CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 4576/2006 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N.  4576/2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. (…), proposto da: OMISSIS S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Renato Palumbi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Cesare Romano Carello in Roma, via Silvio Pellico, n. 24;

contro

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, viale delle Milizie, n. 106;

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.), in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

OMISSIS E OMISSIS, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza ter, 13 luglio 2005, n. 5652;

visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione italiana pallacanestro;

vista la memoria prodotta dall’appellante;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza pubblica del 16 maggio 2006 il consigliere Carmine Volpe, e uditi l’avv. Carello, in delega dell’avv. R. Palumbi, per l’appellante e l’avv. G. Valori per la Federazione appellata;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Il primo giudice, con la sentenza suindicata, ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso proposto dalla società OMISSIS pallacanestro s.r.l. avverso la nota del presidente della Federazione italiana pallacanestro, commissione vertenze arbitrali, 26 gennaio 2005 n. 60, di nomina, quale presidente del collegio arbitrale nella controversia tra la medesima società e il signor OMISSIS, di un avvocato del foro di Roma nella persona di OMISSIS. Venivano impugnati anche ulteriori provvedimenti.

La sentenza viene appellata dalla società OMISSIS pallacanestro s.r.l. per i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, in quanto il primo giudice avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio essendo stato il ricorso notificato ad almeno un controinteressato (signor OMISSIS); e non, invece, ritenere il ricorso inammissibile;

2) violazione dell’art. 165, comma 5, del regolamento organico della Federazione italiana pallacanestro, dato che, al fine della scelta del presidente del collegio arbitrale, si sarebbe dovuto considerare il foro dell’Emilia Romagna;

3) difetto di motivazione;

4) si ripropongono i motivi assorbiti dal primo giudice.

La Federazione italiana pallacanestro si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso in appello.

L’appellante ha prodotto memoria con la quale ha ulteriormente illustrato le proprie difese.

Il ricorso in appello è fondato con riguardo al primo motivo dedotto.

L’avv. OMISSIS, essendo menzionato nel provvedimento di nomina impugnato in primo grado – nomina, tra l’altro, contestata dall’appellante – rivestiva la figura di soggetto controinteressato ai sensi dell’art. 21, comma 1, della l. n. 1034/1971 e gli doveva essere conseguentemente notificato il gravame. Il ricorso, tuttavia, essendo stato notificato almeno a un controinteressato (signor OMISSIS), non si sarebbe potuto dichiarare inammissibile, dovendo invece disporsi l’integrazione del contraddittorio.

Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata va annullata con rinvio della controversia al primo giudice, ai sensi dell’art. 35, comma 1, della l. n. 1034/1971. Spese al definitivo.

Per questi motivi

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, accoglie il ricorso in appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al primo giudice. Spese al definitivo.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:

Giorgio Giovannini                                     presidente

Sabino Luce                                       consigliere

Carmine Volpe                                  consigliere, estensore

Luciano Barra Caracciolo                    consigliere

Rosanna De Nictolis                                    consigliere

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it