CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3559/2006 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3559/2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. (…), proposto dalla s.p.a. OMISSIS, in  persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Grassani, Enrico Lubrano, Renzo Oppi, Achille Chiappetti e Filippo Lubrano, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia n. 79, presso lo studio dell’avvocato Filippo Lubrano,

contro

la Federazione Italiana Gioco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Po n. 9, presso lo studio dell’avvocato Mario Gallavotti;

e nei confronti

del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

della Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport presso il CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

della Lega Professionisti di serie C,  in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III, 2 agosto 2005, n. 6079, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 7236 del 2005;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Vista la memoria depositata dalla FIGC in data 8 agosto 2005;

Vista la memoria depositata dall’appellante in data 10 marzo 2006;

Vista la memoria depositata dalla FIGC n data 15 marzo 2006;

Vista l’ordinanza n. 3863 del 9 agosto 2005, con cui la Sezione ha respinto la domanda cautelare dell’appellante;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 21 marzo 2006;

Uditi gli avvocati Renzo Oppi e Achille Chiappetti per l’appellante e l’avvocato Luigi Medugno per il CONI;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Premesso in fatto

1. Con l’atto n. 22/a del 15 luglio 2005, il consiglio federale della FIGC non ha ammesso la s.p.a. OMISSIS a partecipare al campionato di calcio di serie C1 per la stagione sportiva 2005-2006.

2. Col ricorso n. 7236 del 2005, proposto al TAR per il Lazio, la s.p.a. OMISSIS ha impugnato tale atto, nonché quelli presupposti e il provvedimento con cui la Camera di conciliazione e di arbitrato, in data 26 luglio 2005, ha respinto il suo ricorso amministrativo.

Il TAR, con la sentenza n. 6079 del 2005, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

3. Col gravame in esame, la s.p.a. OMISSIS ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia respinto.

La FIGC si è costituita in giudizio ed ha chiesto che l’appello sia respinto.

Con l’ordinanza n. 3863 del 9 agosto 2005, la Sezione ha respinto la domanda incidentale, formulata dall’appellante.

L’appellante e la FIGC hanno depositato memorie difensive, con cui hanno illustrato le questioni controverse ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.

4. All’udienza del 21 marzo 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

1. In data 15 luglio 2005, il consiglio federale della FIGC non ha ammesso la s.p.a. OMISSIS a partecipare al campionato di calcio di serie C1 per la stagione sportiva 2005-2006.

La mancata ammissione è stata disposta su conforme parere della Co.Vi.So.c., che ha rilevato tre ragioni ostative alla iscrizione:

a) l’esistenza di debiti della società nei confronti dell’erario, scaduti e non pagati entro il 30 giugno 2005;

b) l’esistenza di debiti della società nei confronti di enti previdenziali, scaduti e non pagati entro il 30 giugno 2005

c) il “mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile, come risultante dal bilancio di competenza al 31 marzo 2005”.

In data 26 luglio 2005, la Camera di conciliazione e di arbitrato per lo sport, presso il CONI, ha respinto il ricorso amministrativo della società.

La società ha impugnato tutti gli atti del procedimento (compresi la mancata ammissione e la decisione di rigetto della Camera arbitrale) innanzi al TAR per il Lazio.

Con la sentenza impugnata, Il TAR:

- ha respinto il ricorso, rilevando la sussistenza della prima ragione posta a base della mancata iscrizione al campionato (cioè l’esistenza di debiti nei confronti dell’erario, non pagati entro il 30 giugno 2005);

- ha considerato irrilevanti  le ulteriori questioni, poiché l’effettiva sussistenza di una ragione giustificativa – posta a base dell’atto - rende irrilevanti le censure proposte avverso le altre ragioni giustificative.

2. Col gravame in esame, la società ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il suo ricorso di primo grado sia accolto, con l’annullamento del medesimo atto e di quelli presupposti.

La società ha contestato la correttezza della statuizione che ha ravvisato l’effettiva sussistenza dei debiti verso l’erario alla data del 30 giugno 2005 ed ha riproposto le censure originarie, rivolte avverso le altre due ragioni giustificative dell’atto.

3. Ritiene la Sezione che, nella presente fase del giudizio, vadano con priorità esaminate le questioni riguardanti l’effettiva sussistenza della terza ragione posta a base del provvedimento, cioè il  “mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile, come risultante dal bilancio di competenza al 31 marzo 2005”.

3.1. In punto di fatto, è avvenuto che:

- il 29 aprile 2005, la s.p.a. OMISSIS ha trasmesso alla Co,Vi.So.C. e alla FIGC la copia del bilancio di competenza al 31 marzo 2005;

- il 20 maggio 2005, la Co.Vi.So.C. ha comunicato che nella riunione del 19 maggio era stato accertato il mancato rispetto della misura minima dei parametri di cui al paragrafo I, lettera A), punto 2, del Comunicato ufficiale n. 189/A del 15 marzo 2005 (sui requisiti da soddisfare per l’iscrizione al campionato), con invito a ripianare le “carenze nella misura di € 1.080.200, esclusivamente mediante le modalità prescritte” dal medesimo paragrafo I, lettera A);

- ai sensi dell’art. 2482 ter del codice civile, e previo avviso pubblicato il 6 giugno 2005 nella Gazzetta Ufficiale, gli organi sociali della società hanno convocato l’assemblea straordinaria dei soci per il giorno 1° luglio 2005, fissando all’ordine del giorno gli incombenti previsti dall’art. 2447 c.c. per procedere all’aumento del capitale sociale;

- nel corso della medesima assemblea straordinaria, il presidente ha fatto presente “che dalla data di indizione dell’assemblea alla data di chiusura dell’esercizio sociale la società ha avuto delle plusvalenze patrimoniali che non consentono di avere una perdita tale da obbligare gli amministratori a chiedere la copertura delle stesse; pertanto invita l’assemblea a trattare il secondo punto dell’ordine del giorno”;

- in data 4 luglio 2005, la società ha comunicato alla Co.Vi.So.C. di avere avuto “un saldo attivo finanziario di trasferimento calciatori per un importo complessivo di € 723.000 e si sono effettuati versamenti in conto futuri aumenti di capitale sociale per un importo complessivo di € 360.200 per un importo totale di € 1.083.000, importo superiore ad € 1.080.200 richiesto nella suddetta comunicazione”;

- col parere posto a base della mancata ammissione al campionato, la Co,Vi.So.C. ha rilevato che non è risultato il superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile, come risultante dal bilancio di competenza al 31 marzo 2005”.

3.2. Così ricostruite le vicende richiamate nel parere, ritiene la Sezione che sono infondate le censure secondo cui gli organi della FIGC avrebbero violato le disposizioni del comunicato del 15 marzo 2005, che ha approvato le disposizioni sulle ammissioni al campionato 2005-2006.

Per l’ipotesi di mancato rispetto della misura minima dei parametro di cui al paragrafo I, lettera A), punto 2, il medesimo comunicato ha previsto l’applicazione del punto 5 della lettera B), per il quale la società, nel caso di perdite di cui agli articoli 2447 o 2482 ter c.c., risultanti dal bilancio, entro il 5 luglio 2005 avrebbe dovuto documentare alla Co.Vi.So.C. “l’avvenuto superamento della situazione” e, “nell’ipotesi di cui all’art. 2446 o 2482 bis c.c., documentare... di aver ottemperato agli adempimenti prescritti dalla medesima norma”.

Ad avviso del collegio, gli atti della FIGC si sono legittimamente fondati su tale lettera B), poiché la società non ha documentato di aver ottemperato a tali “adempimenti”.

Infatti, l’art. 2446 disciplina il particolare procedimento da seguire per il caso di “riduzione del capitale per perdite”, affinché l’assemblea adotti “gli opportuni provvedimenti”, sulla base della “relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale”.

Tali “opportuni provvedimenti” possono consistere anche nella constatazione di circostanze sopravvenute alla convocazione e al superamento delle ragioni che l’hanno disposta, ma non possono mancare.

Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, essi acquisiscono un ulteriore e autonomo rilievo, poiché – anche in ragione delle formalità che li devono precedere – consentono di ritenere formalmente superata la situazione di perdita, con la conseguente accoglibilità della domanda di iscrizione al campionato.

Nella specie, come ha già rilevato la Sezione con l’ordinanza n. 3863 del 2005 resa nella sede cautelare, non solo non risultano le formalità volte a evidenziare le circostanze sopravvenute alla convocazione e a renderle attendibili (non risultando la predisposizione della relazione e che su di essa si sia pronunciato il collegio sindacale), ma anche l’assemblea non ha adottato alcun provvedimento sulla questione sollevata dalla Co.Vi.So.C. sulla base delle risultanze del bilancio.

Pertanto, gli organi della FIGC hanno doverosamente constatato come non sia stato documentato, entro il prescritto termine, il superamento della situazione, oggetto della contestazione avvenuta in data 20 maggio 2005.

3.3. La sussistenza di una ragione sufficiente a sorreggere il provvedimento del 15 luglio 2005 rende irrilevante le ulteriori questioni riguardanti le altre ragioni poste a sua base.

4. Si deve dunque passare all’esame delle residue censure con cui l’appellante (a pp. 13-20 del gravame) ha lamentato l’illegittimità dell’art. 52, comma sesto, delle norme federali, che prevede l’automatica attribuzione del titolo sportivo a un’altra società, neocostituita nella stessa città (c.d. lodo Petrucci), nonché il diniego di iscrizione al campionato.

4.1. Secondo l’assunto, la normativa federale e il diniego di iscrizione comporterebbero una “espropriazione a zero euro del titolo sportivo”, in violazione di principi costituzionali, della legge n. 241 del 1990 e dei principi sul giusto procedimento e sulla adeguatezza della motivazione.

4.2. Ritiene il collegio che vada accolta l’eccezione di inammissibilità, formulata dalla FIGC, per la quale rileva la mancata impugnazione delle disposizioni federali innanzi alla camera arbitrale.

Infatti, l’art. 2 della legge n. 280 del 2003 ha previsto che gli atti delle federazioni sportive possano essere impugnati in sede giurisdizionale solo dopo la preventiva impugnazione – quale condizione di procedibilità - innanzi alla camera arbitrale (la cui decisione ha natura di atto amministrativo e non di lodo arbitrale: Sez. VI, 9 febbraio 2006, n. 527; Sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025).

Tale regola – basata sull’esigenza di contemperare i principi sulla tutela giurisdizionale con quelli sull’autonomia dell’ordinamento sportivo – ha carattere generale, nel senso che riguarda anche le norme che disciplinano le conseguenze della mancata iscrizione di una società al campionato.

5. Per le ragioni che precedono, l’appello nel suo complesso risulta infondato e va respinto.

E’ pertanto irrilevante verificare se il ricorso di primo grado risulti inammissibile, per mancata notifica ad almeno un controinteressato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello n. 6858 del 2005.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 21 marzo 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:

Claudio       Varrone                Presidente

Luigi           Maruotti               Consigliere estensore

Lanfranco   Balucani                Consigliere

Rosanna      De Nictolis           Consigliere

Francesco    Caringella              Consigliere

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