CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 5947/2008

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N.  5947/2008

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul regolamento di competenza n. (…) proposto dall’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) in persona del legale rappresentante in carica rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata;

contro

il sig. OMISSIS, non costituito in questa fase di giudizio, in primo grado  rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Cimino e Giordano Gagliardini ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Ancona via De Bosis n. 3;

in ordine al giudizio

n. 521/2008 pendente davanti al Tribunale Amministrativo per le Marche proposto dal sig. OMISSIS .

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2008 relatore il Consigliere Manfredo Atzeni. Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto che con ricorso al Tribunale Amministrativo per le Marche il sig. OMISSIS impugnava la decisione n. 882 in data 19/5/2008 con la quale la Commissione di Disciplina d’Appello dell’Unione Nazionale Italiana Incremento Razze Equine (UNIRE) aveva respinto il ricorso presentato avverso la decisione della Commissione di Disciplina di prima istanza n. 63 in data 22/2/2008, con la quale gli era stata comminata la sanzione della sospensione per quattro mesi dalla qualifica di allenatore, proprietario e guidatore e la multa di € 1.000,00 per la positività ad un controllo antidoping di un cavallo di cui risultava allenatore.

Vista l’istanza di regolamento di competenza, notificata il 7 agosto 2008 e depositata il successivo 19/8, con la quale la difesa dell’amministrazione ha eccepito la incompetenza del TAR adito adducendo che la competenza spetterebbe al TAR del Lazio, sede di Roma, essendo stati impugnati atti di organi centrali, aventi effetto in tutto il territorio nazionale.

Vista l’ordinanza n. 133 del 24 settembre 2008 con la quale il Tribunale Amministrativo per le Marche ha disposto la trasmissione dell’istanza di regolamento di competenza, con gli atti relativi, al Consiglio di Stato.

Rilevato che il provvedimento impugnato è stato emanato da organi centrali dell’UNIRE ed ha efficacia su tutto il territorio nazionale, in quanto inibisce al ricorrente in primo grado l’attività in tutte le manifestazioni imputabili all’UNIRE stessa;

Ritenuto che, ciò stante, non resti al collegio che dichiarare la competenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma;

Ritenuto che le spese del giudizio debbano essere poste a carico della parte ricorrente in primo grado

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, dichiara la competenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma.

Condanna il sig. OMISSIS al pagamento, in favore dell’UNIRE, di spese ed onorari del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giovanni RUOPPOLO                               Presidente

Paolo BUONVINO                                             Consigliere

Domenico CAFINI                                              Consigliere

Roberto GIOVAGNOLI                            Consigliere

Manfredo ATZENI                                     Consigliere Est. 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it