T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8111/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale … del 2013, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Mattii e Domenico Pavoni, con domicilio eletto presso Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

delle decisioni:

della commissione di disciplina di appello del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ha confermato le sanzioni per il ricorrente di mesi 6 di sospensione come allenatore e di 1.500 euro di multa;

della commissione di disciplina di I istanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che ha applicato al ricorrente l'ulteriore sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. La Commissione di Disciplina di Appello dell’ASSI, nella riunione del 21 gennaio 2013, ha respinto l’appello proposto dal signor OMISSIS  avverso la decisione n. 173/12 del 5 aprile 2012, depositata il 18 aprile 2012, adottata dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, che ha disposto la sanzione della multa di € 1.500,00 e la sospensione per mesi sei dalla qualifica di allenatore e da ogni altra eventualmente rivestita (doping positivo del cavallo “OMISSIS” alla sostanza Morfina, riscontrata a seguito dei controlli antidoping del 18 aprile 2007 effettuati durante la corsa presso l’ippodromo di OMISSIS, premio “OMISSIS”.

La Commissione di Disciplina di Prima Istanza ex ASSI, con decisione in data 20 marzo 2013 depositata il 3 aprile 2013, atteso che l’incolpato ha partecipato a due corse presso l’ippodromo di OMISSIS il 10 giugno 2012 in violazione di quanto disposto dall’art. 224 del Regolamento delle Corse in quanto era stato sospeso per 6 mesi con decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 173/12, ha dichiarato la responsabilità disciplinare del signor OMISSIS e, per l’effetto, ha applicato nei suoi confronti la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per due mesi.

Con il presente ricorso, l’interessato, ha impugnato entrambe le decisioni proponendo un’articolata serie di censure.

Con ordinanza 9 aprile 2014 n. 3846, questa Sezione – ritenuta dubbia l’ammissibilità del ricorso cumulativo in esame in quanto le azioni di annullamento sono state proposte avverso atti relativi a procedimenti differenti e non legati da alcun nesso di presupposizione – ha assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un termine per presentare memorie concernenti la questione indicata.

Le parti non hanno prodotto memorie al riguardo.

All’udienza pubblica del 25 giugno 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Nel giudizio amministrativo, a differenza che nel giudizio civile, nel quale “contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse” (art. 104 c.p.c.), sussiste la regola, ora codificata dall’art. 32 c.p.a., secondo cui è possibile il solo cumulo di domande connesse.

Il ricorso giurisdizionale amministrativo, quindi, può essere proposto in via cumulativa soltanto avverso provvedimenti connessi che si inseriscono nell’ambito del medesimo procedimento ovvero quando ineriscono a procedimenti diversi purché sussista tra gli stessi un collegamento funzionale e teleologico.

Di talché, è inammissibile il ricorso cumulativo quando tra gli atti oggetto di impugnazione non sussista alcuna connessione procedimentale ovvero non sia identificabile alcun rapporto di presupposizione giuridica sulla base di uno schema normativo o, quantomeno, di carattere logico, nel senso che i diversi atti non incidano sulla medesima vicenda (ex multis: Cons. Stato, V, 17 settembre 2012, n. 4914; Cons. Stato, IV, 3 maggio 2011, n. 2615).

In altri termini, la cumulabilità delle impugnative impone che tra gli atti gravati deve potersi rintracciare una ragione comune per cui, anche se appartengono a procedimenti diversi, sono fra loro comunque collegati in un rapporto di presupposizione o di consequenzialità o comunque di connessione.

Nella fattispecie in esame, gli atti impugnati con le due distinte azioni di annullamento riguardano procedimenti disciplinari differenti e tra le due domande di annullamento non sussiste alcuna interdipendenza funzionale e teleologica e, quindi, alcuna connessione che possa giustificare l’ammissibilità di un ricorso cumulativo.

A tal fine non può neanche assumere rilievo che l’impugnata decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza del 20 marzo 2013 si riferisce al fatto che l’interessato in data 10 giugno 2012 aveva partecipato a due corse presso l’ippodromo di OMISSIS seppure sospeso per un periodo di sei mesi con decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 173/12, decisione confermata dalla Commissione di Disciplina di Appello con decisione anch’essa impugnata.

L’illecito disciplinare di cui alla detta decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, infatti, prescinde totalmente dalle vicende legate ad un eventuale annullamento della decisione che ha confermato la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 173/12 in quanto quest’ultima, al momento della partecipazione alle gare del 10 giugno 2012 era esecutiva e l’elemento costitutivo dell’illecito è costituito dalla sua violazione, che non potrebbe comunque venire meno per effetto del giudizio avverso la decisione di conferma della squalifica.

3. Le spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 500,00 (cinquecento/00), comprensive delle spese liquidate in fase cautelare, sono poste a carico del ricorrente ed a favore dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 500,00 (cinquecento/00), comprensive delle spese liquidate in fase cautelare, a favore dell’amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 23/07/2014

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