T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 13266/ 2010

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. (…), proposto dalla U.S.D. OMISSIS  Calcio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vinicio Tofi e Gaetano Viciconte e con questi elettivamente domiciliata in Roma, Largo dei Lombardi n. 4,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli presso il cui studio in Roma, via Panama n. 58, è elettivamente domiciliata, nonché,

nei confronti di

Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di formazione del Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2009-2010 di cui al comunicato Ufficiale n. 23 dell’11 agosto 2009 emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Interregionale, nella parte in cui non inserisce la OMISSIS  tra le squadre partecipanti, nonché per l’accertamento del titolo sportivo

della U.S.D. OMISSIS  Calcio s.r.l. a partecipare (previo pagamento della quota di iscrizione) al campionato Nazionale di Serie D o, in subordine, al campionato di Eccellenza, per la stagione sportiva 2009-2010 e per la conseguente condanna dell’Amministrazione ad accogliere la domanda di partecipazione a tale Campionato , nonché

per il risarcimento del danno

conseguente alla mancata ammissione della U.S.D. OMISSIS  Calcio s.r.l. alla partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D o, in subordine, al Campionato di Eccellenza per le stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010,

e per la relativa condanna

al pagamento di € 3.649.176,47, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.);

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 20 maggio 2010 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 15 settembre 2009 e depositato il successivo 21 settembre la U.S.D. OMISSIS  Calcio s.r.l. impugna il provvedimento di formazione del Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2009-2010 di cui al comunicato Ufficiale n. 23 dell’11 agosto 2009 emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Interregionale, nella parte in cui non l’inserisce tra le squadre partecipanti. Chiede altresì l’accertamento del titolo sportivo a partecipare (previo pagamento della quota di iscrizione) al campionato Nazionale di Serie D o, in subordine, al campionato di Eccellenza, per la stagione sportiva 2009-2010 e la conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente alla mancata ammissione alla partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D o, in subordine, al Campionato di Eccellenza per le stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, quantificato in € 3.649.176,47, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Espone, in fatto, che dalla stagione sportiva 2003-2004 ha instaurato con la A.S.D. OMISSIS una collaborazione per la gestione del settore giovanile di entrambe le società, con la denominazione di “Settore Giovanile Unificato OMISSIS ”. La OMISSIS era stata delegata dalla ricorrente alla gestione di questo settore, con lo scopo di allestire rose competitive adatte ad affrontare i Campionati nazionali regionali e provinciali. Nell’ambito di questa gestione unificata i giocatori venivano trasferiti da una società all’altra, pur mantenendo i numeri di matricola della società di provenienza. Con il cambio della Presidenza della OMISSIS , nel 2007, detto accordo è stato disdetto. Il Presidente della A.S.D. OMISSIS ha chiesto, con raccomandata del 13 agosto 2007, il pagamento dei premi di preparazione riguardanti 17 giocatori appartenenti al Settore Giovanile Unificato OMISSIS . La Commissione Premi di Preparazione della F.I.G.C. ha accolto i ricorsi presentati dalla OMISSIS avverso la OMISSIS  per il mancato pagamento dei predetti premi (Comunicato Uff. 18/E del 4 marzo 2008), condannando la società al pagamento di € 144.000,00 (alla A.S.D. Carlin’s Boys a titolo di premi di preparazione e alla F.I.G.C. a titolo di penale).

In data 11 marzo 2008 il Presidente ed amministratore unico della OMISSIS  ha inviato alla A.S.D. Carlin’s Boys una raccomandata con la quale ha affermato che i premi in questione non spettavano perché si riferivano al periodo in un vi era una gestione unificata del Settore Giovanile tra le due società. Ha quindi chiesto una liberatoria da presentare alla F.I.G.C.. Successivamente, in data 12 marzo 2008, ha inviato una nota al Presidente del Comitato Interregionale della F.I.G.C. denunciando la possibile commissione di un illecito sportivo perché già nella stagione sportiva 2004-2005 si era instaurata tra la OMISSIS  Calcio e la OMISSIS una collaborazione per la gestione del Settore Giovanile Unificato OMISSIS . Ha aggiunto che il 9 agosto 2007, giorno dell’insediamento della nuova proprietà della OMISSIS, i giocatori con riferimento ai quali si chiedeva il premio di preparazione erano già tesserati per la OMISSIS . Infine, in data 14 marzo 2008 ha chiesto alla Commissione Vertenze Economiche presso la F.I.G.C. di accogliere il reclamo avverso la decisione della Commissione Premi di Preparazione del 4 marzo 2008. Con Comunicato Ufficiale n. 25/D del 15 maggio 2008 la Commissione Vertenze Economiche ha rigettato l’appello della OMISSIS  e ha confermato le decisioni della Commissione Premi di Preparazione. Inoltre, visto l’art. 50, ottavo comma, del Codice di Giustizia Sportiva e rilevata la violazione delle norme federali in materia di gestione unificata e di tesseramenti posta in essere dalle due società, ha disposto che fossero rimessi gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti di competenza. Per effetto di tale decisione l’asserito debito è divenuto definitivo ed il suo pagamento entro il 10 luglio 2008 è condizione per l’iscrizione al campionato. La ricorrente ha comunque chiesto l’iscrizione quanto meno al campionato di Eccellenza. Con Comunicato Ufficiale n. 4 del 17 luglio 2008 la Lega Nazionale Dilettanti ha dichiarato l’inattività della OMISSIS  statuendo che la stessa non aveva provveduto all’iscrizione al Campionato di competenza; ha altresì disposto lo svincolo d’autorità di tutti i calciatori tesserati, che erano pertanto liberi di tesserarsi con altre società.

Intanto la Procura Federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Presidente della OMISSIS  che aveva rivestito tale carica sino all’agosto 2007 e il Presidente della OMISSIS, nonché le due società. Con Comunicato Ufficiale n. 43 del 10 dicembre 2008 la Commissione disciplinare nazionale in seno alla F.I.G.C. ha accolto il deferimento del Procuratore federale a carico dei Presidenti delle due società e delle società stesse ed ha affermato la responsabilità di entrambe le società per i fatti imputabili ai loro legali rappresentanti. Intanto anche la nuova istanza di iscrizione al Campionato – presentata sull’assunto che l’accertata nullità dell’accordo comporta la non debenza dei premi di preparazione – è stata respinta.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

a) Violazione e falsa applicazione art. 3 L. n. 241 del 1990 – Carenza di motivazione.

La mancata ammissione della ricorrente nella lista delle squadre ammesse al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) per la stagione sportiva 2009-2010 non è motivata.

b) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto dei presupposti. Erroneamente sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per non ammettere la ricorrente nel Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) - stagione 2009-2010.

3. La ricorrente chiede altresì la condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio al pagamento del risarcimento del danno per la mancata ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) per la stagione sportiva 2009-2010.

4. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancato esperimento della pregiudiziale sportiva, mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.

5. La Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) non si è costituita in giudizio.

6. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

7. Alla Camera di consiglio del 15 ottobre 2009, sull’accordo delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione cautelare è stato abbinato al merito.

8. All’udienza del 20 maggio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa la U.S.D. OMISSIS  Calcio s.r.l. impugna il provvedimento di formazione del Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2009-2010 di cui al comunicato Ufficiale n. 23 dell’11 agosto 2009 emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Interregionale, e ne chiede l’annullamento nella parte in cui non l’inserisce tra le squadre partecipanti.

E’ fondata l’eccezione sollevata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, essendo il ricorso improcedibile per omesso rispetto del vincolo della pregiudiziale sportiva, id est per non essere stato previamente adito il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

Ai sensi dell’art. 1 D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito in L. 17 ottobre 2003 n. 280, i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. Il Legislatore ha poi distinto nel successivo art. 2 le controversie sottratte in toto alla cognizione dei giudici statali, per le quali opera il vincolo di giustizia e che sono rimesse alla sola cognizione degli organi interni di giustizia sportiva, dalle controversie che investono situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo ma aventi rilevanza per l’ordinamento statale. Si tratta di casi in cui vengono adottati dal C.O.N.I o dalle Federazioni veri e propri provvedimenti amministrativi lesivi di posizioni giuridiche soggettive e come tali assoggettati alla cognizione degli organi di giustizia statale. Rientrano in queste ipotesi i provvedimenti di ammissione (e non ammissione) al campionato, e quindi, di conseguenza, la mancata ammissione della ricorrente U.S.D. OMISSIS  Calcio s.r.l. al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D 2009-2010. Peraltro, in tali casi il Legislatore ha stabilito che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive (T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, 31 maggio 2005 n. 4284 e 15 giugno 2006 n. 4604).

La ricorrente non ha rispettato il vincolo della pregiudiziale, avendo impugnato direttamente dinanzi al giudice amministrativo la mancata ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D 2009-2010. Sotto questo profilo, dunque, il ricorso è improcedibile.

Preme peraltro al Collegio precisare che l’art. 1 D.L. 19 agosto 2003 n. 220, che ha introdotto il vincolo della pregiudiziale, non viola gli artt. 24, 103 e 113 Cost., dal cui combinato disposto si evince che a nessuno può essere negata la tutela della propria sfera giuridica dinanzi ad un giudice statale, ordinario o amministrativo che sia. Ciò in quanto l’interessato, dopo aver adito il giudice sportivo, potrà adire il giudice statale. Ciò a differenza di quanto dispone l’art. 2, primo comma, lett. b), dello stesso decreto. in relazione al quale la Sezione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale perché riserva la competenza a decidere le controversie sportive aventi ad oggetto sanzioni al solo giudice sportivo, inibendo di adire successivamente il giudice naturale.

La declaratoria di improcedibilità travolge anche la domanda risarcitoria, atteso che anche per le controversie risarcitorie opera il c.d. vincolo della giustizia sportiva, e quindi potranno essere instaurate solo dopo che siano "esauriti i gradi della giustizia sportiva", così come previsto dall’art. 3 D.L. n. 220 del 2003 (Cons. Stato, Sez. VI, 25 novembre 2008 n. 5782).

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2010

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it