CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7581/2020 Pubblicato il 30/11/2020 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7581/2020
Pubblicato il 30/11/2020
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’annullamento del provvedimento di Da.spo del Questore della Provincia di -OMISSIS-, emesso il-OMISSIS-, con il quale vieta ex art. 6 della l. 401/89 al ricorrente di accedere "a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell 'Unione Europea ove si disputeranno tutte le competizioni per anni 2”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2020 il Cons. Antonio Massimo Marra e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza,
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In conseguenza dell’incontro di calcio -OMISSIS--OMISSIS disputatosi il 18 settembre 2016, il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha emesso, nei confronti dell’attuale appellato, il provvedimento DA.SPO in data 7.10.2016, consistente nel divieto di accesso, per due anni, ai luoghi previsti dalla normativa di riferimento (art. art. 6, 1° comma della l. 13 dicembre 1989, n. 401).
Con detto provvedimento viene contestato al sig. -OMISSIS- di avere intonato in coro ..”uno di meno, voi siete uno di meno”.. nel minuto di silenzio in memoria del Presidente Emerito Carlo Azeglio Ciampi: per tale episodio l’odierno appellante è stato deferito all’Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 595 e 597 c.p..
L’interessato ha, quindi, impugnato il provvedimento evidenziando, la non riconducibilità della condotta nell’elencazione tassativa prevista dall’art. 6, primo comma, della legge n. 401/1989, ritenendola riferibile ai soli cori aventi contenuti distinti.
Il Tribunale Amministrativo, con la sentenza -OMISSIS- ritenendo fondata l’assorbente censura rilevante la mancanza dei presupposti per l’adozione, nel caso di specie, del provvedimento di DASPO …”con conseguente falsa applicazione dell’art. 6 co. 1 e 5 della L.n. 401/89”, ha annullato il provvedimento impugnato, esprimendo adesione alla tesi secondo la quale il divieto di accesso alle manifestazioni sportive non è applicabile qualora i fatti […] e le condotte […] che, ancorché sommamente sgradevoli, non costituiscano un’induzione e/o un incitamento diretto e specifico alla violenza,… a pena, in caso contrario, del rischio di una dilatazione eccessiva dell’ambito applicativo delle ipotesi contemplate dall’art. 6, co. 1, della l. 401/1989.
Ad avviso del Ministero qui appellante la pronuncia risulterebbe manifestamente iniqua ed erronea, poiché poggiante su un’interpretazione dell’art. 6 della l. 401/98 in contrasto con il dato letterale della norma, oltre che con lo spirito della norma, tenuto conto della natura cautelare che la misura del dapo riveste.
L’appellato non si è costituito in giudizio.
Alla udienza pubblica dell’11.11.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è fondato.
Osserva, anzitutto, il collegio che, sul piano letterale, deve essere segnalata la previsione, in seno alla disposizione del primo comma dell’art. 6, di due fattispecie, tra di loro alternative in quanto slegate dalla disgiunzione “ovvero”: una, tipica, correlata alla commissione di determinate fattispecie di reato; l’altra atipica, nella quale rientrano fattispecie a condotta libera (tra le quali anche - ma non solo - i fatti e le condotte che sebbene con contenuti distinti dalle vicende propriamente sportive siano astrattamente idonei a provocare le tifoserie avversarie, alle quali può essere ricondotta anche la commissione di un atto segnalato come reato – oltraggio alla pietà dei defunti - commesso dall’odierno appellato.
In un’ottica di interpretazione logico – sistematica della norma, va rilevato come una parte della giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento di DASPO, stante la sua natura di strumento precauzionale è applicabile a tutti i fatti che possono porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l'ordine pubblico (v. Cass. pen., sez. III, n. 41501/2016 e Tar Lazio, sez. I ter, n. 4085/2019).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche non è possibile escludere dall’ambito applicativo della disposizione richiamata l’ipotesi all’esame, nel senso che, se in un determinato contesto - in cui è ingiuriato un personaggio di indiscussa importanza, originario della città della squadra ospitante - si lancia un coro di un certo tipo, come quello meglio richiamato in narrativa, non può certamente escludersi che il fine che lo muove sia proprio quello di provocare ed eccitare la tifoseria rivale, non potendosi ragionevolmente desumersi che alla base di tale iniziativa vi siano meri sentimenti di avversione istintiva verso persone e di antipatia. Tanto più che il tenore del coro collegava chiaramente l’oltraggio al defunto con la sua ben nota passione sportiva per la squadra del -OMISSIS-, alla cui tifoseria il coro era indirizzato, certo anche per provocarne la reazione.
In tale direzione si pongono, tra l’altro, i ripetuti interventi legislativi volti ad ampliare il novero delle fattispecie delittuose o comunque antigiuridiche che autorizzano l'emanazione di un provvedimento di DASPO.
Corollario di ciò è che gli atti censurabili possono essere realizzati anche con contenuti all’evidenza distanti da allusioni sportive (il che peraltro non è, come detto, nella fattispecie) ma, in ogni caso, devono avere con questa un necessario nesso teleologico, indubbiamente presente nel caso di specie, dovendosi riconoscere una certa idoneità di tali offese a innescare episodi di violenza ancorché nell’ipotesi in discussione i tifosi del -OMISSIS- non abbiano reagito a simile provocazione.
Risulta infatti pacifico che il provvedimento è stato adottato in relazione ad una fattispecie ancorata
a condotte sia pur indirettamente riconducibili a provocazioni aventi contenuto sportivo; né a conclusione diversa potrebbe condurre la circostanza addotta nella sentenza impugnata del rischio di una dilatazione eccessiva dell’ambito applicativo delle ipotesi contemplate dal visto art. 6, sol che si abbia a mente la natura giuridica del Daspo, quale strumento precauzionale volto a prevenire episodi di violenza negli stadi.
Non appaiono quindi corrette e meritevoli di conferma le motivazioni poste dal Tar a base dell’accoglimento del ricorso di primo grado.
Per tutte le ragioni sopra esposte l’appello deve essere accolto.
Tenuto conto della natura essenzialmente ermeneutica delle questioni trattate e degli orientamenti contrastanti emersi in giurisprudenza, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore