CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 1050/2008 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N.  1050/2008

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. (…), proposto da: FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE TREC-ANTE (FITETREC-ANTE), in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Saitta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, via Carlo Poma n. 2;

contro

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.), in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Cecinelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, piazza A. Mancini n. 4;

e nei confronti di

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.), in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Angeletti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2;

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza di questa sezione 30 gennaio 2007, n. 357;

visto il ricorso;

visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I. e della F.I.S.E.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza in camera di consiglio dell’11 gennaio 2008 il consigliere Carmine Volpe, e uditi l’avv. P. Saitta per la ricorrente, l’avv. G. Cecinelli per il C.O.N.I. e l’avv. A. Angeletti per la F.I.S.E.;

premesso che:

- con il giudicato formatosi sulla decisione di questa sezione n. 357/2007:

a) si è accolto il ricorso in appello proposto dalla FITETREC-ANTE;

b) si sono annullate due deliberazioni del C.O.N.I. (della Giunta nazionale 14 maggio 2002, n. 280 e del Consiglio nazionale 15 maggio 2002, n. 1222), con cui era stata respinta la domanda della FITETREC-ANTE (presentata il 5 novembre 2001) di riconoscimento, a fini sportivi, quale disciplina associata al C.O.N.I.;

considerato che:

- la pretesa della FITETREC-ANTE, di essere riconosciuta come disciplina sportiva associata direttamente al C.O.N.I. e non alla F.I.S.E., non è stata soddisfatta dal C.O.N.I., il quale riteneva che la disciplina sportiva organizzata dalla stessa, tramite l’utilizzo del cavallo, presentasse affinità tecnico-sportiva con la F.I.S.E. e fosse a questa riconducibile;

- questa sezione, con la citata decisione n. 357/2007:

a) ha statuito che alla FITETREC-ANTE si applica l’art. 3, comma 4, del regolamento delle discipline sportive associate del C.O.N.I., approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 31 ottobre 2000, intitolato “classificazione di riconoscimento”, secondo cui la disciplina sportiva “è, comunque, associata al CONI nel momento in cui si costituisce la Federazione Internazionale di riferimento” (ciò in quanto la FITETREC-ANTE “è l’unica esponente a livello nazionale della Federazione internazionale del turismo equestre (F.I.T.E.); che sin dal 1974 costituisce la Federazione internazionale competente a regolamentare il TREC. E la F.I.T.E. è diversa dalla Federazione equestre internazionale (F.E.I.) a cui è affiliata la F.I.S.E”);

b) ha ritenuto fondata la pretesa della FITETREC-ANTE di essere associata al C.O.N.I.;

- il C.O.N.I., con nota (della direzione territorio e promozione dello sport, ufficio riconoscimento organismi sportivi da e eps) n. 519 in data 24 luglio 2007, inviata al presidente della FITETREC-ANTE ed emessa a seguito della detta sentenza n. 357/2007 e con riferimento alle decisioni assunte dalla Giunta nazionale nella riunione del 25 giugno 2007:

a) ha informato la FITETREC-ANTE che l’ufficio stesso è stato incaricato di avviare l’istruttoria per l’inserimento della medesima nell’Osservatorio delle nuove discipline sportive (NDS), disciplinato dal regolamento dei riconoscimenti ai fini sportivi delle discipline sportive associate e delle Federazioni sportive nazionali in vigore dal giugno 2003;

b) l’ha invitata “a trasmettere la documentazione prevista dalla normativa vigente utilizzando il modello di scheda conoscitiva allegata la cui acquisizione consentirà l’avvio degli idonei riscontri”;

ritenuto che:

- la pretesa della FITETREC-ANTE di essere associata al C.O.N.I., ritenuta fondata dalla decisione di questa sezione passata in giudicato, non è stata ancora soddisfatta;

- la sopravvenienza normativa (rispetto ai provvedimenti impugnati in primo grado), costituita dal regolamento del 2003, è precedente alla sentenza di cui si chiede l’esecuzione e non è stata né conosciuta dal giudice amministrativo nel giudizio di cognizione (sia in primo che in secondo grado) né prospettata dalle parti; così che va applicato quel principio secondo cui il giudice, nel giudizio di ottemperanza, non può esimersi dal considerare le situazioni eventualmente sopravvenute al giudicato di cui si chiede l'esecuzione e che l'obiettiva impossibilità per l’amministrazione di ottemperare al giudicato per fatti sopravvenuti deve consistere in una sopravvenienza normativa (o fattuale) successiva alla pronuncia e cioè in una causa che non rientri nel quadro prospettato o prospettabile delle parti, esaminato dal giudice e posto a fondamento della decisione (Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3711 e 25 novembre 2003, n. 7778).

- è quanto meno dubbia l’applicazione del regolamento del 2003 alla fattispecie per cui è causa, sia poiché la domanda della FITETREC-ANTE (di riconoscimento, a fini sportivi, quale disciplina associata al C.O.N.I.), essendo stata presentata il 5 novembre 2001, non può considerarsi come domanda nuova relativa a una nuova disciplina sportiva, sia in quanto la FITETREC-ANTE, per la sua rilevanza e la sua storia, non sembra configurare una nuova disciplina sportiva soggetta al percorso dell’Osservatorio;

- il C.O.N.I., quindi, deve provvedere innanzitutto a soddisfare la pretesa della FITETREC-ANTE disponendo la sua associazione al medesimo;

- l’eventuale non conformità dello statuto della FITETREC-ANTE ai nuovi principi informatori e al nuovo statuto del C.O.N.I. ben potrà essere accertata dal medesimo con l’emanazione di appositi atti, ma solo dopo avere provveduto all’associazione della FITETREC-ANTE;

- i provvedimenti emessi dal C.O.N.I. nel 2007, siccome adottati in violazione o elusione del giudicato, sono nulli, essendo irrilevante che essi siano stati impugnati innanzi al Tribunale amministrativo regionale;

- il ricorso, pertanto, deve essere accolto;

- conseguentemente, va ordinato al C.O.N.I. di provvedere entro un termine perentorio alla completa esecuzione del giudicato di cui trattasi, nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento; salve in tal caso le responsabilità dell’amministrazione inadempiente;

- le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

per questi motivi

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, accoglie il ricorso e, per l’effetto:

a) ordina al C.O.N.I. di provvedere alla completa esecuzione del giudicato di cui trattasi, nei sensi di cui in motivazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione;

b) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il capo del Dipartimento politiche giovanili ed attività sportive della Presidenza del consiglio dei ministri, o funzionario da lui delegato, perché provveda, sotto sua personale responsabilità, all’indicato adempimento entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine di cui alla lettera a);

c) dispone che la presente decisione venga comunicata anche al capo del Dipartimento politiche giovanili ed attività sportive della Presidenza del consiglio dei ministri;

d) condanna il C.O.N.I. e la F.I.S.E. al pagamento, in favore della FITETREC-ANTE, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori, da dividere tra gli stessi in parti eguali;

e) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma l’11 gennaio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:

Claudio Varrone                                presidente

Carmine Volpe                                  consigliere, estensore

Paolo Buonvino                                 consigliere

Aldo Scola                                         consigliere

Bruno Rosario Polito                                   consigliere

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