CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 4123/2021 Pubblicato il 28/05/2021 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 4123/2021
Pubblicato il 28/05/2021
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Pettorino, con domicilio eletto presso lo studio Mario Pettorino in Roma, via Val D'Ossola, 100;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania, sede di Napoli, sezione V, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il divieto di accedere per un periodo di cinque anni a tutti gli impianti sportivi siti sul territorio nazionale e degli Stati membri dell’U.E. ove si svolgano manifestazioni calcistiche;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2021 il Cons. Antonio Massimo Marra e rinviato, quanto alla presenza degli avvocati delle parti, al verbale di udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 8 luglio 2015, la Questura della Provincia di Napoli, ha emesso il provvedimento (c.d. Daspo), con il quale è stato fatto divieto al signor -OMISSIS- di accedere, per un periodo di cinque anni, ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, eventi calcistici nazionali (serie A – B – Lega Pro – D), nonché a tutti gli incontri di calcio relativi alla Coppa Italia, Europa League e Champions League ed internazionali disputati dalla Nazionale Italiana e dalla medesima compagine “Under 21”
Il provvedimento ha tratto fondamento in occasione di una seduta di allenamento della squadra di calcio -OMISSIS-presso il locale Stadio Mazzella.
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Napoli il signor -OMISSIS- ha impugnato il Daspo sostenendo, in particolare, l’inapplicabilità, alla vicenda in esame, dell’art. 6, l. n. 401 del 1989, non reputando che i fatti ascrittigli potessero essere annoverati tra le condotte commesse “in occasione o a causa di manifestazioni sportive”, come previsto dalla citata disposizione.
Con sentenza n. -OMISSIS-la sez. V del Tar Napoli ha respinto il ricorso.
Nello specifico, il primo giudice ha ritenuto che la fattispecie oggetto di causa rientrasse nella situazione di comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblici, commessi da sostenitori di squadre sportive “a causa di manifestazioni sportive”. L’evento in parola è, dunque, assimilabile ad una “manifestazione sportiva”, e la condotta cui si riferisce il provvedimento impugnato (minacce all’allenatore di una squadra di calcio) si è “tenuta non nell’ambito di una competizione sportiva, ma di un allenamento di una squadra di calcio.”
A giudizio del tribunale, l’allenamento non può considerarsi estraneo alla “manifestazione sportiva”, di tal che i comportamenti minacciosi verificatisi in tali circostanze sono parimenti sanzionabili con il Daspo.
La citata sentenza n. -OMISSIS-è stata impugnata con appello depositato il 20 gennaio 2017, riproducendo sostanzialmente le censure non accolte in primo grado e ponendole in chiave critica rispetto alla sentenza avversata.
In particolare, il signor -OMISSIS- ha ribadito:
a) che l’art. 6, comma 1, l. n. 401 del 1989, nel rigoroso rispetto del principio di legalità, richiederebbe una connessione significativa tra l’episodio di violenza e la manifestazione sportiva, assente nel caso di specie;
b) che il provvedimento impugnato sarebbe generico, tanto più che il Tar ha disatteso una rilevante circostanza: per i fatti posti a sostegno del precedente Daspo, il sig. -OMISSIS- era stato assolto con formula piena dal Tribunale di Napoli, con sentenza n. -OMISSIS-, non potendosi dunque in via retroattiva la misura della recidiva ossia l’aggravante contestata;
Il Ministero dell’Interno e la Questura della Provincia di Napoli si sono costituiti.
All’udienza del 6 maggio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è infondato.
La pronuncia di reiezione del TAR muove dalla premessa secondo la quale la condotta cui si riferisce il provvedimento impugnato è riconducibile nell’alveo dell’art. 6 della L. n. 401/1989, sebbene verificatasi a causa – e non già in occasione – di una manifestazione sportiva.
A giudizio del tribunale, l’allenamento ben può considerarsi “manifestazione sportiva”: pertanto, i comportamenti contestati (nella specie: minacce all’arbitro) verificatisi in tali circostanze non possono sfuggire alla sanzione del Daspo.
La tesi del giudice di primo grado è condivisibile, ancorché il Collegio è ben consapevole che si vi siano orientamenti diversi anche dei giudici penali.
L’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 prevede che il provvedimento Daspo possa essere adottato nei confronti “delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, (…).
La disposizione indica con chiarezza che le condotte sanzionabili sono non soltanto quelle realizzate “in occasione” di una manifestazione sportiva, ma anche quelle poste in essere “a causa” della manifestazione sportiva stessa.
In tale quadro di riferimento non è dubitabile che gli episodi in contestazione verificatisi durante l’allenamento di una squadra di calcio partecipante alle competizioni previste dalle federazioni sportive (come definite dall’articolo 2 bis, comma 1, del decreto legge 20 agosto 2001 n. 336, convertito nella legge 19 ottobre 2001 n. 377) sono strettamente collegati con le “manifestazioni sportive”, secondo un rapporto di diretta causalità.
Ne deriva, pertanto, che il provvedimento impugnato in primo grado è stato correttamente adottato, in presenza dei necessari presupposti.
La parte appellata ripropone i motivi di violazione dell’art. 654 c.p., posto che il ricorrente era stato già assolto in sede penale; ed ancora, di violazione del principio di proporzionalità della sanzione, non potendo il giudice prescindere nella determinazione della sanzione dal giudizio di abnormità sulla base di un giudizio prognostico
Anche tali censure sono prive di pregio.
Infatti, tutti gli elementi istruttori raccolti dall’amministrazione sono pienamente idonei a dimostrare la gravità della condotta contestata all’appellante certamente adeguata a innescare possibili episodi pericolosi, alla stregua del giudizio prognostico questorile, in contesti alquanto delicati come quelli che traggono origine a causa di un avvenimento sportivo e che ben possono facilmente degenerare creando pericoli per l’ordine e sicurezza pubblica,.
Analogamente la misura interdittiva inflitta - avuto anche riguardo al contesto non isolato in cui si è svolta la condotta del ricorrente, resosi responsabile di aver minacciato il mantenimento dell'ordine pubblico – non appare irragionevole quanto alla sua durata disposta dal Questore di Napoli in capo al ricorrente e in tali limiti, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza si esplica il sindacato del giudice amministrativo (TAR Lazio, Latina, sez. I, 24 aprile 2019 n. 334).
In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.
Le spese dei due gradi possono essere compensate, in considerazione della peculiarità e parziale novità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto respinge l’appello e per l’effetto conferma il ricorso in primo grado
Spese dei due gradi di giudizio compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in modalità telematica nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore