TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 1240/2021 PUBBL. IL 04/05/2021

Tribunale di Milano

 

SEZIONE CIVILE

 

Settore Lavoro

 

 

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. (...)  promossa da:

 

(...)  S.R.L. (C.F. ...), con il patrocinio dell’avv. DI          CINTIO         CESARE  e                 dell’avv.             FERRARI         FEDERICA

(FRRFRC72T67L949K elettivamente   domiciliato   in   Indirizz Telematico presso il difensore avv. DI CINTIO CESARE

RICORRENTE

contro

 

(...), con il patrocinio dell’avv. GRASSANI MATTIA elettivamente domiciliato in VIA DE’ MARCHI, 4/2 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GRASSANMATTIA

RESISTENTE

 

Le parti hanno concluso come in atti

 

 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

 

Con ricorso depositato in data 1/12/2020, (...)  s.r.l. ha agito nei confronti di (...)  al fine di ottenere l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

 

dichiarare nullo/annullare e/o riformare per i motivi esposti in atti il lodo arbitrale emesso in data 13/.06.2020 dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie B nella vertenza n. 146/19/B;

 

  • accogliere tutte le domande formulate dalla società (...)  S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nel procedimento arbitrale nonché le seguenti e quindi:

 

in via principale:

 

  • accogliere il ricorso e per l’effetto, a fronte della eccezionalità della situazione determinata dalla pandemia da Covid-19, riconoscere esonerata la società dal pagamento in favore del signor (...)  della retribuzione relativa alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 per tutte le ragioni esposte in atti e per l’effetto condannare il signor (...)  alla restituzione degli importi già corrisposti relativi alla mensilità di maggio e giugno 2020 nonché di qualsiasi altro importo nelle more eventualmente versato;
  • respingere ogni domanda formulata dal signor (...) , anche in via riconvenzionale;

 

in via subordinata: in caso di mancato accoglimento della domanda principale:

 

  • ridurre gli importi dovuti dal club ricorrente al signor (...)  a titolo di retribuzione per i motivi dedotti in atti nei limiti consentiti ex lege e/o previsti dall’Accordo Collettivo di categoria o nella diversa misura disposta dal Collegio Giudicante tenuto conto del mancato svolgimento dell’attività a causa della pandemia COVID, della straordinarietà della situazione nonché dell’eccessiva onerosità della prestazione, con conseguente eventuale restituzione degli importi già versati in eccedenza da porre comunque in compensazione con quanto dovesse essere riconosciuto dovuto a favore dell’allenatore resistente;

 

  • ridurre in ogni caso gli importi sulla scorta dei pagamenti già effettuati;

 

in ogni caso: con vittoria delle spese, dei diritti amministrativi e dei compensi arbitrali nonché di assistenza legale dei difensori (onorari e spese) sulla base dei parametri di legge e/o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario ex lege, di entrambi i gradi di giudizio”.

 

(...)  si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso di cui ha eccepito l’inammissibilità.

 

Il procedimento, fallita la conciliazione, è stato deciso a seguito di discussione orale.

 

***

Il ricorso non può trovare accoglimento. Occorre una sintesi dei fatti.

Nel mese di maggio 2019 il Sig. (...)  ha sottoscritto con la società (...)  S.r.l. un contratto di prestazione sportiva professionistica su modello tipo della Lega, con decorrenza dal 1 luglio 2019 e scadenza al 30 giugno 2020, in qualità di allenatore responsabile della prima squadra, che prevedeva un compenso di Euro 214.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020;

 

nella stagione 2019/2020 la società (...)  S.r.l. ha partecipato al Campionato di Serie B;

visti i risultati deludenti della squadra, la società ha deciso di esonerare l’allenatore a partire dal 10/2/2020;

 

a causa dell’emergenza epidemiologica causata dal COVID 19, il campionato di serie B – così come tutte le attività sportive – è stato sospeso a partire dal mese di marzo 2020;

 

parte ricorrente ha quindi promosso il procedimento arbitrale n. 183/20/B al fine di veder accertato in tale sede il proprio diritto a non erogare al resistente la retribuzione relativa alla mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 - stante l’assenza di una qualsiasi prestazione causata dalla pandemia - o comunque a ottenere una riduzione di detti stipendi;

 

il Collegio Arbitrale ha respinto il ricorso di parte ricorrente accertando il diritto del resistente a ottenere il pagamento delle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

 

Secondo il (...)  il lodo sarebbe viziato in quanto a) contrario a norme imperative; b) frutto di errore ex art. 1427 c.c.; c) emesso in violazione delle norme procedurali.

 

Date queste premesse, deve osservarsi– richiamando ai sensi dell’art 118 disp. Att. C.p.c. precedente di questo Tribunale, noto anche alla parte convenuta – che il lodo oggetto del presente giudizio è stato emesso all'esito di un arbitrato irrituale, con esso, le parti hanno convenuto la soluzione di una controversia insorta tra loro, attraverso lo strumento negoziale, impegnandosi a considerare le decisioni degli arbitri, come espressione della loro volontà, pertanto l'unico regime d'impugnazione previsto è quello di cui all'articolo 412 del codice di procedura civile (in tal senso Cassazione, sezione lavoro numero 14431 del 2015). Come noto l'articolo 412, comma 10 c.p.c., prevede che il lodo sia impugnabile ai sensi dell'articolo 808 ter c.p.c., che disciplina specificamente le ipotesi di annullabilità del lodo contrattuale, elencando una serie di ipotesi connesse alla regolarità formale della convenzione arbitrale, alla designazione degli arbitri e all'osservanza delle regole imposte dalle parti dal principio del contraddittorio. Va peraltro osservato che nonostante il silenzio della norma circa eventuali motivi di annullamento fondati sul diritto sostanziale è stato itenuto che la determinazione del lodo avente natura di atto negoziale, possa essere annullata anche per vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri (vizi del consenso ex articolo 1427 c.c. compresa la percezione o falsa rappresentazione dei fatti -in tal senso cassazione lavoro 14431 del 2015), pertanto si deve concludere che i motivi di annullabilità elencati nell'articolo 808 c.p.c. cui l'articolo 412 quater c.p.c. rimanda, non sono tassativi e la domanda di annullamento del lodo per errore essenziale sulla percezione dei fatti posti a fondamento della decisione assunta, sia ammissibile. Ciò premesso, tuttavia, nel caso di specie il ricorso risulta infondato, poiché corretto è l'assunto del lodo arbitrale, non essendo gli arbitri, nel caso di specie, incappati in nessuna errata rappresentazione di fatti” (v. sentenza del Tribunale di Milano n. est. Capelli).

 

Ciò è quanto è avvenuto anche nel caso di specie.

 

Ed invero, va ricordato che l'errore rilevante nella formazione della volontà degli arbitri è quello che si configura in una falsa rappresentazione della realtà, per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri esistenti.

 

Secondo parte ricorrente l’errore consisterebbe nel fatto che il Club non avrebbe mai rifiutato la prestazione dell’allenatore durante la pandemia, ma prima.

 

Sul punto si osserva che il Collegio Arbitrale non è incorso in alcun errore/falsa rappresentazione della realtà essendogli ben chiara la sequenza temporale della vicenda che ha interessato le parti. Al Collegio era infatti evidente che (...)  è stato esonerato sin dal 10 febbraio 2020” e che non ha quindi, reso la sua prestazione, non per gli effetti della pandemia in atto, ma per esclusiva e unilaterale volontà insindacabile della Società. In considerazione di ciò, il Collegio ha affermato che avendo la società rifiutato la prestazione del Sig. (...)  … resta a suo carico l’ulteriore impossibilità della prestazione dovuta ad epidemia Covid.

 

Durante i mesi contestati il sig. (...)  non ha potuto rendere la sua prestazione per volontà unilateralmente ed insindacabilmente attuata dalla Società e non perché o anche perché le molte disposizioni normative intervenute a vari li-velli autoritativi dopo il suo esonero glielo avrebbero impedito del tutto o in parte” (v. lodo in atti).

 

Nemmeno possono ritenersi errori rilevanti” ed “essenziali” il non aver applicato la normativa – nella specie, il Comunicato Ufficiale della FIGC del 22/6/2020 – che consentirebbe un esonero o una riduzione dei pagamenti in considerazione della situazione emergenziale o l’aver ritenuto assorbita la domanda di accertamento dell’eccessiva onerosità della prestazione.

 

E’ evidente come non si tratti di “errori” nel senso sopra specificato, ma di censure inammissibili in quanto del tutto esulanti le ipotesi previste dall’art. 808 ter c.p.c. e volte a introdurre un riesame nel merito della determinazione rimessa agli arbitri.

 

Infine, nessun vizio procedurale appare inficiare il lodo la cui motivazione sarebbe stata depositata dopo un mese dalla celebrazione dell’udienza con conseguente violazione – secondo parte ricorrente – del Regolamento arbitrale.

 

In disparte il fatto che parte ricorrente non lamenta alcuna lesione derivante da tale presunta irregolarità, si osserva in ogni caso come parte resistente abbia prodotto il verbale dell’udienza nel quale si dà atto che Il Collegio…richiede la concessione di una proroga del termine per il deposito del lodo, sino al 10 dicembre 2020. I difensori delle Parti concedono al Collegio la suddetta proroga per il deposito del lodo” (v. doc. 1 convenuta).

 

Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ogni altra questione è assorbita.

Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo ex d.m. 55/2014.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l’art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 4.015,00  oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

 

Milano, 4 maggio 2021

 

Il Giudice

dott. Maria Beatrice Gigli

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