T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5595/ 2008

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter

Composto dai Magistrati:

Italo                   RIGGIO                                 Presidente

Giulia                 FERRARI                             Componente

Stefano               FANTINI                              Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…) Reg. Gen. proposto dall’Associazione OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Raffaele Di Monda, dal medesimo rappresentata e difesa, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la Segreteria del Tribunale;

CONTRO

 F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Medugno, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 58;

e nei confronti

della F.C. OMISSIS S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,  rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Mucciarelli, Francesco Perli e Adriano Raffaelli, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. Letizia Mazzarelli, alla Via Panama n. 58;

e con l’intervento ad adiuvandum

del Comitato “DifendiAMOlaJuve”, in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Alberto Scotta, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Martinetti, Giorgio Giacardi e Roberto Colagrande, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Paisiello n. 55;

per l’annullamento

del provvedimento di assegnazione dello scudetto 2005 - 2006 all’ OMISSIS, emesso dalla F.I.G.C. in data 26/7/2006; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. e della OMISSIS S.p.a.;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Comitato “OMISSIS e”;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 15/5/2008, il Cons. Stefano Fantini;

Udito l’Avv. Di Monda per l’associazione ricorrente, gli Avv.ti Perli e Raffaelli per la controinteressata OMISSIS S.p.a., l’Avv. Giacardi per il Comitato interveniente, nonchè l’Avv. Medugno per la Federazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con atto notificato nei giorni 23/11/06 e seguenti e depositato il successivo 7/12 la ricorrente, associazione senza scopo di lucro istituita nel dicembre 2004, impegnata nella promozione e diffusione dei temi della cittadinanza partecipata, del rispetto delle leggi, della legalità democratica, e dunque anche interessata alla vicenda c.d. “Calciopoli”, in relazione alla quale ha assunto iniziative nei confronti della Federazione al fine di ottenere una modifica del codice sportivo, volta a convertire la sanzione della retrocessione in sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità della violazione, da destinare al finanziamento di progetti a favore dello sport giovanile, ha impugnato il provvedimento della F.I.G.C. in data 26/7/2006, di assegnazione all’ OMISSIS dello scudetto 2005/2006, precedentemente revocato alla OMISSIS  a seguito dell’accertamento degli illeciti sportivi.

Premette di avere avanzato formale istanza all’allora Commissario Straordinario della Federazione perchè provvedesse alla revoca del provvedimento di assegnazione dello scudetto all’Inter, senza ricevere peraltro alcun riscontro.

Esposto dunque di essere titolare di un interesse collettivo e qualificato, e di essere stata danneggiata dal caso “Calciopoli” se non altro perché si è vista revocare la sponsorizzazione (di 50.000,00 euro) già riconosciutale dalla OMISSIS S.r.l. al fine di realizzare corsi di etica sportiva presso le scuole della Campania, deduce a sostegno del ricorso il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento, perplessità, illogicità ed ingiustizia manifesta.

La Commissione di esperti officiata dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. per decidere sulle sorti dello scudetto 2005/2006 in caso di revoca del titolo per modificazioni di classifica ha rilevato che l’art. 49 delle N.O.I.F. prevede l’automatica acquisizione del titolo per la squadra che risulta prima classificata; gli organi federali possono tuttavia intervenire con apposito provvedimento di non assegnazione allorché ricorrano motivi di ragionevolezza e di etica sportiva, ad esempio ove le irregolarità siano state di numero e di portata tali da falsificare l’intero campionato.

In questa prospettiva appare evidente che serie ragioni di etica sportiva avrebbero imposto di non attribuire lo scudetto all’Inter, in considerazione di quanto emerso all’esito delle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura della Repubblica di Torino nei confronti del designatore arbitrale OMISSIS  nell’ambito dell’inchiesta sulla frode sportiva, che hanno visto coinvolto un dirigente dell’Inter, nonché della sentenza di condanna per ricettazione, falsità in certificazioni, contraffazione ed uso di pubblici sigilli, patteggiata in data 27/4/06 da altro dirigente della medesima società con riferimento al falso passaporto del calciatore Alvaro Recoba.

Appare, in definitiva, viziata da illogicità ed incoerente motivazione l’assegnazione dello scudetto 2005/2006 all’OMISSIS , tanto più se si procede alla comparazione della posizione dell’OMISSIS  con quella della OMISSIS , che, a seguito dell’accertamento degli illeciti sportivi, a differenza della prima, ha integralmente rinnovato il proprio Consiglio direttivo e si è dotata di un codice etico.

Si sono costituite in giudizio la F.I.G.C. e la OMISSIS S.p.a. eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, oltre che per difetto di legittimazione ad agire, l’irricevibilità e comunque la sua infondatezza nel merito.

E’ intervenuto ad adiuvandum il Comitato “OMISSIS” concludendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza del 15/5/2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. - Deve essere preliminarmente esaminata, per ragioni di ordine processuale, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sollevata dalla F.I.G.C. nell’assunto che la res litigiosa verta su di una materia riservata all’autonomia dell’ordinamento sportivo, implicando l’applicazione di regole interne disciplinanti l’ordinamento dei campionati ed i criteri di formazione delle classifiche finali.

L’eccezione non appare meritevole di positiva valutazione.

Occorre considerare come l’art. 2 della legge 17/10/2003, n. 280 riserva all’autonomia dell’ordinamento sportivo (e dunque al suo sistema di giustizia sportiva) le c.d. controversie tecnico - sportive (lett. a) e le controversie originanti da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, implicanti l’irrogazione di sanzioni disciplinari sportive (lett. b).

Ora, l’impugnato provvedimento di assegnazione dello scudetto 2005/2006 all’OMISSIS  non rientra nel novero delle controversie tecnico - sportive, aventi cioè ad oggetto l’applicazione di regole idonee a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, e sottratte alla giurisdizione statale per l’assorbente ragione che tale tipo di regolamentazione costituisce proprio l’”intrinseco sportivo”, e non rileva come “norma” dal punto di vista dell’ordinamento generale.

L’assegnazione del titolo di “campione d’Italia” per il campionato 2005/2006 alla squadra prima classificata all’esito dei giudizi disciplinari è espressione di un’attività a connotazione pubblicistica, svolta dalla Federazione in luogo dell’ente pubblico C.O.N.I., cui vengono imputati i risultati.

Sotto altro profilo, ove voglia evidenziarsi la connessione tra l’impugnato provvedimento e la modifica della classifica finale di campionato, conseguente all’irrogazione di sanzioni disciplinari, è noto come la Sezione abbia riconosciuto, facendo ricorso ad un’interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 1, II comma, e 2, I comma, della legge n. 280/03, la propria giurisdizione anche in materia disciplinare, al cospetto di atti incidenti su posizioni giuridiche rilevanti nell’ordinamento generale (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 21/6/2007, n. 5645; 8/6/2007, n. 5280; 19/3/2008, n. 2472).

Ritiene il Collegio, nonostante la dissenting opinion del C.G.A. Sicilia 8/11/2007, n. 1048, che tale indirizzo meriti di essere confermato; e comunque certamente nella fattispecie in esame in cui, a tutto concedere, la vicenda disciplinare che ha riguardato la OMISSIS  ed il Milan si pone come mero antecedente fattuale del provvedimento impugnato, il quale, per effetto dello scorrimento della classifica, fa applicazione dell’art. 49 delle N.O.I.F.

2. - Va a questo punto esaminata l’eccezione di irricevibilità, atteso che il profilo della tempestività del ricorso attiene alla regolarità della costituzione del rapporto processuale, e pertanto la sua disamina deve precedere ogni altra questione, sia processuale, che di merito (ex multis Cons. Stato, Sez, V, 4/12/1987, n. 766; Sez. VI, 12/11/1987, n. 893).

In particolare, le parti resistenti assumono che il dies a quo per la proposizione del ricorso vada individuato nel 26/6/2006, data di pubblicazione del provvedimento commissariale che ha conferito lo scudetto all’Inter, con conseguente tardività del gravame, notificato solamente in data 23/11/06.

L’eccezione è fondata, e pertanto deve essere accolta.

La tesi di parte ricorrente è quella per cui il termine per la proposizione del ricorso decorra dal 27/10/06, data di pubblicazione del lodo arbitrale adottato dalla C.C.A.S., adita dalla OMISSIS  avverso la decisione della Corte federale, in quanto solo da tale momento sarebbe divenuta definitiva la sanzione sportiva.

L’assunto non appare al Collegio condivisibile sotto un duplice profilo.

In primo luogo, l’assegnazione del titolo alla odierna controinteressata è avvenuta con provvedimento del 26/7/06, non sottoposto ad alcuna condicio iuris incidente sulla sua efficacia, come inequivocabilmente attestato, tra l’altro, dal fatto che, come si evince dal comunicato stampa della Federazione, in pari data è stata trasmessa alla UEFA la nuova classifica del campionato italiano di serie A 2005/2006, e l’elenco delle squadre da iscrivere alla Champions League ed alla Coppa UEFA.

Peraltro, a prescindere da tale considerazione in ordine alla definitività del provvedimento del Commissario straordinario, non è enucleabile un qualche rapporto giuridico tra questo e la decisione dell’organo arbitrale, che ha avuto ad oggetto la (ben diversa) decisione della Corte federale, epilogo del “processo sportivo”.

E’ noto come, al contrario, la posticipazione della decorrenza del termine dell’impugnativa giurisdizionale è stata postulata in giurisprudenza, seppure con qualche temperamento, solo nel caso in cui sia ravvisabile un rapporto di controllo, vale a dire allorché il provvedimento lesivo sia sottoposto a controllo preventivo, in considerazione del fatto che solo da tale epoca sorge definitivamente l’interesse a contestare la decisione, ancorché immediatamente esecutiva (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 18/9/2003, n. 5310; Sez. V, 19/3/1999, n. 276; Sez. VI, 13/6/1995, n. 576).

Al di fuori di tale rapporto di controllo (integrativo dell’efficacia), in caso di pubblicazione prescritta da una norma, il termine per impugnare un provvedimento decorre dalla medesima, in quanto determinante la conoscibilità legale per i soggetti non contemplati in esso; la pubblicazione costituisce infatti una presunzione legale di conoscenza e crea un onere di diligenza nei confronti degli interessati, che devono attivarsi per accertare che il provvedimento non sia lesivo dei propri interessi; il sistema della conoscenza legale costituisce invero lo strumento per conciliare il principio costituzionale dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa (art. 97 della Costituzione) con il diritto di difesa (Cons. Stato, Sez. IV, 9/8/2005, n. 4228).

Inoltre, procedendo così all’analisi del secondo profilo, conferma l’infondatezza della tesi di parte ricorrente la circostanza per cui il lodo sportivo non è stato neppure fatto oggetto di gravame in questa sede, non solo in ragione della, peraltro palese, estraneità al procedimento arbitrale dell’associazione ricorrente, ma soprattutto dell’autonomia, anche funzionale, del lodo stesso rispetto al provvedimento commissariale qui impugnato, in quanto tale inidoneo ad incidere direttamente sullo stesso.

Si intende dire, ad escludere qualsivoglia profilo di presupposizione, che quand’anche la C.C.A.S. avesse annullato la revoca dello scudetto inflitta alla OMISSIS  dalla Corte federale, si sarebbe imposto un ulteriore provvedimento in sede di autotutela per rimuovere la sopravvenuta attribuzione del titolo all’OMISSIS.

3. - Le considerazioni che precedono evidenziano l’irricevibilità del ricorso (e ciò è quanto basta ai fini del decidere), ma al contempo (lo si evidenzia per completezza espositiva) anche il difetto di legitimatio ad causam dell’associazione “L’Ego di Napoli”, intesa come (affermata) titolarità di una posizione di interesse qualificato, che valga a differenziarla dalla generalità dei consociati.

Tale situazione è resa evidente dalla sua connotazione in termini di soggetto extraneus all’ordinamento sportivo e dall’assenza di un obiettivo nesso causale tra l’atto ivi impugnato e la dedotta perdita del finanziamento promessole dalla OMISSIS S.r.l.; né a diverso opinamento può indurre l’invocata norma dell’art. 27 della legge 7/12/2000, n. 383 (recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale), che si limita, per quanto ora rileva, a riconoscere alle stesse la legittimazione a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione.

A prescindere da ogni approfondimento di merito, non può affermarsi, per incompatibilità logica prima ancora che giuridica, che gli interessi statutariamente perseguiti dalla ricorrente (in definitiva, riconducibili alla valorizzazione della cultura della legalità) siano stati pregiudicati da un provvedimento derivante dagli accertamenti connessi alla vicenda denominata “Calciopoli”, ed alle conseguenti determinazioni sanzionatorie adottate dagli organi di giustizia sportiva.

4. - La pronuncia di irricevibilità OMISSIS  inammissibile l’intervento ad adiuvandum del Comitato “OMISSIS”, in ragione del suo carattere accessorio rispetto al ricorso principale, e dunque anche a prescindere dall’inammissibilità dei motivi nuovi, con i quali l’interveniente ha inteso ampliare il thema decidendum.

Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza, e sono liquidate nella misura fissata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della resistente F.I.G.C. e della controinteressata F OMISSIS S.p.a., liquidate in complessivi euro duemila/00 (2.000,00) in favore di ciascuna parte creditrice.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.5.2008.

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