T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5744/ 2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal Fallimento della Società Sportiva Calcio OMISSIS  (Fallimento n. OMISSIS), anche in via surrogatoria per conto della OMISSIS  s.p.a., in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Contieri e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Zara n. 16, presso lo studio degli avv.ti Michele De Cilla e Salvatore Napolitano,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti e con questi elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama n. 58, presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno; la Società Torino Football Club s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Letizia Mazzarelli e Alessandro Munari e con questi elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama n. 58, presso lo studio dell’avv. Letizia Mazzarelli, nonchè

nei confronti di

OMISSIS s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio, OMISSIS s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio, OMISSIS s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio, Civile OMISSIS s.r.l., in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,

per l'annullamento

della delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio del 16 agosto 2005, relativa alla definizione degli organici dei Campionati professionistici di calcio di Serie A, B e C per la stagione agonistica 2005 – 2006 nella sua interezza o, in subordine, limitatamente all’iscrizione delle società OMISSISs.p.a., OMISSIS s.p.a. e OMISSIS Club s.p.a. al Campionato di calcio Serie B e della OMISSIS a quello di Serie C; di ogni altro atto premesso, connesso e conseguenziale e, in particolare, della deliberazione del Consiglio Federale della FIGC di cui ai Comunicati Ufficiali della stessa FIGC n. 148/A del 20 dicembre 2004, aventi ad oggetto i criteri e le procedure per la sostituzione delle società non ammesse ai campionati professionistici 2005- 2006 e dei pareri espressi su dette delibere dalla Corte Federale (Comunicato Ufficiale FIGC n. 2/CF del 20 luglio 2005), nonché della deliberazione del Consiglio Federale della FIGC di cui al Comunicato Ufficiale n. 71/A del 16 agosto 2005, con la quale, in applicazione dei suddetti criteri, la OMISSISs.p.a. è stata iscritta al Campionato di Serie B 2005-2006; dell’analoga deliberazione di iscrizione del OMISSIS s.p.a. al Campionato di Serie B in applicazione dei suddetti criteri, nonché della delibera di cui al Comunicato ufficiale 16 agosto 2004 n. 61/A con la quale, ai sensi dell’art. 52, comma 6, delle N.O.I.F. (c.d. Lodo Petrucci), la società OMISSIS è stata iscritta al Campionato professionistico di Serie B per l’anno 2005-2006, nonché della delibera del Consiglio Federale della FIGC del 15 luglio 2005, con la quale è stata deliberata l’ammissione del OMISSISs.p.a. e del OMISSIS s.p.a. ai Campionati di calcio professionistici 2005-2006, nonché

per la condanna della FIGC al risarcimento dei danni subiti dal Fallimento ricorrente per effetto dell’adozione degli atti illegittimi impugnati e dei comportamenti omissivi che hanno determinato il mancato ripescaggio della OMISSIS s.p.a., con conseguente mancata acquisizione da parte del fallimento della somma di € 15.000.000,00 (quindicimilioni di euro).

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società OMISSIS s.p.a.;

Vista l’ordinanza n. 5973 del 12 marzo 2009 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, evocate dal Fallimento della Società Sportiva OMISSIS con regolamento preventivo di giurisdizione;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 4 giugno 2013 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 27 settembre 2005 e depositato il successivo 10 ottobre, il Fallimento della Società Sportiva OMISSIS (Fallimento n OMISSIS) ha impugnato, tra l’altro, la delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio del 16 agosto 2005, relativa alla definizione degli organici dei Campionati professionistici di calcio di Serie A, B e C per la stagione agonistica 2005 – 2006 nella sua interezza o, in subordine, limitatamente all’iscrizione delle società OMISSISs.p.a., OMISSIS s.p.a. e OMISSIS s.p.a. al Campionato di Serie B e della OMISSIS a quello di Serie C. Ha altresì chiesto la condanna della FIGC al risarcimento dei danni subiti dal Fallimento ricorrente per effetto dell’adozione degli atti illegittimi impugnati e dei comportamenti omissivi che hanno determinato il mancato ripescaggio della OMISSIS s.p.a., con conseguente mancata acquisizione da parte del Fallimento della somma di € 15.000.000,00 (quindicimilioni di euro).

Ha precisato di proporre il ricorso anche in via surrogatoria per conto della OMISSIS  s.p.a. ai sensi dell’art. 2900 cod. civ., con riferimento alle eventuali azioni o deduzioni che non sono state ritualmente proposte da quest’ultima.

Parte ricorrente espone, in fatto, che le vicende che hanno coinvolto il Fallimento della Società Sportiva OMISSIS sono sfociate in un ricorso (n. 8651/2004) proposto dinanzi al Tar Lazio, avverso la pretesa della FIGC di assegnare a terzi il titolo sportivo della fallita società e di incamerarne il corrispettivo, rivendicando l’appartenenza al patrimonio della società fallita dei presupposti tecnico-sportivi (c.d. merito sportivo) per l’iscrizione ai Campionati professionistici ed il relativo valore economico. Il giudizio si è concluso con una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse essendo intercorsa tra le parti una transazione a seguito della quale l’azienda sportiva e i suoi segni distintivi sono stati venduti dal Curatore fallimentare alla OMISSIS s.p.a., in persona dell’amministratore delegato sig. OMISSIS. Dal canto suo la FIGC ha assegnato a tale società il titolo sportivo per l’iscrizione al Campionato di Serie C, rinunciando al corrispettivo previsto dall’art. 52, comma 6, delle N.O.I.F..

A seguito di tale vicenda la Federazione è intervenuta sul piano normativo interno, aggiungendo all’art. 52 delle N.O.I.F. il comma 7, secondo il quale l’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo non può che cedere dinanzi a posizioni giuridiche soggettive con esso collegate rilevanti per l’ordinamento giuridico della Repubblica. In particolare, la novella ha previsto che la mancata assegnazione del titolo sportivo di Serie A, B, e C1 ai sensi del comma 3 dello stesso art. 52 o lo stato di insolvenza per le società di Serie A, B, e C1 legittimano la procedura concorsuale ad individuare altre società aventi sede nella stessa città di quella in stato di insolvenza, alla quale la Federazione potrà assegnare il titolo sportivo, inferiore di una categoria.

L’art. 4 del contratto stipulato tra il Curatore fallimentare e la OMISSIS s.p.a. prevedeva l’obbligo dell’acquirente di pagare al Fallimento l’ulteriore somma di € 15.000.000,00 qualora alla società stessa fosse riconosciuto il diritto a partecipare al Campionato di Serie B 2005-2006 non per meriti sportivi ma a seguito di decisione della FIGC o dell’Autorità giudiziaria. Sicché dal comma 7 dell’art. 52 delle N.O.I.F. discende la legittimazione del Fallimento ad impugnare gli atti della FIGC che hanno illegittimamente impedito il ripescaggio in Serie B per il Campionato 2005-2006 della OMISSIS s.p.a., classificatasi prima dei non promossi nel Campionato di Serie C1 2004-2005, facendo perdere al Fallimento la suddetta somma di € 15.000.000,00.

2. Avverso i predetti provvedimenti parte ricorrente è insorta deducendo motivi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili.

Ha innanzitutto affermato l’illegittimità del Comunicato della FIGC del 13 giugno 2005, che prevede il criterio dell’obbligo di rotazione (ogni cinque anni) delle squadre ammesse al ripescaggio solo per il Campionato di Serie C e non anche per quelli di Serie A e B. In applicazione di tale criterio il OMISSIS , classificatosi primo dei non promossi al Campionato di Serie C 2004-2005, non è stato ripescato, avendo goduto del beneficio squadre che già erano state ripescate nell’ultimo quinquennio. Solo nel 2006 ha ottenuto, per merito sportivo, l’iscrizione al Campionato di Serie B.

Ha inoltre denunciato l’illegittima ammissione al Campionato di Serie B 2005-2006 delle Società OMISSISs.p.a. e OMISSIS s.p.a. non in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi (INAIL) alla data del 31 marzo 2005. Ha ancora dedotto l’illegittima ammissione al Campionato di Serie B della OMISSIS s.r.l., che avrebbe svolto funzioni di “traghettatore” del titolo sportivo alla OMISSIS s.p.a. ed alla quale avrebbe trasferito il titolo sportivo in questione. Ha infine affermato che la FIGC non ha correttamente effettuato, nei confronti di alcune società calcistiche, i controlli per verificare il possesso di requisiti richiesti per l’ammissione al Campionato.

Assume che l’illegittimità dei provvedimenti impugnati ha impedito alla OMISSIS s.p.a. di essere ammessa al Campionato di calcio di Serie B 2005-2006 per ripescaggio, attraverso l’integrazione degli organici e, di conseguenza, non ha consentito di avvalersi della previsione dell’art. 4 del contratto stipulato tra la OMISSIS s.p.a. e la Curatela fallimentare, che introduceva l’obbligo dell’acquirente di pagare al Fallimento l’ulteriore somma di € 15.000.000,00 qualora alla società stessa fosse stato riconosciuto il diritto a partecipare al Campionato di Serie B 2005-2006 non per meriti sportivi ma a seguito di decisione della FIGC o dell’Autorità giudiziaria. Il comportamento illegittimo della Federazione Calcio ha pertanto arrecato alla ricorrente un danno, pari ad € 15.000.000,00, che le dovrà essere ristorato.

Con memoria depositata il 3 maggio 2013 la ricorrente ha chiarito che il risarcimento richiesto deve intendersi ridotto ad € 12.500.000,00 perché, a seguito della promozione in Serie B nel 2006 del OMISSIS , la società ha versato al Fallimento la somma di € 2.500.000,00

3. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.

4. Si è costituita in giudizio la Società OMISSIS s.p.a., che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.

5. Le Società OMISSIS  s.p.a., OMISSISs.p.a., OMISSIS s.p.a. e OMISSIS s.r.l. non si sono costituite in giudizio.

6. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

7. Con ordinanza n. 5973 del 12 marzo 2009 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, evocate dal Fallimento della Società OMISSIS con regolamento preventivo di giurisdizione, hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere la controversia de qua.

8. All’udienza del 4 giugno 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, il Fallimento della Società OMISSIS (Fallimento n. OMISSIS) – che agisce sia in proprio che in via surrogatoria per conto della OMISSIS s.p.a. ai sensi dell’art. 2900 cod. civ. con riferimento alle eventuali azioni o deduzioni che non fossero state ritualmente proposte da quest’ultima – ha impugnato, tra l’altro, la delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 16 agosto 2005, relativa alla definizione degli organici dei Campionati professionistici di calcio di Serie A, B e C per la stagione agonistica 2005 – 2006 nella sua interezza o, in subordine, limitatamente all’iscrizione delle società OMISSISs.p.a., OMISSIS s.p.a. e OMISSIS s.p.a. al Campionato di Serie B e della OMISSIS a quello di Serie C. Parte ricorrente persegue l’obiettivo di dimostrare l’illegittimità della mancata iscrizione della OMISSIS s.p.a. alla Serie B del Campionato di calcio 2005-2006 per due diverse vie, e cioè censurando l’illegittimità: a) della disposizione endofederale che prevede il criterio dell’obbligo di rotazione (ogni cinque anni) delle squadre ammesse al ripescaggio solo per il Campionato di Serie C e non anche per quelli di Serie A e B, criterio che, ove esteso anche a quest’ultima ipotesi, avrebbe impedito il ripescaggio di altre Società che già avevano goduto del beneficio nell’ultimo quinquennio e quindi l’ammissione al Campionato di Serie B, non per meriti sportivi, del OMISSIS; b) dell’ammissione al Campionato di Serie B delle società OMISSISs.p.a. e OMISSIS s.p.a., entrambe a suo avviso non in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi (INAIL) alla data del 31 marzo 2005, e del OMISSIS s.r.l., che avrebbe illegittimamente svolto funzioni di “traghettatore” del titolo sportivo della OMISSIS s.p.a. ed alla quale avrebbe trasferito il titolo sportivo in questione; ove una sola di queste squadre non fosse stata iscritta al Campionato di Serie B, per non averne i requisiti, lo sarebbe stato il OMISSIS .

L’interesse che muove il Fallimento a ricorrere è da rinvenire nella disposizione dettata dall’art. 4 del contratto stipulato tra il Curatore fallimentare e la OMISSIS s.p.a., che prevedeva l’obbligo dell’acquirente di pagare al Fallimento l’ulteriore somma di € 15.000.000,00 qualora alla società stessa fosse stato riconosciuto il diritto a partecipare al Campionato di Serie B 2005-2006 non per meriti sportivi ma a seguito di decisione della FIGC o dell’Autorità giudiziaria. Il mancato ripescaggio della OMISSIS s.p.a. alla Serie B del Campionato di calcio 2005-2006 ha fatto perdere al Fallimento la somma di € 15.000.000,00.

Il Fallimento ha altresì chiesto la condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio al risarcimento dei danni subiti per effetto degli atti illegittimamente adottati, quantificati inizialmente proprio in € 15.000.000,00.

Nella memoria depositata il 3 maggio 2013 il ricorrente Fallimento ha peraltro precisato i limiti entro i quali, a distanza di circa otto anni dalla proposizione del ricorso, permane l’interesse alla decisione della causa. Ha affermato che il giudizio “riveste ancora interesse .. essendo finalizzato ad ottenere, previo accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati, il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata iscrizione della allora OMISSIS s.p.a. (oggi Società OMISSIS) al Campionato di calcio di Serie B 2005-2006”. E’ dunque evidente che la verifica della legittimità degli atti impugnati è ormai finalizzata unicamente ad ottenere il risarcimento, e non anche al loro annullamento.

Ha altresì chiarito che la somma richiesta a titolo risarcitorio, quantificata nell’atto introduttivo come pari ad € 15.000.000,00, è ora ridotta ad € 12.500.000,00 perché a seguito della promozione, per meriti sportivi, della Società OMISSIS in Serie B nel 2006 la stessa società ha versato al Fallimento la somma di € 2.500.000,00.

2. Proprio in considerazione della circostanza che l’interesse di parte ricorrente è ormai solo quello risarcitorio la Società OMISSIS s.p.a., nella memoria del 17 maggio 2013, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio.

L’istanza non è suscettibile di positiva valutazione. Al fine di verificare la spettanza o non del risarcimento del danno richiesto il Collegio deve infatti valutare la fondatezza dei motivi di doglianza dedotti da parte ricorrente, uno dei quali è rivolto proprio contro la Società OMISSIS s.p.a.. E’ indubbio che l’eventuale fondatezza di tale motivo non porterebbe all’annullamento dell’ammissione di tale squadra al Campionato di calcio di Serie B nella stagione sportiva 2005-2006, ma è altrettanto certo che avrebbe effetti negativi sull’immagine del sodalizio sportivo torinese, al quale deve quindi riconoscersi la persistenza dell’interesse a difendersi in giudizio.

Aggiungasi che la notifica del ricorso alla Società OMISSIS s.p.a. sarebbe in ogni caso necessaria in applicazione dell’art. 41, comma 2, ultimo alinea, c.p.a., secondo cui “qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell’atto illegittimo, ai sensi dell’art. 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’art. 49”. E’ ben vero che tale norma non era vigente all’epoca della proposizione del ricorso, ma lo è quando lo stesso è stato portato in decisione con la scelta del ricorrente di limitare il petitum alla pretesa risarcitoria.

3. Nel costituirsi in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in quanto proposto dal Fallimento della Società OMISSIS (Fallimento n. OMISSIS) sia in via diretta che in via surrogatoria per conto della OMISSIS  s.p.a..

Il ricorso, in quanto proposto in via surrogatoria, ai sensi dell’art. 2900 cod. civ., per conto della società OMISSIS  s.p.a, è inammissibile.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dal verificare l’ammissibilità o non, nel processo amministrativo, dell’azione surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., non sussistendo nel caso in esame alcuni dei presupposti ai quali la pacifica giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione riconnette l’esperibilità di tale azione.

E’ noto che l'azione surrogatoria è prevista dall’art. 2900, comma 1, cod. civ. con riguardo al creditore, che "per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare". Costituiscono quindi presupposti necessari alla proposizione dell'azione surrogatoria: a) la qualità di creditore del soggetto agente; b) la titolarità in capo al debitore di un diritto o azione, di natura patrimoniale, non sottratto all'intervento surrogatorio dei creditori, verso un terzo; c) l'inerzia del debitore; d) il pericolo di danno che, dal comportamento omissivo del debitore, può derivare alle ragioni del creditore. Per giustificare l'esercizio dell'azione surrogatoria non è sufficiente che il debitore trascuri la realizzazione dei suoi diritti, ma occorre che la sua inerzia possa avere effetti negativi sulla garanzia costituita dal patrimonio del debitore: deve pertanto ricorrere un interesse specifico costituito dal pregiudizio inferto alle ragioni del creditore, essendo in definitiva l'azione surrogatoria diretta a tutelare il diritto di quest'ultimo contro il pericolo dell'insolvenza del suo debitore.

L'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge (Cass. civ., sez. II, 12 aprile 2012, n. 5805; id., sez. III, 5 dicembre 2011, n. 26019).

Nel caso all’esame del Collegio pare doversi escludere l’esperibilità del rimedio ex art. 2900 cod. civ. da parte del Fallimento mancando in capo alla OMISSIS   s.p.a. il requisito dell’essere titolare di un diritto o azione “di natura patrimoniale”.

Ed invero, la posizione a tutela della quale il Fallimento agisce, in proprio e in surroga, è di interesse legittimo e si sostanzia nella mancata ammissione (per ripescaggio) del OMISSIS  al Campionato di calcio di Serie B. Non si tratta, dunque, di un interesse di natura prettamente patrimoniale quanto, piuttosto, agonistico, anche se è indubbio che dalla partecipazione al Campionato superiore sarebbero derivati per la società indotti di carattere economico. Si tratta però di effetti solo riflessi e non strettamente ed immediatamente connessi alla situazione giuridica soggettiva che fa capo alla OMISSIS  e che il Fallimento ritiene essere stata illegittimamente lesa dalla FIGC. Titolare di un diritto di carattere patrimoniale (sebbene condizionato all’avvenuto ripescaggio) è solo il Fallimento, il quale dalla partecipazione della OMISSIS  alla Serie B del Campionato di calcio 2005-2006 avrebbe guadagnato la somma di € 15.000.000,00. Ma ciò non basta, richiedendo l’art. 2900 cod. civ., perché si possa agire in surroga, non solo la qualità di creditore del soggetto agente ma anche la titolarità in capo al debitore di un diritto o azione di natura patrimoniale verso un terzo.

4. Il Collegio ritiene invece di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto in via diretta dal Fallimento, essendo il gravame infondato nel merito.

Preliminarmente giova ricordare che presupposti per la liquidazione del risarcimento dei danni sono: a) la colpa dell’Amministrazione; b) l’effettiva sussistenza del danno; c) il nesso di causalità fra il provvedimento ed il danno (Cons. St., sez. V, 23 maggio 2011, n. 3070). Dunque, la risarcibilità del danno non può considerarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell’esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l’ordinamento); che l’evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della Pubblica amministrazione; che l’evento dannoso sia imputabile a responsabilità della stessa anche sotto il profilo soggettivo del dolo o della colpa (Cons. St., sez. V, 2 maggio 2013, n. 2388).

E’ noto che ai sensi dell’art. 2043 cod.civ., il danno è risarcibile soltanto in presenza di un evento ingiusto, consistente nella lesione di un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, che fonda la sussistenza di una posizione soggettiva; deve inoltre trattarsi di un danno che presuppone la titolarità di un interesse apprezzabile, differenziato, giuridicamente rilevante e meritevole di tutela, che inerisce al contenuto stesso della posizione sostanziale e deve essere inoltre ricollegabile, con nesso di causalità immediato e diretto, al provvedimento impugnato e, nel caso in cui la posizione di interesse legittimo appartenga alla species del c.d. interesse pretensivo, deve concernere l’ingiusto diniego o la ritardata emanazione di un provvedimento amministrativo richiesto (Cons. St., sez. IV, 2 aprile 2012, n. 1957). L’accertata illegittimità dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione non è però elemento idoneo di per sé ad integrare gli estremi della condotta colposa, e del conseguente obbligo risarcitorio, dovendo a tal fine soccorrere un esame del comportamento complessivo degli organi intervenuti nel procedimento, alla luce degli elementi qualificanti la fattispecie, proprio al fine di individuare l’esistenza del profilo colposo dell’azione amministrativa; infatti il necessario presupposto dell’azione risarcitoria, quello della responsabilità per colpa della Pubblica amministrazione, deve essere ricondotto non alla mera «inosservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline», secondo la nozione recepita dall’art. 43 c.p., ma alla violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero a negligenza, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili (Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2012, n. 4089; id. 28 maggio 2012, n. 3149). In altri termini, ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della Pubblica amministrazione non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa; si deve quindi verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi, con la conseguenza che il giudice amministrativo può affermare la responsabilità dell'Amministrazione per danni conseguenti a un atto illegittimo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato. Viceversa la responsabilità deve essere negata quando l'indagine presupposta conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (Cons. St., sez. III, 6 maggio 2013, n. 2452).

5. Ciò chiarito, e passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo si afferma l’illegittimità del Comunicato della FIGC del 13 giugno 2005, che prevede il criterio dell’obbligo di rotazione (ogni cinque anni) delle squadre ammesse al ripescaggio solo per il Campionato di Serie C e non anche per quelli di Serie A e B. In applicazione di tale criterio sono state ripescate squadre che avevano già goduto di analogo beneficio nell’ultimo quinquennio.

Il motivo è privo di pregio.

E’ nota l’autonomia di cui gode l’ordinamento sportivo, riconosciuta dal d.l. 19 agosto 2003, n. 220, il cui art. 1 espressamente prevede che “1. la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. 2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”. Si afferma cioè, reiterando concetti già espressi in altri testi normativi (quali gli artt. 2 e 15, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»), che questo ordinamento autonomo costituisce l'articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo avente una dimensione internazionale e che esso risponde ad una struttura organizzativa extrastatale riconosciuta dall'ordinamento della Repubblica. Ha chiarito il giudice delle leggi (sentenza 11 febbraio 2011, n. 49) che, anche prescindendo dalla dimensione internazionale del fenomeno, l'autonomia dell'ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost., non potendosi porre in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse «formazioni sociali dove [l'uomo] svolge la sua personalità» e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive.

Il comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto-legge ha previsto, peraltro dando veste normativa ad un già affermato orientamento giurisprudenziale, che è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive - cioè di quelle che sono comunemente note come "regole tecniche".

E’ stato dunque il Legislatore a prevedere l’autonomia dell’ordinamento sportivo e quindi la piena libertà nel dettare le disposizioni, soprattutto di carattere tecnico, che involgono lo svolgimento dell’attività agonistica. Corollario obbligato di tale premessa è l’insindacabilità per il giudice dello Stato, perché ampiamente discrezionale, della scelta della Federazione di escludere il ripescaggio più volte nell’arco di un quinquennio solo per l’ammissione al Campionato di Serie C e non anche per quelli di Serie A e B.

Rileva infine il Collegio che in ogni caso, ove pure si potesse ritenere la disposizione federale sindacabile, non necessariamente si arriverebbe alla conclusione che è illegittimo e irrazionale aver introdotto l’obbligo di rotazione (ogni cinque anni) delle squadre ammesse al ripescaggio solo per il Campionato di Serie C.

6. Con il secondo motivo si deduce l’illegittima ammissione al Campionato di Serie B 2005-2006 delle Società OMISSISs.p.a. e OMISSIS  Calcio s.p.a. non in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi (Inail) alla data del 31 marzo 2005.

Il motivo è privo di pregio.

Con provvedimento del 10 maggio 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma ha chiesto l’archiviazione del procedimento avviato, su esposto della OMISSIS  s.p.a. datato 11 agosto 2005, nei confronti delle Società OMISSISs.p.a. e OMISSIS  Calcio s.p.a. per non essere stato dimostrato che il debito delle due società nei confronti dell’Inail si riferisse ai tesserati, condizione questa necessaria per determinare la non ammissione al Campionato. Tale prova non è stata offerta neanche dalla ricorrente né con l’atto introduttivo del giudizio né nel corso del processo.

Aggiungasi, ed il rilievo è assorbente di ogni altra considerazione, che la FIGC ha depositato, in data 10 maggio 2013, i provvedimenti di archiviazione nn. 187 e 188 del 10 agosto 2006 del procedimento disciplinare avviato, dalla stessa Federazione su denuncia della OMISSIS  , nei confronti delle predette squadre del Pescara e del OMISSIS , procedimento che, ove fosse stato concluso nel senso auspicato dalla denunciante avrebbe potuto portare alla sanzione dell’esclusione dal Campionato di Serie B, atteso che la relativa ammissione si era fondata su dichiarazioni mendaci. Tali provvedimenti non sono stati gravati nella via dei motivi aggiunti. Sotto questo profilo non è assecondabile la tesi difensiva del Fallimento che esclude un onere di impugnativa di tali provvedimenti essendo egli “un soggetto estraneo all’ordinamento sportivo”. Tali decisioni di archiviazione assumono per il ricorrente Fallimento lo stesso grado di lesività degli atti, di paternità della Federazione, gravati con l’atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che o si riconosce sempre la lesione della sfera giuridica del Fallimento per effetto dei provvedimenti della FIGC o non la si riconosce in alcun caso, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Infine, ritiene in ogni caso il Collegio che ove anche il secondo motivo fosse fondato, non sussisterebbe il requisito della colpa in capo alla FIGC, necessario, come si è detto sub 4, per poter riconoscere il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni.

Ed invero, la questione relativa alla regolarità contributiva dei sodalizi sportivi del Pescara e del OMISSIS  era stata portata all’attenzione del giudice amministrativo già dalla OMISSIS  s.p.a. con l’impugnazione (ricorsi nn. 7268/2005 e 7269/05) dell’ammissione del OMISSIS s.p.a. e del OMISSISs.p.a. ai Campionati di calcio di Serie B per la stagione 2005-2006. Il Tar Lazio (sez. III ter), con ordinanze nn. 4534 e 4535 del 2 agosto 2005, aveva respinto l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati sul rilievo che “consta anche la concreta effettuazione di pagamenti a favore” dell’Inail. Le decisioni del Tar sono state confermate dal Consiglio di Stato (ordinanze della VI sezione nn. 3858 e 3859 del 9 agosto 2005) anche in considerazione “dell’avvenuta rateizzazione, in data 8 luglio 2005, e quindi nel termine già concesso dalla Coavisoc ad alte società, del debito” della società verso l’Inail.

E’ dunque evidente che le decisioni assunte dal giudice amministrativo di primo e di secondo grado, sebbene evidentemente non definitive, hanno ingenerato nella Federazione la convinzione della legittimità del proprio comportamento e quindi l’hanno dissuasa dall’intrapre un procedimento di secondo grado per verificare l’opportunità di agire in autotutela. Aggiungasi che a corroborare tale convinzione è stato anche il comportamento processuale della OMISSIS   s.p.a., che nello stesso 2005 ha rinunciato ad entrambi i ricorsi (con conseguente estinzione dei giudizi, dichiarata dalla sez. III ter del Tar con sentenza n. 8284 dell’11 ottobre 2005).

7. Priva di pregio è la censura, dedotta (peraltro genericamente e con riserva di motivi aggiunti, mai presentati) con il terzo motivo di ricorso contro l’iscrizione al Campionato di Serie B della OMISSIS s.r.l. sul rilievo che la proposta di adesione al c.d. Lodo Petrucci da parte di detta società sarebbe stata presentata a mezzo fax e, dunque, in elusione delle prescrizioni, di carattere formale, dettate dall’art. 52, comma 6, del N.O.I.F., che prevedono la spedizione di una lettera, in busta chiusa controfirmata sui lembi.

A prescindere dal rilievo che il citato art. 52, comma 6, del N.O.I.F., prevede l’invio, in busta chiusa, dell’offerta di acquisto del titolo, della domanda di affiliazione alla FIGC, della relativa documentazione e della fidejussione bancaria, ma non anche della manifestazione di adesione al Lodo Petrucci, è assorbente la considerazione che tale modalità di trasmissione non è prevista a pena di esclusione, con la conseguenza che la Federazione avrebbe potuto in ogni caso chiedere la regolarizzazione ove avesse avuto dubbi sulla provenienza della missiva.

8. Priva di pregio è la seconda censura, anch’essa dedotta con il terzo motivo di ricorso, secondo cui la Civile Campo Torino s.r.l. avrebbe svolto funzioni di “traghettatore” del titolo sportivo alla Torino Football Club s.p.a., alla quale avrebbe trasferito il titolo sportivo in questione. Dalla visura storica depositata in atti dalla controinteressata Società OMISSIS s.p.a. risulta infatti con palese evidenza che tale profilo di illegittimità è del tutto infondato in punto di fatto, avendo la OMISSIS s.r.l., che ha partecipato al Lodo Petrucci per l’attribuzione del titolo sportivo, in data 29 agosto 2005 mutato la propria denominazione sociale in OMISSIS s.r.l., salvo poi trasformarsi in società per azioni il successivo 22 settembre 2005. Del tutto inconferente è dunque la visura camerale depositata dal ricorrente il 10 ottobre 2005, che attiene a diverso soggetto giuridico, omonimo della OMISSIS s.r.l., estinto il 2 gennaio 2002 per “fusione per incorporazione in altra società”, con cessazione della relativa attività il 31 dicembre 2001.

9. Privo di pregio è, infine, l’ultimo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente Fallimento contesta alla FIGC di aver ammesso al campionato di serie A sette società (OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS , OMISSIS e OMISSIS) pur non essendo le stesse in possesso della Licenza UEFA, che comprova la posizione regolare delle società militanti nella massima divisione per quanto attiene sia alle retribuzioni dovute al personale dipendente che agli obblighi fiscali e contributivi. Al fine del decidere assume infatti carattere assorbente la circostanza che, prima dell’inizio del Campionato di Serie A, le società in questione avevano provveduto ad eliminare le irregolarità ad esse contestate e che la FIGC, in presenza di questa nuova situazione e nell’esercizio del potere ampiamente discrezionale di cui dispone nel governo di tutti i componenti la Federazione, ha ritenuto di poter considerare sanate le criticità riscontrate, anche al fine di assicurare un completo svolgimento del campionato. Va aggiunto che il ricorrente Fallimento non ha neppure notificato il suo ricorso alle società in questione, pur essendo palese che l’interesse delle stesse (conservare la partecipazione al campionato) era ben diverso da quello delle altre tre regolarmente evocate in giudizio (conservare l’ammissione alla serie B).

10. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile relativamente all’azione di surroga e respinto per la restante parte.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) dichiara inammissibile l’azione proposta in via surrogatoria, ai sensi dell’art. 2900 cod. civ., per conto della società OMISSIS  Soccer s.p.a.; b) lo respinge in quanto proposto dal Fallimento della Società OMISSIS  (Fallimento n. OMISSIS ).

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/06/2013

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