedimento della CCA per lo Sport presso il C.O.N.I. del 27/10/05 che ha dichiarato inammissibile l’istanza conciliativa del ricorrente, chiedendo altresì la declaratoria della nullità e/o inefficacia dei negozi aventi ad oggetto la cessione dei titoli sportivi riguardanti le predette associazioni odierne controinteressate.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi :

9) Nullità dell’atto in correlazione all’art. 1325 ed all’art. 1418, II comma, del codice civile; carenza di potere.

L’ammissione ai campionati in favore della A.S.D. OMISSIS (quale risultato della variazione di denominazione e sede sociale della A.S. OMISSIS e della OMISSIS (quale risultato della variazione di denominazione sociale della originaria S.S. OMISSIS sono nulle in quanto rivolte a destinatari inesistenti, come accertato dalla Commissione disciplinare di Ancona.

10) Violazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità; difetto di istruttoria; eccesso di potere per assenza di motivazione.

E’ palese l’illegittimità dell’inserimento, senza alcuna motivazione, nel campionato di prima categoria, di società che hanno acquistato illegittimamente il relativo titolo sportivo.

11) Eccesso di potere sotto altro profilo; violazione dell’art. 25, I comma, del regolamento della L.N.D. in relazione all’art. 52, I e II comma, delle N.O.I.F.; violazione di principi di cui all’art. 5 dello Statuto della F.I.G.C.

Il regolamento della L.N.D. prevede che il diritto di partecipazione ai campionati si acquisisce in presenza di titolo sportivo idoneo; detta norma si collega con la previsione dell’art. 52, I e II comma, delle N.O.I.F. che definisce il titolo come il riconoscimento del risultato tecnico - sportivo e ne dichiara la incedibilità.

Di qui l’evidente illegittimità di un provvedimento di ammissione al campionato in presenza di un titolo non conquistato nel campo, ed inoltre ceduto e/o acquisito illecitamente.

12) Violazione dell’art. 5, I comma, del regolamento della CCA; eccesso di potere per perplessità; motivazione incongrua e carente.

Il provvedimento dell’organo camerale che ha dichiarato l’inammissibilità (per tardività) dell’istanza di conciliazione proposta dall’associazione ricorrente è illegittimo, almeno nella parte in cui considera decorso il termine di trenta giorni per l’impugnazione del C.U. del C.R. Marche n. 13 del 31/8/2005, di ammissione al campionato di prima categoria delle società controinteressate.

13) Violazione dei principi generali dell’ordinamento in tema di nullità e/o inesistenza; violazione dell’art. 4 delle preleggi in relazione all’art. 5 del regolamento della CCA ed all’art. 12 dello Statuto C.O.N.I.; violazione del principio di ragionevolezza.

Il regolamento della CCA e lo statuto del C.O.N.I. sono illegittimi nella parte in cui prevedono un termine decadenziale anche per l’impugnativa di atti nulli.

14) Illegittimità derivata.

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi in via derivata dalla illegittimità di quelli precedentemente adottati, ed in particolare della delibera del Presidente federale n. 215/PF del 18/9/04, oggetto del ricorso n. 4192/05 R.G.

Si sono costituiti anche in questo giudizio il C.O.N.I. e la F.I.G.C. concludendo per la inammissibilità e comunque infondatezza del ricorso.

Con ulteriore ricorso (n. 8615/07 R.G.), anch’esso trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione al ricorso straordinario, il gruppo sportivo “Il Punto” ha impugnato il C.U. n. 19 del 12/9/2006 del C.R. Marche (integrato dal C.U. n. 25 del 23/9/06) con cui sono state ammesse ai campionati dilettanti, rispettivamente di prima e seconda categoria, in abbinamento con i relativi campi da giuoco, la A.S.D. OMISSIS e la A.S.D. OMISSIS, e sono stati emanati i calendari relativi ai campionati dilettantistici 2006/07, nonché gli atti presupposti e consequenziali meglio indicati in epigrafe, deducendo le medesime prime tre censure (oltre che quella di invalidità derivata dalla delibera n. 215/PF del 18/9/04) che sorreggono il ricorso n. 3330/06 R.G., alla cui esposizione, per brevità, si fa dunque rinvio.

Resistono anche in questo giudizio il C.O.N.I. e la F.I.G.C., eccependo l’inammissibilità, sotto i molteplici profili in precedenza specificati, e l’infondatezza nel merito del ricorso.

All’udienza del 31/1/2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. - Per motivi di ordine processuale deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi n. 4192/05, n. 3330/06 e n. 8615/07 del R.G., a norma dell’art. 52 del R.D. 17/8/1907, n. 642 (Reg. proc. Cons. Stato), risultando gli stessi in rapporto di connessione sia oggettiva che soggettiva.

2. - Principiando dalla disamina  del ricorso n. 4192/05 del R.G., avente ad oggetto principale l’impugnativa della delibera del Presidente della F.I.G.C. n. 215/PF in data 18/9/04, che ha ritenuto “di non procedere alla revoca dalla affiliazione alla F.I.G.C. della società A.S. OMISSIS e A.S. OMISSIS”, ed, in via consequenziale, dei provvedimenti della Giunta Nazionale del C.O.N.I. che hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso gerarchico proposto dalla odierna ricorrente avverso la mancata revoca, devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità svolte dalla F.I.G.C. e dal C.O.N.I., nell’assunto della carenza di legitimatio ad causam, oltre che di interesse al ricorso del gruppo sportivo “Il Punto”, prospettandosi altresì il difetto di giurisdizione del giudice statale, nonché l’eccezione di improcedibilità per mancato esaurimento dei rimedi interni alla giustizia sportiva come previsto dall’art. 3 della legge 17/10/2003, n. 280.

Deve essere anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, la cui trattazione precede l’esame delle altre questioni pregiudiziali, in quanto ogni altra statuizione (in rito, o nel merito) costituisce espressione di potere giurisdizionale (in termini, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 20/9/2006, n. 5528; Sez. IV, 22/5/2006, n. 3026).

Assumono le parti resistenti che la presente controversia origina dal dichiarato interesse dell’associazione ricorrente a che la F.I.G.C. adotti un provvedimento di revoca dell’affiliazione nei confronti della A.S. OMISSIS e della A.S. OMISSIS, e dunque una sanzione disciplinare, per di più concernente soggetti operanti in campionati dilettantistici.

Osserva il Collegio come peraltro nel caso di specie, nonostante la dubbia portata della previsione dell’art. 2, I comma, lett. b), della legge n. 280/03, che apparentemente riserva alla sola giustizia sportiva la cognizione delle sanzioni disciplinari sportive, occorre tenere conto di due circostanze essenziali : la prima è costituita dal fatto che oggetto del ricorso è l’impugnativa della mancata adozione di una sanzione “espulsiva”, cioè incidente sulla qualità di affiliato ad una federazione; la seconda è rappresentata dal fatto che la Sezione, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata (in combinato disposto dell’art. 2 con l’art. 1 della predetta legge), ha finora sempre riconosciuto la propria giurisdizione al cospetto di sanzioni disciplinari con rilevanza esterna (così, tra le altre, T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 8/6/2007, n. 5280; 21/6/2007, n. 5645).

Si aggiunga, ancora, come la declinatoria della giurisdizione in relazione alla natura (disciplinare) dell’attività esercitata (melius : del potere esercitato) desta perplessità anche perché condurrebbe a risultati asimmetrici rispetto a quello che è il consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di impugnativa di provvedimenti di affiliazione alle federazioni o di ammissione ai campionati di società od associazioni sportive, (indirizzo) che riconosce la giurisdizione amministrativa, nel presupposto che si tratta di provvedimenti in cui le Federazioni esercitano poteri di carattere pubblicistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I. (così, per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 9/7/2004, n. 5025).

3. - Deve essere parimenti disattesa, pur nella sua problematicità, l’eccezione di improcedibilità, argomentata nell’assunto del mancato previo esperimento, da parte dell’associazione ricorrente, dei rimedi interni propri dell’ordinamento sportivo, ed in particolare della fase arbitrale presso la CCAS istituita presso il C.O.N.I.

Ed invero, sebbene nel caso di specie non risultano attivati né i rimedi giustiziali endofederali, né quelli esofederali, occorre considerare che l’art. 7 dello Statuto del C.O.N.I., al quinto comma, sub lett. n),  attribuisce alla competenza della Giunta Nazionale la decisione “previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle Federazioni Sportive Nazionali in tema di revoca o diniego dell’affiliazione di società sportive”.

Viene obiettato che nella fattispecie controversa non sussiste un provvedimento di revoca o di diniego dell’affiliazione di una società sportiva, facendosi, piuttosto, valere in giudizio l’interesse pretensivo di un soggetto il quale chiede che venga disposta una revoca sanzionatoria dell’affiliazione nei confronti di altre associazioni sportive.

Nonostante la serietà dell’allegazione defensionale, appare più prudente disattendere l’eccezione di improcedibilità, anche nella considerazione che lo stesso regolamento della Camera arbitrale, all’art. 4, esclude che la conciliazione possa essere richiesta avverso le decisioni delle Federazioni sportive “in tema di revoca o diniego dell’affiliazione di società sportiva”, sembrando enucleare nella materia de qua una competenza  esclusiva della Giunta Nazionale del C.O.N.I., a norma dell’art. 7, V comma, lett. n), dello Statuto.

4. - Appaiono invece meritevoli di positiva valutazione le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di legitimatio ad causam ed anche per carenza di interesse.

Sotto il primo profilo, occorre pOMISSIS re le mosse dalla considerazione che oggetto del presente gravame è la delibera del Presidente federale conclusiva del procedimento sanzionatorio (avviato a seguito della decisione della Commissione disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - L.N.D. del 29/3/2004) finalizzato alla revoca dell’affiliazione per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo ex art. 16, III e IV comma, delle N.O.I.F.

Ora, costituisce principio consolidato quello per cui il procedimento disciplinare non configura posizioni di controinteresse, ha natura duale, dando luogo ad un rapporto bilaterale intercorrente tra ente procedente e soggetto incolpato.

E questa è anche la ragione per cui il provvedimento federale ha ritenuto “insuscettibile di esame la memoria della società Il Punto, in quanto prodotta da soggetto non legittimato ad intervenire nel procedimento, perché totalmente estraneo alla vicenda e, comunque, sfornito di qualsiasi titolo a far valere un interesse pretensivo all’applicazione di misure sanzionatorie a carico di terzi”.

Non ignora il Collegio come, al fine, ad esempio, di enucleare l’obbligo di provvedere ed il conseguente silenzio - rifiuto, la giurisprudenza abbia ritenuto che la domanda del privato volta ad ottenere un provvedimento sfavorevole nei confronti di terzi, con immediati vantaggi (c.d. interessi strumentali) per il richiedente, non abbia valore di mero esposto, ma di istanza ex art. 2 della legge generale sul procedimento amministrativo, a condizione che il richiedente sia portatore di uno specifico e rilevante interesse, che valga a differenziare la sua posizione da quella della collettività (così Cons. Stato, Sez. VI, 11/5/2007, n. 2318).

Ma una siffatta giurisprudenza non sembra estensibile al procedimento disciplinare, espressione di una potestà punitiva, rispetto alla quale il soggetto terzo non è titolare di una posizione qualificata, situazione che delinea, per l’appunto, la legittimazione al ricorso, presupposto processuale che descrive una relazione fra l’interesse sostanziale protetto dall’ordinamento e l’azione attribuita ad un soggetto.

4.1. - Ove anche voglia equipararsi l’esercizio di ogni tipologia di potere sfavorevole, di tipo repressivo, inibitorio, ed anche sanzionatorio, non tenendosi conto delle indubbie specificità di quest’ultimo, non può in ogni caso prescindersi dal qualificare la posizione del privato che tale procedimento abbia “attivato”, in termini di titolarità di un interesse qualificato, nonché “personale” (pur nella consapevolezza che il requisito della personalità viene tradizionalmente predicato con riferimento all’interesse al ricorso), nel senso di (strettamente) appartenente alla sfera giuridica del soggetto agente.

E tale condizione difetta in capo all’associazione ricorrente che, nella stagione sportiva 2003/04, si è classificata (la circostanza è incontestata tra le parti) al dodicesimo posto nel girone F di terza categoria, senza neppure conseguire il diritto alla disputa dei play off (riservati alle squadre classificate dal 2° al 5° posto, che accedono ad un ulteriore spareggio), non potendo conseguentemente aspirare ad un passaggio di serie.

In questa prospettiva, appare altresì evidente come in capo alla ricorrente difetti anche l’interesse a ricorrere, in quanto nessuna utilità risulterebbe ritraibile anche dall’ipotetico accoglimento del ricorso avverso la mancata revoca dell’affiliazione delle società OMISSIS e OMISSIS.

Il gruppo sportivo “OMISSIS”, nei propri scritti difensivi, ravvisa tale interesse essenzialmente nella considerazione che in caso di revoca dell’affiliazione delle predette società  diventerebbe la prima squadra di OMISSIS, e da più tempo affiliata alla Federazione, con conseguente priorità nell’utilizzo degli impianti sportivi pubblici.

Si intende bene come peraltro questo sia un interesse indiretto, e dunque non rilevante, in quanto, come noto, tra gli attributi dell’interesse a ricorrere, vi è quello dell’attualità, che esclude la configurabilità di una mera eventualità od ipotesi di lesione, od, in positivo, di un vantaggio ipotetico.

Anche per quanto riguarda l’interesse morale, questo è sufficiente a sorreggere l’interesse al ricorso solamente nel caso, non ravvisabile nella vicenda in esame, in cui il provvedimento incida in via diretta ed immediata sulla sfera morale del soggetto, contenendo valutazioni e giudizi sulle sue qualità soggettive o capacità (Cons. Stato, Sez. IV, 15/9/1998, n. 1155).

Per concludere sul punto, va ricordato che, nel giudizio amministrativo, l’interesse indiretto e di fatto non legittima la proposizione di un ricorso, ma giustifica, al più, l’intervento adesivo in parte actoris, a condizione  che sia dipendente dall’interesse azionato in via principale o ad esso accessorio (in termini, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 28/4/2006, n. 2394).

5. - Discende da quanto precede l’inammissibilità del ricorso n. 4192/05 del R.G., con riferimento tanto all’impugnativa della delibera n. 215/PF del 18/9/04, quanto degli altri atti rispetto alla stessa consequenziali.

6. - Occorre a questo punto rilevare come la declaratoria di inammissibilità del ricorso n. 4192/05 R.G. per difetto di legitimatio ad causam, nonché per carenza di interesse si estende anche agli altri due ricorsi allo stesso riuniti (il n. 3330/06 ed il n. 8615/07 del R.G.), che si fondano, per la gran parte, in misura più o meno diretta, sulla dedotta illegittimità della presupposta delibera del Presidente federale n. 215 del 18/9/04.

Il rapporto di presupposizione sostanziale e non solamente formale tra tali atti appare palese considerando che con il ricorso n. 3330/06 R.G. viene impugnato principalmente il provvedimento (C.U. n. 13 del C.R. Marche in data 31/8/05) con cui sono state ammesse al campionato dilettantistico di prima categoria 2005/2006 la A.S.D. OMISSIS e la S.S. OMISSIS (in diretta conseguenza della mancata revoca della loro affiliazione alla Federazione), e che con il ricorso n. 8615/07 R.G. viene fatto oggetto di gravame in special modo il C.U. n. 19 del 12/9/06 del C.R. Marche, di amissione delle medesime società ai campionati dilettantistici 2006/2007.

L’inammissibilità dell’impugnativa avverso l’atto presupposto si estende dunque, come già detto, anche all’impugnativa degli atti consequenziali, caratterizzati, tra l’altro, dal fatto che i vizi propri dedotti implicano, direttamente, o per incompatibilità logica, prima ancora che giuridica, l’illegittimità della mancata revoca dell’affiliazione delle associazioni sportive controinteressate; il che consente di prescindere dalla disamina delle ulteriori eccezioni di improcedibilità ed anche irricevibilità, quanto meno parziali, sollevate dalle parti resistenti.

E’ evidente, in particolare, con specifico riferimento alle prime tre censure (descritte sub nn. 9, 10 e 11) del ricorso n. 3330/06 del R.G., poi reiterate nell’omologo ricorso n. 8650/07 del R.G., come l’associazione “OMISSIS” non sia legittimata, in ragione di quanto esposto, e neppure abbia interesse a censurare l’ammissione ai campionati di calcio della A.S.D. OMISSIS e della OMISSIS, contestata nell’assunto dell’illegittimo conseguimento del titolo sportivo.

La carenza di legittimazione e di interesse al ricorso OMISSIS  inammissibile, analogamente, la quarta e la quinta censura del ricorso n. 3330/06 R.G. concernenti la “pronuncia in rito” resa dalla Camera arbitrale.

Deve, infine, ritenersi inammissibile anche per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo la domanda intesa ad ottenere la declaratoria della nullità e/o inefficacia del negozio avente ad oggetto la cessione del titolo sportivo, trattandosi di atti intercedenti tra soggetti tesserati e/o affiliati, la cui cognizione non è devoluta alla giurisdizione esclusiva di cui all’art. 3, I comma, della più volte citata legge n. 280/03.

7. - In conclusione, alla stregua di quanto precede, i riuniti ricorsi nn. 4192/05, 3330/06 e 8615/07 del R.G. devono essere dichiarati inammissibili.

Sussistono giusti motivi per disporre tra tutte le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, così decide : a) li riunisce; b) li dichiara inammissibili.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.1.2008.

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