TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 2507/2017 PUBBL. IL 04/10/2017
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa
da
ACF (...) s.p.a. con l’Avv. Ninno, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Fontana n. 22
RICORRENTE -
contro
(...) con l’Avv. Torzo, l’Avv. Lazzeretti e l’Avv. Peretti, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in Milano, via Serbelloni n. 4
RESISTENTE -
Oggetto: impugnazione lodo arbitrale
All’udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
con ricorso depositato in data 16 febbraio 2017, ACF (...) s.p.a. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – (...), chiedendo al Tribunale di:
-
- dichiarare l’annullamento del lodo arbitrale emesso in data 16 gennaio 2017, trasmesso in data 16 gennaio 2017, dal Collegio Arbitrale composto dagli Avv.ti Stefano Azzali, Enrico Attanasio e Mario Dusi, costituitosi per la procedura arbitrale presso lo studio legale DusiLaw sito in Milano, Via Fontana n. 19, per violazione del principio del contraddittorio ex art. 808ter, pt. 5, c.p.c., per la mancata prestazione del calciatore a favore di ACF (...) s.p.a. e la conseguente non debenza delle differenze retributive rivendicate (errore essenziale), nonché per l’inosservanza delle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo ex art. 808ter, pt. 4, c.p.c., nonché per la violazione degli artt. 5ss. Legge 91/1981, degli artt. 1406 e 2094 c.c., e dell’art. 13.7 AEC, nonché per la violazione del principio del contraddittorio ex art. 808ter, pt. 5, c.p.c. per le retribuzioni erogate in eccedenza dalla società;
-
- per l’effetto, in riforma del lodo,
- accertare che nulla è dovuto a (...) per nessuna ragione e/o causa e/o titolo e per l’effetto rigettare ogni pretesa economica da parte dello stesso calciatore;
- accertare il diritto di ACF (...) s.p.a. alla ripetizione dell’importo complessivo di Euro 180.449,00 indebitamente corrisposto a (...) in eccedenza rispetto alla retribuzione lorda pattuita inter partes o di quel diverso importo ritenuto di giustizia;
- per l’effetto, condannare (...) a corrispondere il complessivo importo di € 180.449,00 o – il diverso importo ritenuto di giustizia – per tutte le causali di cui in narrativa con eventuale compensazione giudiziale dello stesso.
- per l’effetto, in riforma del lodo,
Il tutto oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite anche in relazione alla attività prestata nel procedimento arbitrale.
Si costituiva ritualmente in giudizio (...) (cfr. ordinanza del 20 luglio 2017, da ritenersi quivi integralmente richiamata, avuto riguardo ai vizi dell’originaria notifica del ricorso), eccependo l’infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo:
in via principale, di dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso e le domande avversarie perché infondati in fatto e in diritto, con piena ed integrale conferma del lodo;
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- per l’effetto, dichiarare esecutivo il lodo ex art. 412quater c.p.c.;
in via subordinata, di:
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- accogliere le domande e le conclusioni già formulate in sede arbitrale;
- per l’effetto, condannare ACF (...) s.p.a. a pagare al calciatore il relativo importo dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, con rigetto integrale delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse pretese, compensare le somme eventualmente e reciprocamente dovute tra le parti.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all’udienza del 3 ottobre 2017, il Giudice pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 5 giorni, ai sensi dell’art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(...), calciatore professionista, ha militato nella ACF (...) s.p.a. dalla stagione 2012/2013 alla stagione 2014/2015, in forza di un contratto di prestazione sportiva in regime di subordinazione ex art. 4 Legge 91/1981 stipulato il 10 luglio 2012.
Il contratto sottoscritto tra le parti prevedeva una parte fissa di retribuzione quantificata in misura di € 2.404.000,00 lordi, nonché una parte variabile in virtù della seguente pattuizione: “variazioni stipendio: nel caso di qualificazione per il Gruppo a Gironi della Europa League, il compenso delle stagioni successive sarà di € 2.590.000,00 lorde… Nel caso di qualificazione per il Gruppo a Gironi della Champions League, il compenso delle stagioni successive sarà di € 2.775.000,00 lorde…” (doc. 3, fascicolo ricorrente).
È circostanza pacifica in giudizio che il calciatore abbia prestato la propria attività per ACF (...) s.p.a. per l’intera stagione 2012/2013 e per l’intera stagione 2014/2015; nella stagione 2013/2014, invece, egli ha reso la prestazione a favore della società ricorrente solo fino al 28 agosto 2013, in quanto successivamente trasferito in prestito – con diritto di opzione – al (...) CF SAD.
È parimenti circostanza pacifica che ACF (...) s.p.a. si sia qualificata per il Gruppo a Gironi della Europa League, tanto per la stagione 2013/2014, quanto per la stagione 2014/2015.
Con una domanda di arbitrato del settembre 2016, (...) ha agito al fine di ottenere l’accertamento dell’obbligo di ACF (...) s.p.a. di corrispondergli l’importo netto di € 97.434,02 che ha affermato dovuto per la stagione calcistica 2014/2015 in ragione della qualificazione – conseguita nella stagione calcistica precedente – alla Europa League (doc. 35, fascicolo ricorrente).
Alla pretesa del calciatore si è opposta ACF (...) s.p.a. sostenendo che nulla poteva ritenersi a tal titolo dovuto in ragione del fatto che, nella stagione 2013/2014, (...) aveva giocato nel (...) CF SAD e non aveva, pertanto, contribuito alla qualificazione.
Secondo l’assunto difensivo della società, la temporanea cessione del giocatore aveva fatto venir meno il diritto alla corresponsione del premio individuale per l’insussistenza del requisito di corrispettività delle prestazioni e, prima ancora, per la sospensione degli effetti del contratto sottoscritto inter partes (medio tempore sostituito dal contratto tra calciatore e (...) CF SAD).
In via riconvenzionale, ACF (...) s.p.a. ha chiesto la condanna del giocatore alla restituzione, ex art. 2033 c.c., di € 118.417,17 che ha ritenuto corrisposte in eccedenza rispetto a quanto dovuto (doc. 36, fascicolo ricorrente).
Con lodo il rituale del 16 gennaio 2017, il Collegio Arbitrale ha così disposto: “1. accoglie la prima domanda attorea e dichiara l’obbligo ACF (...) S.P.A…. di corrispondere al Calciatore l’importo lordo di € 186.004,00 da porsi parzialmente in compensazione con quanto di seguito ulteriormente acclarato e disposto. 2. Accogliendo come sopra dispone l’obbligo di ACF (...) S.P.A. a pagare al Calciatore l’importo sopra esposto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito che il Collegio Arbitrale ritiene debba coincidere, in coerenza alla modalità di pagamento della stagione precedente, con la data dell’ultimo cedolino di pagamento… al saldo. 3. Rigetta l’eccezione procedurale promossa da ACF (...) S.P.A. di dichiarare l’inammissibilità delle richieste istruttorie, di documenti prodotti delle richieste conclusive formulate dal Calciatore, rispetto alla domanda riconvenzionale presentata da (...)… 4. Rigetta la domanda riconvenzionale del Convenuto quanto a retribuzioni erogate in eccedenza nella stagione 2013/2014 in relazione ad attività lavorativa presuntamente non attuata dal Calciatore (anche in forza del trasferimento di quest’ultimo ad altra squadra) mentre accoglie la pretesa di indebito arricchimento di (...)… a ripetizione dell’importo pari ad € 14.447,26 indebitamente corrisposto al Calciatore ed in eccedenza rispetto alla retribuzione contrattualmente pattuita. 5. Dichiara la compensazione fra i due importi come richiesta dalle Parti in giudizio. 6. Nell’accogliere la domanda della ACF (...) S.P.A. dispone che la somma di cui sopra sia comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla Prima Memoria del Convenuto, ossia dal 2 novembre 2016. In tema di spese statuisce come segue:…” (doc. 1, fascicolo ricorrente).
*
Con l’odierno giudizio, ACF (...) s.p.a. invoca l’annullamento, o comunque la riforma, del lodo irrituale.
In primo luogo, la società si duole della violazione del principio del contraddittorio in ragione dell’errore – essenziale e riconoscibile – sul quale la decisione del Collegio Arbitrale si sarebbe fondata avuto specifico riguardo a un punto non controverso tra le parti: la cessione del calciatore al (...) CF SAD per la stagione 2013/2014.
In secondo luogo, la ricorrente lamenta l’inosservanza delle regole poste dalle parti quale condizione di validità del lodo e, più nello specifico, la violazione dell’art. 5 Legge 91/1981, degli artt. 1406 e 2094 c.c., nonché dell’art. 13.7 AEC.
Da ultimo, ACF (...) s.p.a. deduce la violazione del principio del contraddittorio per la sussistenza di un errore essenziale anche nella quantificazione delle retribuzioni dovute al giocatore, insistendo per l’integrale ripetizione delle stesse.
Alle pretese di parte attrice si oppone (...) che, preliminarmente, eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto promosso per far valere dei vizi diversi da quelli previsti dall’art. 808ter c.p.c. che fisserebbe, questo è l’assunto difensivo, un’elencazione tassativa delle cause di annullabilità del lodo irrituale.
Nel merito, il calciatore contesta la fondatezza delle ragioni poste a base dell’odierna impugnazione, insistendo per la conferma del lodo.
Quanto alle differenze azionate dalla società con l’originaria domanda riconvenzionale, infine, il resistente eccepisce l’inammissibilità della domanda in uanto impostata su una causa petendi diversa da quella fatta valere in sede arbitrale.
Il ricorso di ACF (...) s.p.a. non può essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
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L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte convenuta è infondata.
Vero che l’art. 808ter c.p.c. dispone che “le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I: 1) se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l’articolo 825”.
Nel tenore letterale della disposizione, tuttavia, non vi è un solo elemento che deponga nel senso della tassatività dei casi di annullabilità ivi previsti.
In assenza di una espressa indicazione normativa, la questione inerente all’individuazione delle cause di annullabilità del lodo irrituale deve essere necessariamente risolta tenuto conto della natura negoziale che lo contraddistingue.
Trattandosi di una determinazione contrattuale, non vi è ragione alcuna per affermare, stante il silenzio del Legislatore, che la stessa debba essere sottratta alla disciplina generale in materia di contratti e, più nello specifico, alle cause di annullabilità espressamente previste all’art. 1427 c.c.
Sotto questo profilo, si condivide quindi l’orientamento che guarda ai motivi di annullabilità contemplati dall’art. 808ter c.p.c. come a un’elencazione di cause di invalidità aggiuntive, introdotte in ragione delle peculiarità proprie dell’istituto: le modalità sottese alla definizione della convenzione di arbitrato e, prima ancora, la natura e la costituzione del soggetto deputato a enunciarla.
In questo senso, d’altronde, si è recentemente pronunziato il Supremo Collegio con sentenza 10 luglio 2015, n. 14431: “3. Ciò premesso, si osserva che le censure articolate dalla ricorrente, muovono dal presupposto essenziale che la determinazione arbitrale sia affetta, innanzitutto, da vizio integrante causa di annullamento del contratto per effetto di errore essenziale, sotto tale profilo essendo stata sollevata specifica doglianza innanzi al Tribunale adito. 3.1 La natura del denunciato vizio, in quanto attinente alla formazione della volontà del collegio trasfusa nel lodo contrattuale, postula la previa verifica della ammissibilità dello strumento di impugnazione oggetto di scrutinio in questa sede. 3.2 In tal senso, va rimarcato che la disposizione di cui all’art. 808 ter - inserita dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 in vigore dal 2 marzo 2006 - che disciplina specificamente le ipotesi di annullabilità del lodo contrattuale, elenca una serie di ipotesi connesse alla regolarità formale della convenzione arbitrale, alla designazione degli arbitri ed all’osservanza delle regole imposte dalle parti e dal principio del contraddittorio. 3.3 Il silenzio della norma circa gli eventuali motivi di annullamento fondati sul diritto sostanziale e, sino all’entrata in vigore della disposizione, riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza unanimi, è stato, tuttavia, ritenuto non implicante il ripudio di tale orientamento, fondato sui principi della disciplina contrattuale e perciò immanenti alla natura contrattuale del lodo irrituale. 3.4 La consolidata giurisprudenza di questa Corte, che non si è discostata dagli orientamenti dottrinari espressi sulla delibata questione, è pervenuta alla conclusione che la determinazione arbitrale avente natura di atto negoziale può essere annullata, pur dopo l’entrata in vigore dell’art. 808 ter, per vizi idonei ad inficiare la determinazione degli stessi (vizi del consenso ex art. 1427 c.c., ivi compresa l’alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti), ovvero per inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi (vedi ex plurimis, Cass. 19 agosto 2013 n. 19182, Cass. S.U. 1 dicembre 2009, n. 25253)” (cfr. parte motiva).
Per questi motivi, l’eccezione è infondata.
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Ciò posto, infondate risultano le doglianze attoree aventi ad oggetto la decisione assunta dal Collegio Arbitrale in merito al diritto del giocatore di percepire la variazione di stipendio per la stagione 2014/2015.
In primo luogo, deve essere disattesa la tesi della violazione del principio del contraddittorio in ragione della sussistenza di un errore essenziale e riconoscibile sui fatti oggetto di controversia.
Sostiene ACF (...) s.p.a. che la decisione di cui al lodo irrituale qui impugnato sarebbe la conseguenza di un errore, riconoscibile ed essenziale, in cui sarebbe incorso il Collegio Arbitrale in ordine a una circostanza non controversa: la cessione temporanea, per la stagione 2013/2014, di (...) al (...) CF SAD.
In particolare, l’errore sarebbe consistito nel fatto che gli arbitri “hanno posto a fondamento della propria decisione il fatto che il Calciatore fosse alle dipendenze di (...) quando si era verificata la qualificazione, mentre l’impiego del Calciatore presso il (...) nella stagione 2013/2014 risulta essere un fatto pacifico” (pag. 18, ricorso).
Secondo parte attrice, “…la ricorrenza di un errore in fatto essenziale e riconoscibile posto a fondamento di un lodo irrituale integra l’ipotesi di violazione del principio del contraddittorio di cui al n. 5, art. 808-ter c.p.c. “poichè il fallace convincimento dell’arbitro provoca una decisione inaspettata che si impernia su di uno snodo ritenuto non controverso dalle parti e per tale ragione rimasto fuori dalla dialettica difensiva dei contendenti “ (Consolo, in “Spiegazioni di diritto processuale civile. Profili generali”, 2a ed., Padova, 2006, 477 e ss. e Consolo, in “Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi”, 2a ed., Padova, 2008, 412 e ss.)” (pag. 19, ricorso).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, tuttavia, il Collegio Arbitrale non ha fondato la propria decisione sull’erroneo presupposto che (...) avesse, nella stagione 2013/2014, giocato per ACF (...) s.p.a.
Invero, pur considerando la temporanea cessione del calciatore al (...) CF SAD, ha ritenuto la circostanza irrilevante in ragione dell’interpretazione data alla clausola sulla retribuzione variabile.
Con decisione del tutto condivisibile, infatti, gli arbitri hanno evidenziato come l’unica condizione posta dalle parti contraenti per il sorgere del diritto al “pagamento dell’importo lordo maggiorato, ossia il Conguaglio, nella stagione calcistica successiva a quella in cui la società si fosse qualificata per il Gruppo a Gironi della Europa League…” fosse “il mero verificarsi dell’evento che è stato oggetto di pattuizione contrattuale”: la qualificazione per la stagione 2014/2015 al Gruppo a Gironi della Europa League è pacifica tra le parti.
Avuto specifico riguardo al fatto che, nella stagione 2013/2014, (...) era stato temporaneamente ceduto al (...) CF SAD e non aveva partecipato al campionato in cui detta qualificazione era stata conseguita, il Collegio Arbitrale ha espressamente osservato: “83…le Parti non hanno aggiunto alcun ulteriore specificazione, condizione e/o pattuizione rispetto a quanto ivi chiaramente indicato. 82. Qualora le Parti avessero poi voluto prevedere con maggiore precisione l’evento e/o i fatti ai quali fa condizionare la possibile applicazione dell’aumento della Retribuzione Base, prevista (materialmente) poche righe prima della pattuizione oggetto di controversia, avrebbero dovuto specificarlo per iscritto, stante anche le stringenti regole previste all’Art. 4 dall’Accordo Collettivo FIGC-LNPA-AIC… in tema di retribuzione dei contratti stipulati da società calcistiche e calciatori” (cfr. doc. 1, fascicolo ricorrente).
Vero che, prima facie, la pattuizione controversa avrebbe potuto essere interpretata in due modi diversi: destinata a premiare l’impegno del calciatore nella stagione precedente, per il fatto di aver consentito la qualificazione al Gruppo a Gironi della Europa League; ovvero, volta a remunerare il maggior impegno richiesto nella stagione successiva, in ragione della necessaria partecipazione a più partite (quelle del Campionato nazionale più quelle della Europa League).
Correttamente, tuttavia, il Collegio Arbitrale ha osservato che la prima interpretazione avrebbe richiesto una maggior specificazione proprio avuto riguardo al contributo richiesto al calciatore nella stagione di qualificazione. Sennonché, sul punto nulla è stato previsto e, come evidenziato nel lodo impugnato, il sorgere del diritto al pagamento della retribuzione variabile è stato vincolato al mero verificarsi dell’evento qualificazione.
L’interpretazione fatta propria dal Collegio Arbitrale, peraltro, risulta più coerente rispetto alla volontà dei contraenti anche in ragione del fatto che la parte variabile è stata definita “variazione di stipendio” ed è stata disciplinata quale “compenso per le stagioni successive”: quindi, è stata intesa quale remunerazione per la prestazione che il calciatore avrebbe reso nella stagione successiva (in cui, per l’appunto, ACF (...) s.p.a. avrebbe partecipato all’Europa League).
Sotto questo profilo, pertanto, la determinazione arbitrale non risulta in alcun modo fondarsi sul denunziato errore, sulla falsa rappresentazione o sull’erronea percezione della realtà, in quanto la circostanza della cessione al (...) CF SAD è stata puntualmente considerata.
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La società ricorrente ha lamentato, poi, la violazione dell’art. 5 Legge 91/1981, degli artt. 1406 e 2094 c.c., nonché dell’art. 13.7 AEC, sempre in ragione di una dedotta erronea considerazione del trasferimento temporaneo del giocatore.
La doglianza è infondata.
Come anticipato, il Collegio Arbitrale non ha ignorato il fatto della cessione del giocatore con effetti a partire dal 29 agosto 2013, ma ne ha semplicemente fatto derivare effetti differenti – e opposti – da quelli invocati dalla società.
Il Collegio ha correttamente affermato che, per la stagione 2014/2015, il rapporto inter partes doveva ritenersi disciplinato dall’originario contratto del 10 luglio 2012 e ne ha fatto discendere i conseguenti effetti, tenuto conto della già richiamata interpretazione.
In particolare, ha osservato che “… in nessuno dei testi contrattuali le Parti hanno inteso fare alcun esplicito riferimento ad un effetto istintivo dell’originario rapporto di lavoro vigenti con la (...), contrariamente a quanto affermato dal Convenuto, mentre al contrario è certo ed incontestato che nel momento in cui il Calciatore è tornato a svolgere la propria prestazione in favore della (...), il rapporto è stato nuovamente disciplinato dal Contratto prodotto sub All. 1 dell’Attore, senza la stipula di un nuovo rapporto secondo le rigide formalità prescritte dalla normativa più volte richiamata dal Convenuto stesso” (pt. 86, lett. a – doc. 1, fascicolo ricorrente).
D’altronde, anche nel presente giudizio è circostanza pacifica tra le parti che, cessato il trasferimento temporaneo al (...) CF SAD, (...) è tornato a militare nella squadra della (...) in forza dell’originario contratto che, pertanto, ha regolato il rapporto anche nella stagione 2014/2015.
Per come sopra interpretata dal Collegio Arbitrale (secondo cui il diritto al conguaglio deve ritenersi “legato al maggior carico di lavoro richiesto dalla società calcistiche propri tesserati, pochi in virtù della qualificazione –nel caso che ci occupa – al Gruppo a Gironi della Europa League è dunque legato all’impegno del Calciatore di giocare un maggior numero di partite di Europa League e relativi allenamenti, fatto questo tra l’altro incontestato” – pt. 86, lett. b – doc. 1, fascicolo ricorrente), la clausola relativa alla “variazione di stipendio” è destinata a disporre per il futuro, non per il passato.
Ne consegue che la sospensione degli effetti del contratto, derivante dalla temporanea cessione al (...) CF SAD per la stagione 2013/2014, è irrilevante e che nessuna violazione del disposto di cui all’art. 1406 c.c. o dell’art. 5 Legge 91/1981 (“il contratto di cui all’articolo precedente può contenere l’apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti. È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad una altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.”) o dell’art. 13.7 AEC (“nel caso di calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell’originario rapporto tra Società cedente ed il calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega di appartenenza, all’integrale pagamento in favore del calciatore, salvo regresso ed entro il termine di decadenza di venti giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui sub 13.3”) può esser lamentata.
Ciò in quanto, con decisione del tutto condivisibile, il Collegio Arbitrale guarda agli effetti previsti e prodotti dal contratto per la stagione 2014/2015, a nulla rilevando sotto questo profilo che la condizione di fatto presupposta sia un evento verificatosi nella stagione precedente.
Tanto basta per escludere, altresì, che possa essere denunziata la violazione del principio di corrispettività in quanto, per come sopra interpretata, la clausola è destinata a remunerare il maggior impegno del calciatore, in piena coerenza con il sinallagma contrattuale.
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Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, non può che concludersi per la piena validità e legittimità del lodo irrituale nella parte in cui ha accertato “l’obbligo ACF (...) S.P.A…. di corrispondere al Calciatore l’importo lordo di € 186.004,00”, con ogni statuizione conseguente.
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La società ricorrente si duole, poi, dell’erroneità della decisione assunta dal Collegio Arbitrale sulla domanda riconvenzionale svolta al fine di ottenere la ripetizione di un affermato indebito del giocatore.
Lamenta, più nello specifico, la violazione del principio del contraddittorio per la sussistenza di un errore essenziale nella valutazione delle retribuzioni erogate in eccedenza al resistente, insistendo per la sussistenza del diritto all’integrale restituzione delle stesse.
Per come formulata nel presente giudizio, quella in esame è una domanda nuova e, in quanto tale, inammissibile.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, infatti, ACF (...) s.p.a. fonda la pretesa sul presupposto che il Collegio Arbitrale avrebbe erroneamente ritenuto che la qualificazione ai Gruppi a Gironi di Europa League comportasse “l’erogazione di un conguaglio unitario trattandosi invece, pacificamente, di variazione della retribuzione annua lorda, pertanto da corrispondersi pro rata per i soli mesi in cui la retribuzione “normale” era dovuta, precisamente per 31 giorni di luglio 2013 e 29 giorni di agosto 2013”.
Tale specifica questione, ossia la necessità di considerare la variazione di retribuzione quale somma unitaria (premio dovuto una tantum e per intero) ovvero quale aumento retributivo la cui spettanza avrebbe dovuto essere calcolata pro rata in ragione delle sole mensilità di efficacia contrattuale, non è stata mai proposta né affrontata in occasione del lodo.
Dalle memorie difensive depositate in sede di arbitrato emerge che la società ha inteso sostenere esclusivamente la tesi di un mero errore contabile, mentre nessun rilievo è mai stato sollevato in ordine all’interpretazione da dare, sotto questo specifico profilo, alla clausola di riferimento.
In questa sede, quindi, ACF (...) s.p.a. introduce un tema affatto nuovo sul quale, non soltanto il Collegio Arbitrale non ha avuto modo di pronunciarsi, ma prima ancora non vi è stato contraddittorio tra le parti del lodo.
Sennonché, in ossequio alla previsione di cui all’art. 808ter, n.. 5, c.p.c., nell’arbitrato irrituale il contraddittorio deve essere garantito su ogni punto fondamentale della controversia.
Da tale rilievo deriva inevitabilmente l’inammissibilità della domanda.
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Per questi motivi, il ricorso di ACF (...) s.p.a. deve essere integralmente rigettato, con la conseguenza che (...) potrà richiedere – con le forme e i modi di cui all’art. 412quater c.p.c. – che sia dichiarata l’esecutività del decreto.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l’art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 5 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
dichiara l’inammissibilità del ricorso limitatamente alla domanda di ripetizione di indebito formulata ex art. 2033 c.c. dalla società ricorrente.
Rigetta, per il resto, il ricorso.
Condanna ACF (...) s.p.a. alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.000,00 oltre accessori.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 5 giorni il deposito della motivazione. Milano, 3 ottobre 2017
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO