CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 5482/2011 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 5482/2011

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Unire - Unione Nazionale Incremento Razze Equine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Monica Bonomini e Stefano Mattii, con domicilio eletto presso Domenico Pavoni in Roma, via A. Riboty, 28;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 00129/2011, resa tra le parti, concernente sospensione dalla qualifica ippica rivestita.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l’avvocato dello Stato D'Eliav e l’avvocato Mattii;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, accoglieva il ricorso proposto da OMISSIS avverso la decisione della Commissione di disciplina di appello dell’Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) n. 1128/a/g del 9 novembre 2009, con la quale al ricorrente erano state confermate le sanzioni disciplinari inflitte della sospensione, per la durata di sei mesi, da ogni qualifica ippica rivestita e della pena pecuniaria di euro 1.500,00, per essere la cavalla “OMISSIS” in occasione di una corsa disputatasi in data 21 gennaio 2008 in Albenga risultata positiva, all’esame antidoping, della sostanza benzoilecgonina (metabolita della cocaina).

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa – affermata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia e rilevata la tardività dell’eccezione d’incompetenza territoriale, sollevata dall’Amministrazione resistente oltre il termine di venti giorni dalla costituzione in giudizio di cui all’art. 31 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (applicabile ratione temporis alla fase processuale che viene in rilievo) – accoglieva, segnatamente, il motivo di ricorso, col quale il ricorrente aveva censurato l’esecuzione della seconda analisi dei campioni biologici del cavallo tramite lo stesso laboratorio che aveva effettuato le prime, affermandone l’illegittimità per la violazione dei principi di buon andamento, di trasparenza e d’imparzialità dell’azione amministrativa, nonché del “principio logico, secondo cui l’organo che riesamina deve essere diverso da quello che aveva esaminato originariamente” (v. così, testualmente, l’impugnata sentenza), onde evitare la possibilità della ripetizione di errori di analisi, specie di natura metodologica, e garantire l’imparzialità nell’esecuzione della seconda analisi.

L’adito Tribunale regionale di giustizia amministrativa annullava dunque il gravato provvedimento disciplinare e gli atti presupposti, dichiarando assorbiti gli altri motivi, a spese interamente compensate tra le parti.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’U.N.I.R.E., censurando l’erronea affermazione d’illegittimità delle controanalisi effettuate dallo stesso laboratorio che aveva svolto le prime, attesa la diversità di funzione dei due distinti procedimenti di analisi, di cui il primo volto al controllo antidoping e il secondo diretto a una verifica ulteriore nel solo caso di riscontrata positività a sostanze vietate in esito al primo, e considerata la pienezza del diritto al contraddittorio garantito ai soggetti interessati nell’ambito del subprocedimento di controanalisi.

L’Amministrazione appellante chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso in primo grado.

3. L’appello è fondato e merita accoglimento.

4.1. Non può condividersi l’assunto del Tribunale di giustizia amministrativa, secondo cui le controanalisi dovevano essere eseguite, a pena d’illegittimità, da un laboratorio diverso da quello che aveva eseguito le prime analisi.

Infatti, in primo luogo, dallo stesso tenore letterale dell’art. 10, comma 1, del “Regolamento per il controllo delle sostanze proibite”, deliberato dal Commissario straordinario dell’U.N.I.R.E. il 6 agosto 2002 e approvato con D.M. n. 797 del 16 ottobre 2002 – il quale testualmente statuisce: “In caso di non negatività alle prime analisi, entro 30 giorni dalla corsa, il laboratorio che le ha eseguite deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l’esito all’U.N.I.R.E. e contemporaneamente alla Commissione Scientifica, la quale, nell’approntare il fascicolo di sua competenza da trasmettere agli Organi disciplinari, può chiedere al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi” –, emerge che il laboratorio, il quale abbia effettuato le prime analisi con esito di “non negatività”, può essere investito anche delle seconde analisi, sicché l’operato dell’Amministrazione odierna appellante trova un diretto avallo di legittimità nella citata previsione regolamentare.

In secondo luogo – come condivisibilmente dedotto dall’Amministrazione appellante nel ricorso in appello –, le seconde analisi non possono qualificarsi alla stregua di mezzo di gravame contro le risultanze delle prime, bensì quale strumento di comparazione con queste e di approfondimento analitico, a garanzia dell’univocità scientifica del relativo esito. Le stesse, infatti, costituiscono essenzialmente, più che una revisione e/o un riesame, un accertamento ex novo, in contraddittorio con l’interessato, del secondo recipiente dell’unico prelievo effettuato sul cavallo (a norma dell’art. 8, comma 1, del citato regolamento “il campione prelevato è diviso in due parti, di cui una destinata alle prime analisi e l’altra destinata alle seconde analisi in conformità a quanto disposto dalle normative (articolo 6) emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Mondiali (F.I.A.H.)”). Le seconde analisi s’inseriscono dunque, quale subprocedimento, nel procedimento volto alla verifica della presenza di sostanze dopanti, forgiato secondo regole standardizzate a livello internazionale, in modo da garantire la scientificità dei risultati degli accertamenti medesimi.

In terzo luogo, alle seconde analisi può partecipare direttamente la parte privata, se del caso delegando anche un sanitario di fiducia, onde assicurare il controllo immediato e diretto sull’attività d’analisi. Le maggiori garanzie procedimentali prescritte dal citato regolamento (art. 10, comma 2) per lo svolgimento delle controanalisi escludono la configurabilità di una violazione del diritto di difesa, abilitando la disciplina di cui al richiamato regolamento l’interessato a controdedurre rispetto alle risultanze delle prime analisi e persino a presenziarvi personalmente, cosicché non assume particolare rilievo, proprio in ragione della diversità strutturale e funzionale del subprocedimento delle controanalisi, che le stesse siano eseguite dal medesimo laboratorio (e/o dalla medesima persona fisica in seno allo stesso laboratorio), non potendovisi ravvisare – anche in virtù degli strumenti di difesa garantiti all’interessato – una lesione dei principi di imparzialità e di trasparenza.

Contrariamente a quanto ritenuto dall’impugnata sentenza, deve dunque escludersi la configurabilità di una situazione d’incompatibilità, in capo al laboratorio che ha effettuata le prime analisi, ad eseguire anche le seconde, il cui espletamento è, peraltro, soggetto alla disciplina dettata dalle “Linee guida per l’espletamento fasi operative seconde analisi antidoping cavalli” deliberate dall’U.N.I.R.E. il 24 dicembre 2003, che regolano in modo dettagliato le modalità operative con cui procedere alla analisi sia qualitativa che quantitativa dei campioni biologici ippici in sede di secondo esame, e le quali nel caso di specie, alla luce delle risultanze del verbale di seconda analisi dell’8 ottobre 2008 e dei relativi allegati, appaiono puntualmente osservate, con conseguente infondatezza dei motivi assorbiti (e riproposti) che assumevano – peraltro, in modo apodittico e confuso – la violazione di tali linee guida.

4.2. Infondati sono i motivi assorbiti (e riproposti), con i quali il ricorrente in primo grado aveva dedotto il vizio di eccesso di potere per “errore tecnico”, in quanto:

(i) come attestato dalla Commissione scientifica di cui all’art. 15 del citato regolamento, la metodologia adottata dal laboratorio era conforme al sistema di qualità SINAL (organismo nazionale di accreditamento dei laboratori di prova) secondo le norme UNI EN 1705 (v. sul punto la relazione della Commissioni scientifica, datata 30 marzo 2009 e pervenuta alla segreteria della Commissione di disciplina il 1 aprile 2009), il che esclude altresì l’adombrato rischio di erronee impostazioni metodologiche d’accertamento;

(ii) la quantità accertata (v. verbale di seconda analisi), di 21,4 ng/ml, della sostanza benzoilecgonina non solo supera il quadruplo del valore minimo di 5 ng/ml previsto dal citato regolamento U.N.I.R.E. (al di sotto del quale non v’è certezza della somministrazione della sostanza dopante rinvenuta), ma anche il limite di 20 ng/ml approvato dall’E.H.S.L.C. (European Horserace Scientific Liaison Committee), sicché deve escludersi l’ipotesi di contaminazione ambientale (attraverso alimenti, nei box di transito e/o di isolamento, durante la fase di caricamento e trasporto, ecc.) paventata dal ricorrente, in assenza di prova contraria allo stesso incombente, nella specie neppure offerta.

4.3. Alla luce di quanto esposto sopra sub 4.2.(i), priva di consistenza è la censura della violazione dell’art. 15 del citato regolamento U.N.I.R.E. per l’asserita mancata audizione della Commissione scientifica, smentita dalle menzionate risultanze documentali.

4.4. Per le esposte ragioni, in accoglimento dell’appello e in riforma dell’impugnata sentenza, s’impone il rigetto del ricorso in primo grado.

5. Considerata ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso in primo grado.

Dichiara le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

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