CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 6498/2009 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 6498/2009
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3847/2009(…), proposto dalla OMISSIS BASKET S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Natale Bonfiglio ed Emilia Bonfiglio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Milena Cipollone, in Roma, alla via Pellegrino Matteucci, n. 44;
contro
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO – F.I.P., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Prof. Guido Valori e dall’avv. Paola M.A. Vaccaro, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie 106, presso lo studio del primo;
e nei confronti di
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS Srl, OMISSIS, soc. a r.l., OMISSIS Spa, OMISSIS Pallacanestro Srl, Us OMISSIS Pallacanestro Srl, OMISSIS Spa, OMISSIS Basket Srl, Pallacanestro OMISSIS Spa, Nuova OMISSIS Srl, OMISSIS Pallacanestro Spa, Pallacanestro OMISSIS Srl, Basket OMISSIS Srl, Basket OMISSIS Srl, Lega Societa' Di Pallacanestro Di Serie A, CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Comtec, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituite;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III ter, n. 3996/2009;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Federazione Italiana Pallacanestro;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 29 maggio 2009, il Consigliere Roberto Giovagnoli; uditi gli avv.ti E. Bonfiglio e Valori.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Viene in decisione il ricorso in appello proposto dalla OMISSIS Basket s.r.l. al fine di ottenere la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 3996/2009, che ha respinto il ricorso con cui era stato impugnato il silenzio formatosi sull’istanza di accesso ai documenti inoltrata, in data 19 dicembre 2008, alla Federazione Italiana Pallacanestro.
2. L’appello non merita accoglimento.
L’infondatezza nel merito del ricorso consente di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità sollevata dalla F.I.P.
3. La ricorrente è stata esclusa dal campionato professionistico di serie A di pallacanestro 2008-2009 per l’esistenza di un grave debito contributivo accumulato nel periodo ottobre 2001 – maggio 2008 nei confronti dell’ENPALS.
Il provvedimento di esclusione è stato impugnato dalla OMISSIS Basket innanzi al T.a.r. del Lazio con ricorso iscritto al n. 9126/2008.
Ora, la ricorrente chiede l’accesso ai documenti che riguardano la posizione contributiva delle altre società di pallacanestro ammesse al campionato dalla F.I.P., onde far valere ulteriori ed asseriti vizi del provvedimento di esclusione, anche sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla altre società ammesse, nonché al fine di esercitare le azioni penali e risarcitorie scaturenti dal piano accertamento dei fatti, anche sotto il profilo probatorio. Invoca, quindi, la strumentalità dei documenti richiesti al fine del miglior esercizio del diritto di difesa.
4. L’assunto difensivo svolto dall’appellante non può essere condiviso.
Ed infatti, anche se deve in linea di principio escludersi che il giudice dell’accesso possa esercitare un sindacato in ordine alla fondatezza o all’ammissibilità della domanda giudiziale in vista della quale l’accesso è stato chiesto, ciò, tuttavia, non esclude il giudice chiamato a decidere sul ricorso in materia di accesso possa rilevare, specie nel caso in cui risulta in maniera manifesta, l’assoluta estraneità dei documenti richiesti all’oggetto della lite incardinata dall’istante.
Opinare in senso contrario, e quindi ritenere che il giudice dell’accesso debba limitarsi a prendere atto della pendenza di una qualsiasi domanda giudiziale e delle affermazioni dell’istante in ordine alla strumentalità dei documenti di cui chiede l’ostensione rispetto al miglior esercizio del diritto di difesa, significherebbe, infatti, eliminare ogni limite al diritto di accesso, con grave pregiudizio sia delle esigenze organizzative della p.a., sia dei diritti di riservatezza di eventuali terzi controinteressati.
All’interessato basterebbe invocare la pendenza di un qualsiasi giudizio per poi ottenere, indistintamente, l’accesso a tutti i documenti dei quali, sulla base di una sua insindacabile valutazione, egli deduca la strumentalità rispetto alle esigenze difensive di quel giudizio.
Al fine di evitare simili conseguenze, che comporterebbero l’elusione dei limiti che il legislatore comunque pone al diritto di accesso, deve allora ritenersi, in ciò condividendo le conclusioni della sentenza impugnata, che il giudice dell’accesso, pur non potendo giudicare dell’ammissibilità e della fondatezza del ricorso in ragione del quale è chiesta l’ostensione, può, tuttavia, valutare il carattere manifestamente pretestuoso della predetta istanza di accesso e, quindi, sindacare l’esistenza quanto meno di un nesso di funzionalità anche minimo tra i documenti richiesti e l’oggetto del giudizio nel quale si afferma dovranno essere utilizzati.
5. Nel caso di specie, come correttamente rileva il T.a.r. Lazio, tale nesso manca evidentemente atteso che eventuali irregolarità commesse dalla F.I.P. a favore di altre società ammesse al campionato (irregolarità, peraltro, ad oggi prive di ogni riscontro ma solo apoditticamente asserite dalla ricorrente) non legittimerebbero comunque l’odierna appellante a chiedere di fruire di identico trattamento. Deve, infatti, escludersi che il vizio contributivo a suo carico possa considerarsi sanato per effetto di eventuali identici vizi in cui potrebbero versare altre società.
L’istanza di accesso si rivela, quindi, non preordinata all’esercizio del diritto di difesa, ma finalizzata ad un inammissibile controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
6. L’appello va, pertanto, respinto.
Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione della parziale novità dei principi affermati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2009, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Aldo Fera Consigliere
Rosanna De Nictolis Consigliere
Maurizio Meschino Consigliere
Roberto Giovagnoli Consigliere, Relatore