CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3558/2006
CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3558/2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. (…), proposto dalla signora OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato Valentino Fedeli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lucrezio Caro n. 62,
contro
il CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Cesare Persichelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sardegna n. 40;
e nei confronti
della Federazione italiana gioco calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe Pisanelli n. 2;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III ter, 16 febbraio 2004, n. 1434, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 3163 del 2000;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione del CONI, depositata in data 6 aprile 2005 e integrata con una memoria depositata in data 5 dicembre 2005;
Vista la memoria di costituzione della FIGC, depositata in data 22 marzo 2005 e integrata con una memoria depositata in data 1° dicembre 2005;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 21 marzo 2006;
Uditi l’avvocato Cesare Persichelli per il CONI e l’avvocato Alberto Angeletti per la FIGC;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Premesso in fatto
1. Col ricorso n. 3163 del 2000 (proposto al TAR per il Lazio), la signora OMISSIS:
- ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio dal 1° ottobre 1987 al 19 aprile 1999, sulla base di un contratto di collaborazione professionale e poi di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- ha chiesto l’accertamento della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, con le consequenziali statuizioni.
Il TAR, con la sentenza n. 1434 del 2004, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio, rilevando che:
- l’interessata non ha impugnato gli atti che hanno instaurato il rapporto di lavoro;
- in ogni caso, la pretesa risulta infondata, per il principio desumibile dall’art. 6, comma 3, della legge n. 70 del 1975, che non consente l’instaurazione col CONI (e con le federazioni sportive) di rapporti di lavoro dipendente, in assenza del prescritto concorso;
- non spetta la regolarizzazione sotto il profilo previdenziale e assistenziale, perché non risultano elementi sulla sussistenza della subordinazione gerarchica.
2. Con l’appello in esame, la signora OMISSIS ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia accolto.
Si sono costituiti in giudizio il CONI e la FIGC, che hanno concluso per il rigetto dell’appello.
Con memorie difensive, il CONI e la FIGC hanno insistito nelle già formulate conclusioni.
3. All’udienza del 21 marzo 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
1. Col ricorso di primo grado, l’appellante ha chiesto l’accertamento di un rapporto di pubblico impiego nei confronti del CONI e della FIGC, per il periodo dal 1° ottobre 1987 al 19 aprile 1999.
Il TAR per il Lazio, con la sentenza impugnata:
- ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché l’interessata non ha impugnato gli atti che, nel corso del tempo, hanno consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- ha inoltre respinto la domanda per insussistenza dei presupposti di diritto (non potendo il giudice amministrativo accertare la sussistenza di un rapporto vietato dall’art. 6, comma 3, della legge n. 70 del 1975) e per insussistenza dei presupposti di fatto (per l’assenza di elementi tali da far risultare la subordinazione gerarchica).
2. Con le articolate censure del gravame, l’appellante ha ribadito la fondatezza del ricorso di primo grado ed ha dedotto che, con una lettera trasmessa alla FIGC con raccomandata il 10 giugno 1996, aveva impugnato gli atti di instaurazione del rapporto.
3. Ritiene la Sezione che vada confermata la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado.
La sentenza del TAR, per la natura autoritativa degli atti di nomina, si è univocamente riferito all’orientamento di questo Consiglio, per il quale l’atto dell’amministrazione, che regola la posizione di lavoro con un privato, va impugnato tempestivamente in sede giurisdizionale, sicché – nel caso di acquiescenza - il rapporto resta inoppugnabilmente regolato dall’atto (Sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9275; Sez. VI, 16 giugno 2003, n. 3375; Sez. VI, 20 aprile 2001, n. 2388).
L’appellante non ha contestato tale principio di diritto, ma ha rilevato che la contestazione vi sarebbe stata con la lettera raccomandata trasmessa il 10 giugno 1996.
Ritiene al riguardo la Sezione che il richiamo a tale lettera non è idoneo a scalfire la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sia perché è rimasta incontestata la statuizione sulla necessità della impugnazione in sede giurisdizionale degli atti che hanno disposto lo svolgimento dell’attività lavorativa, sia perché al ricorso giurisdizionale – volto all’annullamento di atti autoritativi – non può essere assimilata la loro contestazione innanzi all’amministrazione.
4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto, sicché diventano irrilevanti le eccezioni formulate dagli appellati e le loro contestazioni sulla ricostruzione dei fatti, come esposti nel gravame.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello n. 1868 del 2005.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 21 marzo 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Claudio Varrone Presidente
Luigi Maruotti Consigliere estensore
Lanfranco Balucani Consigliere
Rosanna De Nictolis Consigliere
Francesco Caringella Consigliere