CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3349/2016 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3349/2016

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Fallimento A.C. OMISSIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Fantusati, C.F. FNTPLA55B12G478U, con domicilio eletto presso Stefano Piras, in Roma, via dei Gracchi n. 128;

contro

F.I.G.C. Federazione Italiana Gioco Calcio, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno, C.F. MDGLGU47S03H501H, Letizia Mazzarelli, C.F. MZZLTZ62M56H501J e Giancarlo Gentile, C.F. GNTGCR66A11D086Q, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Panama n. 58;

nei confronti di

Co.Vi.So.C., Commissione per la vigilanza e il controllo delle società di calcio, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Quater n. 11776/2014, resa tra le parti, concernente inadempienze nei confronti della federazione per omissione sui bilanci e sulla gestione dell'A.C. OMISSIS calcio s.p.a.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di F.I.G.C. Federazione Italiana Gioco Calcio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Stefano Piras, su delega dell'avv. Paolo Fantusati, Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso al TAR Lazio- Roma, il Fallimento A.C. OMISSIS s.p.a., ha chiesto:

a) l’accertamento, nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), delle inadempienze che la medesima avrebbe posto in essere - per il tramite del proprio organo operativo denominato Commissione di Vigilanza delle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) - nell’esercitare l’attività di controllo su bilanci e gestione dell’A.C. OMISSIS Calcio s.p.a., nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2005, considerato che tali inadempienze avrebbero consentito l’iscrizione della detta società sportiva ai campionati di riferimento, pur in mancanza degli occorrenti requisiti formali e sostanziali, con conseguente aggravamento della situazione debitoria della società;

b) la conseguente condanna della F.I.G.C. al risarcimento dei relativi danni.

L’adito TAR, con sentenza 25/11/2014 n. 11776, rilevata l’inammissibilità del ricorso, per quanto rivolto nei confronti della Co.Vi.So.C. (trattandosi di organo privo di autonoma soggettività) ha, per il resto, respinto la domanda.

A sostegno della decisone il TAR ha osservato <<che la Co.Vi.So.C., esercita i controlli - previsti dalla normativa statale e con i poteri demandatagli dalla normativa endofederale - al limitato ed esclusivo fine di “garantire il regolare svolgimento dei Campionati sportivi”. Tali controlli dunque non sostituiscono, né potrebbero farlo, quelli che il codice civile rimette agli organi societari>>.

Conseguentemente, ha negato la sussistenza del necessario “nesso eziologico tra l’attività svolta dalla stessa Co.Vi.So.C ed il danno asseritamente subito dai creditori della A.C. OMISSIS s.p.a.”.

Ritenendo la sentenza erronea e ingiusta il Fallimento A.C. OMISSIS s.p.a. l’ha impugnata chiedendone l’annullamento.

Per resistere all’appello, si è costituita in giudizio la F.I.G.C., la quale ha anche proposto appello incidentale, con cui, in via subordinata all’accoglimento dell’appello principale, ha riproposto l’eccezione di prescrizione non esaminata dal TAR.

Con successive memorie le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 7/6/2016, la causa è passata in decisione.

Con un unico articolato motivo di gravame l’appellante principale deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato in quanto non avrebbe tenuto conto del fatto che:

a) la pretesa risarcitoria azionata aveva riguardo esclusivamente a somme di spettanza dei soli tesserati, soggetti, questi, certamente ricompresi tra quelli tutelati dalla normativa che ha istituito i controlli ad opera della Co.Vi.So.C., considerato che i contratti stipulati dagli atleti con le società di appartenenza, devono essere ratificati e validati dalla F.I.G.C. ai fini del successivo tesseramento e dello svolgimento della prestazione sportiva e che quindi, una volta ottenuto il nulla osta al tesseramento, si ingeneri, in capo agli atleti stessi, un affidamento tutelabile circa la solvibilità della società;

b) gli atleti non avrebbero mai contratto un vincolo sportivo con la A.C. OMISSIS s.p.a. se la F.I.G.C. le avesse negato l’iscrizione alla campionato o comunque gli stessi avrebbero potuto tesserarsi con altri club;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute comporta (e comportava) l’applicazione di punti di penalità e ciò significa che la regolarità del campionato dev’essere garantita mentre lo stesso è in corso e non a conclusione del medesimo come affermato in sentenza;

d) ammesso anche che la F.I.G.C. e la Co.Vi.So.C. non disponessero di strumenti idonei per efficaci controlli, sussisterebbe, comunque, una responsabilità propria della Federazione, derivante da attività legittima ma lesiva dei principi di affidamento e buona fede;

e) ai fini della “regolarità del campionato” non sarebbe sufficiente la mera conclusione della competizione sportiva, ma occorrerebbe che tutti i soggetti interessati squadre e atleti vedano tutelati i loro diritti sportivi ed economici, con la conseguenza che deve ritenersi irregolare un campionato svoltosi senza il puntuale pagamento degli stipendi, dei contributi previdenziali e con la partecipazione di una società in stato di insolvenza;

f) i controlli riservati alla Co.Vi.So.C., aventi natura pubblicistica, non potrebbero avere natura meramente formale, come emergerebbe dall’art. 86 delle N.O.I.F.;

g) non sarebbe occorso l’ausilio della Guardia di Finanza per verificare l’inattendibilità dei bilanci della A.C. OMISSIS s.p.a. i quali già prima facie risultavano lacunosi e non veritieri, come emergerebbe dalle svariate circostanza puntualmente indicate in ricorso;

h) anche una mera disamina formale avrebbe consentito di appurare la dedotta inattendibilità dei bilanci della A.C. OMISSIS s.p.a.

Il mezzo di gravame così sinteticamente riassunto non merita accoglimento.

Dispone l’art. 12 della L. 23/3/1981 n. 91 (“Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”), come sostituito dall’art. 4, comma 2, del D.L. 20/9/1996, n. 485: “Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e princìpi da questo approvati”.

In applicazione di tale articolo, la F.I.G.C. ha emanato disposizioni interne tra cui, in particolare, per quanto qui rileva, l’art. 86 delle N.O.I.F. con cui ha dettato “Norme per il controllo sull’equilibrio finanziario ai fini della regolarità dei Campionati”), definendo l’attività di controllo demandata alla Co.Vi.So.C..

L’espresso riferimento alla suddetta finalità del controllo – ovvero quella di garantire la sola regolarità dei campionati di calcio – è stata ribadita anche nel testo dell’art. 86, entrato in vigore a far data dall’1/7/2003.

Dalla richiamata normativa statale e interna alla Federazione, emerge, dunque, che la Co.Vi.So.C., come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, esercita i controlli di propria spettanza, al limitato ed esclusivo fine di “garantire il regolare svolgimento dei Campionati sportivi”.

Tali controlli, dunque, non sostituiscono, né potrebbero farlo, quelli che il codice civile rimette agli organi societari.

Tale conclusione trova conferma nelle seguenti circostanze:

a) l’art. 12, della L. 23/3/1981, n. 91 contiene norme espressamente derogatorie della competenza dettata, con disciplina generale, in materia societaria dal codice civile e chiarisce, ad evitare dubbi di sorta, che i controlli sono effettuati al “solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati sportivi”;

b) “l’art. 86 delle N.O.I.F., in modo ancora più evidente nel testo entrato in vigore l’1/7/2003, individua indici sintomatici dell’equilibrio finanziario delle società che chiedono di essere ammesse al campionato ben diversi, perché meno penetranti, di quelli che la società deve portare, in tutt’altro contesto, a dimostrazione della propria solidità finanziaria”.

Considerato che il fine dei controlli riservati alla F.I.G.C. e per essa alla Co.Vi.So.C. è esclusivamente quello di garantire il regolare svolgimento dei Campionati e che nel periodo in contestazione (anni 2000 – 2005), l’A.C. OMISSIS s.p.a. ha regolarmente partecipato ai campionati di calcio, giocando tutte le partite previste, non residuano spazi per affermare una responsabilità della federazione e dei suoi organi nei confronti dei tesserati e quindi del Fallimento A.C. OMISSIS s.p.a.

Diversamente da quanto l’appellante mostra di ritenere, la ricordata normativa nazionale e interna, non si occupa dei rapporti interni tra le società sportive e i propri tesserati. La finalità perseguita è soddisfatta per il solo fatto che queste ultime partecipino al campionato e lo concludano ed il controllo demandato agli organi federali è, per l’appunto, diretto a verificare la presenza di eventuali disequilibri finanziari che possano compromettere la detta regolare partecipazione.

Nell’odierna fattispecie, quindi, tra l’attività di controllo demandata alla Co.Vi.So.C. e il danno patito dagli asseriti creditori del A.C. OMISSIS s.p.a., manca il necessario nesso eziologico, richiesto dall’art. 2043 cod. civ. come essenziale presupposto della responsabilità aquiliana.

Nel descritto contesto, è, quindi, del tutto irrilevante stabilire:

a) se la situazione di dissesto finanziario che ha, poi, portato al fallimento dell’A.C. OMISSIS s.p.a. fosse o meno facilmente verificabile;

b) se l’ampiezza dei poteri ispettivi riconosciuti alla Co.Vi.So.C. fosse tale da consentire di accertare il suddetto stato di dissesto finanziario.

Va, infine, escluso che nella fattispecie possa ipotizzarsi a carico della F.I.G.C., una sorta di responsabilità da “attività legittima … lesiva del principio di affidamento e buona fede”, così come dedotto dall’appellante.

Giusta quanto sopra rilevato, infatti, l’attività della Co.Vi.So.C. non è idonea a generare affidamenti tutelabili in capo ai tesserati della società sportiva fallita.

L’appello principale va, in definitiva, respinto e la sua reiezione consente di prescindere dall’esame del ricorso incidentale.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellata, liquidandole forfettariamente in complessivi € 5.000/00 (cinquemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

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