CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 4716/2018 Pubblicato il 31/07/2018 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 4716/2018

Pubblicato il 31/07/2018

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, rappresentati e difesi dall’Avvocato Giovanni Adami e dall’Avvocato Massimo Lombardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Lorenzo Contucci in Roma, via delle Milizie, n. 138;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Forlì - Cesena, in persona del Questore pro tempore, entrambi ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza n. 343 del 23 marzo 2016 del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione prima, resa tra le parti, concernente il divieto di accesso ai luoghi in cui svolgono partite di calcio in cui siano impegnate squadre italiane.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Forlì – Cesena;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per gli odierni appellanti, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, l’Avvocato Paolo Caruso su delega dell’Avvocato Giovanni Adami e per il Ministero dell’Interno e per la Questura di Forlì-Cesena l’Avvocato dello Stato Tito Varrone.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il 14 aprile 2014 la Questura di Forlì-Cesena ha emesso, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 401 del 1989, diversi provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (di qui in avanti, per brevità, solo DASPO), per la durata da un anno a tre anni, nei confronti di numerosi tifosi spezzini accusati di aver cercato lo scontro con la tifoseria locale e, poi, di avere effettivamente attaccato le forze dell’ordine prima della partita sulla strada che va dal parcheggio adiacente al Centro commerciale verso il settore ospiti.

1.1. Avverso tali provvedimenti gli odierni appellanti hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, e nel lamentarne la violazione dell’art. 6 citato e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, ne hanno chiesto, previa sospensione, l’annullamento.

1.2. Si sono costituiti nel primo grado del giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Forlì-Cesena per chiedere la reiezione del ricorso.

1.3. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, con l’ordinanza n. 413 del 31 luglio 2014, ha respinto la domanda cautelare dei ricorrenti, ma tale ordinanza è stata riformata, in sede di appello cautelare, da questo Consiglio di Stato con l’ordinanza della sez. III, 4 dicembre 2014, n. 5552, la quale ha ritenuto che, anche dopo il deposito della nota prot. n. 8225/2014 della Questura, permanessero dubbi in ordine alla partecipazione attiva dei ricorrenti ai contestati episodi di violenza.

1.4. Il primo giudice, con le ordinanze nn. 905, 906, 907 e 908 del 22 ottobre 2015, ha disposto quindi attività istruttoria al fine di acquisire l’estrapolazione dei filmati dai quali risultasse l’effettiva ascrivibilità delle condotte violente agli interessati.

1.5. La Questura di Forlì-Cesena ha ottemperato all’ordine istruttorio comunicando di non essere in possesso dei filmati relativi alla fase degli scontri, ma che questi erano stati debitamente documentati dall’annotazione del Sost. Comm. OMISSIS,  e del Comm. Capo OMISSIS,.

1.6. Con la sentenza n. 343 del 23 marzo 2016 il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, ha respinto il ricorso, in ordine alle posizioni degli odierni appellanti, mentre lo ha accolto nella parte in cui i DASPO non indicavano con precisione le zone adiacenti allo stadio interdette ai tifosi violenti

2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con un unico motivo che di seguito sarà esaminato, e ne hanno chiesto la riforma nella parte in cui non ha accolto le censure degli originari ricorrenti.

2.1. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Forlì-Cesena per resistere all’appello, di cui hanno chiesto la reiezione.

2.2. Nella pubblica udienza del 19 luglio 2018 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello merita accoglimento.

4. La sentenza impugnata ha ritenuto, circa la questione portata all’attenzione di questo Consiglio dagli odierni appellanti, che ad identificare gli autori degli episodi violenti, destinatari dei DASPO gravati in prime cure, bastino le annotazioni del Sost. Comm. OMISSIS, e del Commiss. Capo OMISSIS, poiché, tramite queste, si può ragionevolmente sostenere che coloro i quali nel tragitto verso lo stadio, presso il Centro commerciale, si sono macchiati di azioni violente sono gli stessi che sono stati identificati mediante videoriprese nell’antistadio al momento in cui sono stati controllati i biglietti di ingresso.

4.1. Si tratta di deduzione erronea perché anche dall’istruttoria nel primo grado del giudizio è emerso che non esista alcun video, filmato o foto che ritragga con precisione gli autori delle violenze avvenute in via Assanti, presso il Centro commerciale, prima della partita, autori che non possono essere identificati con coloro che sono stati poi filmati all’ingresso dello stadio, non essendo stata dimostrata alcuna sicura, attendibile, corrispondenza tra i primi – gli autori delle violenze – e i secondi.

4.2. Ne segue che, in difetto di precisa, sicura, attendibile individuazione dei singoli autori delle condotte, i DASPO sono illegittimi per la violazione dell’art. 6, comma 1, della l. n. 401 del 1989 e per l’eccesso di potere conseguente al difetto di istruttoria, confermato anche nel corso del presente giudizio, come questo Consiglio ha già rilevato, in sede di appello cautelare, nell’ordinanza n. 5552 del 4 dicembre 2014, per la mancanza di immagini che identifichino con sicurezza gli autori delle violenze commesse, secondo quanto ha pure osservato al riguardo la sentenza impugnata.

4.3. Né ritiene il Collegio sia applicabile al caso di specie, come ha invece ritenuto il primo giudice, il pur condivisibile orientamento di questo stesso Consiglio, secondo cui con il DASPO si può anche sanzionare una somma di responsabilità omogenee (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 4 novembre 2015, n. 5027, Cons. St., sez. III, 10 dicembre 2014, n. 60875), qualora queste siano supportate da elementi diretti o presuntivi che consentano di affermare la inequivoca e consapevole partecipazione dei singoli alla condotta del gruppo, poiché nel caso di specie tale inequivoca partecipazione dei singoli deve escludersi proprio sulla base delle annotazioni di servizio citate, le quali non forniscono elementi diretti o presunti di natura inequivoca, non fosse altro per la ragione, evidenziata persino dallo stesso primo giudice, che non tutti gli appartenenti al gruppo presero parte alle violenze e non basta certo a configurare una indiscriminata responsabilità di gruppo la considerazione, che si legge nella sentenza impugnata, secondo cui chi avesse inteso dissociarsi avrebbe potuto “comunque” – non si comprende come – farsi da parte o isolare i più facinorosi.

4.4. Si introduce, in questo modo, una inammissibile praesumptio de praesumpto che fa ricadere sui singoli, ancorché incolpevoli, la sola responsabilità oggettiva di trovarsi sul luogo delle violenze senza prendervi parte e per la sola efficacia “rafforzativa” dell’intimidazione, derivante dalla loro presenza in loco.

5. L’appello quindi deve essere accolto e, in parziale della riforma impugnata, vanno annullati tutti i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, emessi il 14 aprile 2014 dal Questore di Forlì-Cesena nei confronti degli appellanti.

6. La complessità degli accertamenti istruttori esperiti, dai quali solo è emersa la mancanza di sicura identificazione degli autori delle violenze o, comunque, la ragionevole probabilità di una compartecipazione degli odierni appellanti alle violenze stesse, costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

6.1. Il Ministero dell’Interno, comunque soccombente, deve essere condannato a rimborsare agli appellanti il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come proposto da OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, lo accoglie e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla tutti i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, emessi il 14 aprile 2014 dal Questore di Forlì-Cesena nei confronti dei citati appellanti.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Condanna il Ministero dell’Interno a rimborsare in favore di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS l’importo del contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018, con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Giorgio Calderoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

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