CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 6673/2006 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 6673/2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso l’avv.to Filippo Bauzulli;

contro

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), non costituitasi in giudizio;

- l’ Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), non costituitasi in giudizio;

e nei confronti

del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco OMISSIS e Vittorio Russi, con domicilio per legge presso la Segreteria della Sezione in Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13;

di Maggiani Luca, non costituito;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I^, n. 3477/2001 dell’ 11.09.2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del C.O.N.I.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 27 giugno 2006 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Udito per la parte l’avv.to OMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

         L’avv. OMISSIS, già arbitro di calcio iscritto alla sezione di Bernalda (MT) dell’Associazione Italiana Arbitri (di seguito denominata A.I.A.), inserito dalla stagione sportiva 1995/1996 nei ruoli degli arbitri a disposizione della Commissione arbitri nazionale per i campionati di calcio di serie C1 e C2 (di seguito denominata C.A.N. C) nella categoria degli assistenti arbitrali (già guardalinee) proponeva ricorso e successivi motivi aggiunti avanti al T.A.R. per la Puglia per ottenere l’annullamento:

a) della deliberazione adottata dal Comitato nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) in data 23 giugno 2000, recante approvazione delle proposte formulate dagli organi tecnici nazionali circa la formazione dei ruoli arbitrali per la stagione sportiva 2000/2001;

b) del provvedimento del Comitato nazionale dell’A.I.A. in data 24 giugno 2000, adottato su proposta della Commissione arbitri per i campionati di serie C1 e C2 (C.A.N. C) ai sensi dell’art. 15 lett. b) delle norme di funzionamento degli organi tecnici, recante l’esclusione del ricorrente dal ruolo degli assistenti arbitrali a disposizione della C.A.N. C;

c) della graduatoria di merito stilata dalla C.A.N. C relativa agli assistenti arbitrali da promuovere alla C.A.N. per i campionati di serie A e B (C.A.N.);

d) della delibera del Presidente dell’A.I.A. in data 24 giugno 2000, conosciuta il 3 novembre 2000, recante approvazione delle proposte formulate dagli organi tecnici nazionali per la formazione dei ruoli arbitrali per la stagione sportiva 2000/2001;

e) della delibera del Presidente dell’A.I.A. in data 17 luglio 2000, conosciuta il 3 novembre 2000, di cui al comunicato ufficiale n. 2 – risultanze relazioni organi tecnici nazionali su assistenti e osservatori arbitrali del 17 luglio 2000, recante la composizione degli organici arbitrali per la stagione sportiva 2000/2001 e l’ampliamento dei posti di assistente arbitrale a disposizione della C.A.N. per la medesima stagione sportiva, a seguito dei corsi di qualificazione alla funzione di assistente arbitrale;

f) del provvedimento della C.A.N. C, di estremi sconosciuti e comunicato il 3 novembre 2000, relativo ai criteri di selezione degli assistenti arbitrali da promuovere alla C.A.N. dalla C.A.N. C nella stagione sportiva 2000/2001;

g) della nota n. 313/MM/tz del 20 novembre 2000, conosciuta il 30 novembre 2000, con la quale il commissario della C.A.N. C OMISSIS ha indicato le valutazioni per le quali la C.A.N. C ha ritenuto di mantenere nei ruoli arbitrali assistenti arbitrali che hanno superato il limite di età con conseguente esclusione del ricorrente;

h) della relazione di data sconosciuta, conosciuta poi il 30 novembre 2000, con la quale il predetto commissario ha indicato le ragioni della mancata promozione del ricorrente alla serie superiore e il numero di posti di assistente arbitrale da promuovere alla serie superiore;

i) di ogni altro provvedimento o atto comunque lesivo o presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito, ritenuta la giurisdizione, respingeva il ricorso.

Contro la decisione di rigetto l’avv.to OMISSIS ha proposto atto di appello e, a confutazione delle conclusione del giudice di prime cure, ha rinnovato le censure articolate vanti al T.A.R. ad ha, in particolare, dedotto:

- che, quanto all’esclusione dal ruolo degli assistenti arbitrali del C.A.N. C, non poteva applicarsi con criterio di stretto automatismo la norma di regolamento (art. 15, lett. b) in base alla quale, per gli assistenti dell’arbitro che operano a disposizione del C.A.N. C, “l’attività è consentita in base all’efficienza fisica ed alla validità del rendimento dell’interessato purché questi di norma non abbia compiuto alla data del 30 giugno . . .il 37° anno”;

- che detta disposizione, in relazione alla prassi osservata dagli organi federali e dallo stesso Commissario del C.A.N. C nella fattispecie “de qua”, deve riconoscersi carattere “elastico”, con possibilità di deroga in presenza di rendimento ottimale e di un adeguato livello di efficienza fisica del soggetto interessato;

- che un volta ritenuto derogabile detto limite di età non poteva completarsi l’organico degli assistenti dell’arbitro attingendo a soggetti collocati nella graduatoria di merito in posizione successiva rispetto all’appellante e che avevano superato il limite di età previsto dal richiamato art. art. 15, lett. b);

- che difetta ogni adeguato esame della domanda di promozione ai campionati di seria A e B;

- che, anche in relazione al criterio stabilito dall’art. 3, comma sette della legge n. 127/1997 e successive modificazioni, la preferenza per il candidato più giovane poteva aver luogo solo a parità di punteggio, mentre l’istante era collocato in pozione “potiore” rispetto agli altri assistenti arbitrali mantenuti in organico;

- che non risultano motivate le ragioni della mantenimento in organico assistenti arbitrali con età superiore ai 37 anni anche in raffronto alla posizione occupata in graduatoria dal ricorrente;

- che ai fini della formazione della graduatoria non sono stati fissati, in osservanza dei principi di imparzialità e buon andamento, criteri di massima per l’attribuzione del punteggi;

- che il punteggio espresso in termini solo numerici non costituisce valida motivazione degli esiti delle prove sostenute ai fini dell’inserimento in graduatoria;

- che l’approvazione delle graduatorie da parte del Comitato Nazionale è intervenuta in difetto di motivazione e di adeguata istruttoria;

- che il provvedimento di depennamento dalla graduatoria è stato adottato da organo incompetente e che ugualmente in tale vizio incorre la determinazione di ampliamento dell’organico degli assistenti arbitrali.

In sede di note conclusive l’appellante ha insistito nelle proprie tesi difensive.

Il C.O.N.I. ha chiesto di essere estromesso dal giudizio stante l’estraneità dello stesso alle vicende di cui è causa, in relazione alle posizioni di autonomia ordinamentale, tecnica e di gestione della F.G.I.C. e dell’ A.I.A. quanto alla selezione degli ufficiali di gara cui è demandato il controllo sulla regolarità delle competizioni sportive.

La F.I.G.C. e l’ A.I.A. non si sono costituite in giudizio.

All’udienza del 27 giugno 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1). Non va accolta la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dal C.O.N.I.

La sentenza che si impugna ha posto in rilievo, anche nel quadro delle linee di riforma del predetto ente di cui al d.lgs. 23.07.1999, n. 242, lo stretto rapporto di correlazione che intercorre fra il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali e le associazione di settore ad esse affiliate, nel cui ambito rientra l’ Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) affiliata alla F.I.G.C.

L’ A.I.A., in particolare, assolve compiti in materia di selezione e reclutamento dei soggetti abilitati a svolgere le funzioni arbitrali nelle competizioni agonistiche del settore del calcio, oltrechè di garanzia del regolare svolgimento di gare e di campionati. Si tratta di funzioni essenziali per il perseguimento degli interessi primari inerenti all’ “organizzazione ed al potenziamento dello sport nazionale” che l’ art. 2 del d.lgs. n. 242/1999 demanda al C.O.N.I. e ciò giustifica, indipendentemente dalla veste di autorità resistente, la presenza in giudizio dell’ Ente predetto.

2). Nel merito l’appello è infondato.

L’appellante in sede di atto introduttivo del giudizio e di note conclusive insiste per il riconoscimento del titolo a permanere dal ruolo degli assistenti arbitrali della C.A.N. C in contrario alle statuizioni dell’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) che hanno riscontrato il difetto del requisito inerente all’età anagrafica prescritto per lo svolgimento delle funzioni arbitrali.

Per gli assistenti dell’ arbitro che operano a disposizione della C.A.N. C il regolamento sul funzionamento degli organi tecnici stabilisce all’art. 15, lett. b, che “l’attività è consentita in base all’ efficienza fisica ed alla validità del rendimento dell’interessato, purché questi di norma non abbia compiuto alla data del 30 giugno . . .il 37°  anno”;

La disposizione su epigrafata nella prima parte prevede - ai fini dell’inserimento nei ruoli arbitrali e della permanenza in essi - un requisito generale di specifica idoneità fisica, qualificato con il termine di “efficienza”, e cioè di stabile rendimento e di rispondenza alla peculiarità delle funzioni, nonché di “validità di rendimento”, condizione che deve trovare riscontro in un esercizio dei compiti di giudice di gara che con carattere di continuità e stabilità confermino in fatto la permanenza del requisito base di idoneità fisica.

Il possesso di detto requisito, sia i fini dell’accesso ai ruoli arbitrali che in prosieguo agli effetti della permanenza in essi, è rimesso alla valutazione di merito tecnico dell’ A.I.A. che a tal fine di volta in volta procede ai necessari accertamenti di idoneità fisica.

La seconda parte della disposizione in esame assume a riferimento l’età anagrafica alla data del 30 giugno dell’anno in corso. Si tratta di un dato obiettivo che esaurisce in sé, ove superato, la perdita del requisiti minimali di efficienza ed idoneità fisica che si configurano come peculiari all’esercizio dell’attività di controllo della regolarità della competizione sportiva.

L’inciso “di norma” che precede l’ indicazione del limite di età anagrafico non attribuisce, come prospettato dall’istante, valenza relativa ed elastica alla previsione così da consentirne in taluni casi il superamento, ma va letto in correlazione alla prima parte della disposizione, che assegna invece all’ A.I.A. un’ ampia sfera di valutazione tecnico/discrezionale quanto alla verifica del possesso del requisito di idoneità ed efficienza fisica, e rafforza il valore precettivo della disposizione vincolando ogni conseguente determinazione al dato obiettivo delle risultanze anagrafiche.

L’odierno appellante, nato il 08.08.1961, alla data del 30.06.2000 aveva compito l’età di 38 anni, così incorrendo nella condizione preclusiva della permanenza nell’organico degli arbitri che operano a disposizione della  C.A.N. C.

3). Con un secondo ordine di considerazioni l’ avv.to OMISSIS censura per eccesso di potere nei profili della disparità di trattamento e dell’illogicità la formazione del ruolo degli assistenti dell’arbitro di C.A.N. C per la stagione sportiva 2000/2001 per essere stati inseriti soggetti che avevano superato il limite di età stabilito dall’art. 15 del regolamento dell’A.I.A. e rispetto ai quali era collocato in posizione “potiore” nella graduatoria di merito.

Sotto un primo profilo deve confermarsi la statuizione del giudice di primo grado che, in presenza di disposizioni che vincolano l’attività amministrativa, ha escluso la deducibilità del vizio di eccesso di potere onde pervenire ad un “decisum” che a sua volta violi la norma di azione.

Ma, anche ad accedere all’ ordine argomentativo dell’istante circa il carattere relativo e non assoluto della norma sul limite di età , non sussiste identità di posizione fra l’avv.to OMISSIS e i soggetti assunti a parametro di confronto, poiché il primo aveva raggiunto i 38 anni di età, mentre per gli altri assistenti arbitrali è indicata in ruolo l’età di 37 anni; inoltre, il OMISSIS a differenza di questi ultimi, aveva svolto i compiti arbitrali per cinque stagioni sportive nello stesso O.T., circostanza in presenza della quale l’art. 15, lett. b, del regolamento tecnico con riferimento alla C.A.N. C non consente il prosieguo dell’attività arbitrale. Non giova, quindi, alle ragioni del ricorrente il richiamo al maggior punteggio conseguito con collocazione in graduatoria in posizione “potiore”, in presenza delle ulteriori condizioni ostative al mantenimento in organico legate all’ età (maggiore rispetto a quella degli altri assistenti arbitrali) ed al numero delle pregresse stagioni sportive nell’ambito dello stesso O.T.

3.1). Dall’ inettitudine del punteggio ad esplicare effetti compensativi del difetto del requisito attinente all’età discende il difetto di interesse alla decisione dei motivi che attengono alla mancata preventiva fissazione di criteri di massima per la loro attribuzione ed all’ insufficienza del punteggio numerico ad esprimere la motivazione del giudizio valutativo.

Quanto ai limiti di permanenza nell’organico degli assistenti arbitrali, afferenti all’età ed al numero delle pregresse stazioni nello stesso O.T., essi derivano direttamente dalla disciplina dettata a regime dal regolamento sul funzionamento degli organi tecnici e la loro applicazione non richiede uno specifico richiamo nella fase di determinazione dei criteri di valutazione delle posizioni dei soggetti che aspirano all’esercizio dei compiti di assistenza arbitrale.

4). La determinazione di non inserire l’ avv.to OMISSIS  nell’organico degli assistenti arbitrali di C.A.N. C non si configura priva di motivazione, poiché sia nel comunicato ufficiale n. 2 del 17.07.2000, che nella nota del Presidente dell’ A.I.A. n. 17 del 24.06.2000 è fatto chiaro richiamo all’art. 15, lett. b, delle norme di funzionamento degli organi tecnici, sui limiti di età per lo svolgimento dell’attività in questione, che non lascia spazio alcuno di scelta discrezionale all’organo deliberante di cui debba essere data esternazione nell’atto adottato.

5). L’atto del Comitato Nazionale dell’ A.I.A. del 24.06.2000, che ha fatto propria la relazione del C.A.N., non è stato adottato in difetto di istruttoria ed in assenza di cognizione dei presupposti del provvedere. Nel verbale di riunione si dà atto dell’ampia illustrazione dei contenuti dell’elaborato realizzato dalla Commissione Arbitri Nazionale, delle linee di indirizzo in esso osservate e degli obiettivi perseguiti, ed in particolare del rilievo assunto agli effetti degli avvicendamenti nel ruolo dell’età anagrafica e degli anni di appartenenza al ruolo dell’organo tecnico.

6). Il provvedimento di avvicendamento nell’organico dell’ avv.to OMISSIS non è stato, infine, adottato da organo incompetente (Presidente dell’ A.I.A., anziché Comitato Nazionale), poiché nella riunione del predetto Comitato del 24.06.2000 sono state approvate le proposte dell’ Organo Tecnico della C.A.N. C per la formazione dei ruoli arbitrali relativi alla stagione 2000/2001, nei quali non era inserito il nominativo dell’appellante.

7). Quanto ai rilievi che investono la selezione dei sette assistenti arbitrali proposti per il passaggio nei ruoli a disposizione degli organi nazionali e regionali, va confermato il carattere tassativo della prescrizione di cui all’ art. 22 delle norme di funzionamento degli organi tecnici, che preclude l’accesso a detti ruoli agli arbitri che al 30 giugno abbiano compito 38 anni. In tale situazione versava l’odierno appellante alla data di formazione della graduatoria e ciò fa venir meno ogni interesse alla contestazione dei criteri e modalità osservati per la scelta degli assistenti arbitrali aventi titolo, tutti, peraltro, in possesso del requisito di età prescritto dalla norma e collocati nei primi sette posti del ruolo degli assistenti arbitrali di C.A.N. C confermati per la stagione agonistica 2000/2001.

All’infondatezza dei motivi segue il rigetto dell’appello

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2006, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone                       Presidente

Sabino Luce                             Consigliere

Luigi Maruotti                          Consigliere

Luciano Barra Caracciolo          Consigliere

Bruno Rosario Polito                         Consigliere Est.

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