CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 1603/2019 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 1603/2019
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da Iafa – Italian Association of Football Agents, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bosco, Marco Giustiniani, Nico Moravia, Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Lubrano in Roma, via Flaminia, 79;
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bosco, Filippo Lubrano, Nico Moravia, Marco Giustiniani, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Lubrano in Roma, via Flaminia, 79;
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Bosco, Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Lubrano in Roma, via Flaminia, 79;
contro
F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;
nei confronti
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I., Associazione Italiana Calciatori Professionisti, Associazione Italiana Calciatori Dilettanti, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06624/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2019 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Marco Giustiniani e Luigi Medugno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame l’appellante Italian Association of Footballl Agents – I.A.F.A., struttura associativa di tutela della categoria dei procuratori sportivi, unitamente ad alcuni ex agenti di calciatori autorizzati dalla F.I.G.C.- Federazione Italiana Giuoco Calcio in base alla normativa del tempo, ha chiesto la riforma della sentenza con cui il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso avverso il “Nuovo Regolamento per i servizi di Procuratore sportivo” (approvato dal Consiglio Federale FIGC e reso noto con Comunicato Ufficiale 26 marzo 2015, n. 190/A) con il quale era stata “liberalizzata l’attività di Procuratore sportivo, sostituendo alla precedente licenza una semplice registrazione a pagamento”
L’appello lamenta l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, illogicità manifesta e violazione delle norme e dei principi in tema di “selezione” dei soggetti da abilitare allo svolgimento dell’attività di procuratore sportivo ed incompetenza.
Con ricorso incidentale si è costituita in giudizio la F.I.G.C. chiedendo, a sua volta, l’annullamento della sentenza per erroneità del rigetto delle eccezioni di inammissibilità del ricorso (relative rispettivamente alla omessa notifica ai controinteressati ed alla natura di atto generale della regolamento impugnato, rispetto al quale non sarebbe possibile individuare specifici soggetti controinteressati).
Con memoria in data 14 gennaio 2019 e una successiva ulteriore replica del 24 gennaio 2019, la F.I.G.C., oltre a confutare le tesi di controparti, ha ricordato come, nelle more del presente giudizio di appello, l’art. 1, comma 373, l. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha completamente rinnovato il sistema che disciplinava l’esercizio dell’attività dei procuratori sportivi con l’istituzione “ presso il CONI … [de] il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica”.
Di qui la richiesta della FGCI appellante incidentale, a che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse.
A loro volta, nella memoria del 22 gennaio 2019 per l’udienza e nella replica del 26 gennaio 2019, la Iafa e gli altri ricorrenti:
a) concordano che il Regolamento Agenti Sportivi emanato dal C.O.N.I. del 10 luglio 2018 in applicazione del d.P.C.M. del 23 marzo 2018, ha sostanzialmente soddisfatto le originarie pretese ed aspettative degli odierni appellanti per cui, ai sensi dell’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm. si sarebbe determinata la cessazione della materia del contendere.
b) hanno denunciato, ai soli fini “soccombenza virtuale” per la condanna alle spese, l’illegittimità degli ulteriori atti della F.I.G.C. che avrebbe adottato:
-- il C.U. n. 80 del 26 giugno 2018 con cui, senza alcun distinguo nella denominazione professionale, gli agenti muniti di titolo abilitativo erano stati equiparati ai soggetti che avevano iniziato ad operare in virtù del regolamento ora abrogato;
-- il C.U. 21/A del 18 dicembre 2018, con cui era stato arbitrariamente ancora prorogato il regime transitorio che doveva cessare al 31 dicembre 2018, contravvenendo ai termini perentori previsti dalla legge.
Al riguardo si osserva.
1. Il nuovo regime introdotto art.1 della ricordata legge 27 dicembre 2017, n. 205, in sintesi:
-- prevede l’istituzione di un Registro nazionale degli agenti sportivi, per l’accesso al quale -- fatte salve le iscrizioni di quanti risultavano inseriti al 31 marzo 2015 nel precedente elenco della FIGC degli agenti di calciatori -- è richiesto il superamento di ‘una duplice prova di abilitazione;
-- vieta “agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica [di] avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge” e ferme restando “la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”.
A tale proposito, in effetti il mutamento della situazione causa il venir meno dell’interesse dell’appellante principale alla decisione su doglianze dirette a censurare un assetto ormai non più in vigore.
2. Sono invece inammissibili le doglianze sull’inserimento nei futuri registri anche degli agenti che avevano comunque operato in base al regolamento impugnato.
Detti profili, introdotti con le memorie degli appellanti per l’udienza, concernono censure di atti successivi ed estranei al presente contenzioso. Oltre che inammissibili, perché non dedotti in via autonoma, sono irrilevanti ai fini dell’accertamento di una soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese di giudizio.
4. In conclusione al Collegio deve far luogo alla declaratoria della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse sia del ricorso principale della Iafa che dell’appello incidentale della FIGC in quanto, per effetto della ricordata innovazione legislativa, la situazione è, nel frattempo, radicalmente mutata.
Le spese, in relazione alla novità delle questioni, possono esser integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere sull’appello principale;
2. dichiara il difetto di interesse della FIGC all’esame del ricorso incidentale,
3. Spese integralmente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere