CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 6142/2014 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 6142/2014

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E. (ora, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Antonuccio e Giovanni Masala, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Paolo Emilio, 7;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione II, n. 2236/2009, resa tra le parti e concernente: irrogazione sanzione disciplinare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2014, il Cons. Bernhard Lageder e udito, per la parte ricorrente, l’avvocato dello Stato Paolo Marchini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, accoglieva il ricorso n. 374 del 2006, proposto da OMISSIS, allenatore professionista di cavalli da corsa, avverso la decisione della Commissione di disciplina di appello dell’Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) del 3 febbraio 2006, di conferma della decisione della Commissione di disciplina di primo grado, con la quale al ricorrente erano state inflitte le sanzioni della sospensione, per la durata di due mesi, da ogni qualifica rivestita nell’ambito dell’U.N.I.R.E. e della pena pecuniaria di euro 500,00, per essere il cavallo ‘OMISSIS in occasione di una corsa disputatasi il 16 dicembre 2003 all’ippodromo di Corridonia risultato positivo, all’esame antidoping, delle sostanze fenilbutazone ed oxyfenilbutazone.

L’adito Tribunale amministrativo regionale, disattesa l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia, sollevata dall’Amministrazione resistente, accoglieva il secondo motivo di ricorso – con il quale era stata dedotta la violazione dell’art. 15 del regolamento di disciplina di cui al d.m. 19 marzo 2002, per l’inosservanza, dinanzi all’organo disciplinare di primo grado, del termine di comparizione di quindici giorni –, ritenendo l’erroneità della motivazione della Commissione di disciplina di secondo grado, affermativa dell’inammissibilità della censura perché non dedotta dinanzi alla Commissione disciplinare di prima istanza.

Il Tribunale amministrativo, in accoglimento di detto motivo assorbente, annullava l’impugnato provvedimento e condannava la resistente a rifondere al ricorrente le spese di causa.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’U.N.I.R.E. (con ricorso in appello notificato il 12 marzo 2010 e depositato il 30 marzo 2010), deducendo i seguenti motivi:

a) l’erroneo rigetto dell’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione sulle controversie concernenti l’inflizione di sanzioni disciplinari nell’ordinamento sportivo, riservate dall’art. 2 l. 17 ottobre 2003, n. 280, agli organi della giustizia sportiva;

b) l’erronea applicazione dell’art. 15 del regolamento di disciplina dell’U.N.I.R.E., approvato con d.m. 19 marzo 2002, non essendo la violazione del termine di comparizione (di quindici giorni liberi dalla data di ricezione della comunicazione dell’udienza di trattazione dinanzi alla Commissione di disciplina di primo grado fino alla data dell’udienza) espressamente sanzionato con la comminatoria della nullità o annullabilità del provvedimento irrogativo della sanzione, ed essendo tutti i motivi dedotti dinanzi alla Commissione di secondo grado comunque rimasti disattesi nel merito, con conseguente ininfluenza del mancato rispetto del termine sull’esito del procedimento disciplinare, anche per gli effetti di cui all’art. 21-octies l. n. 241 del 1990.

L’Amministrazione appellante chiedeva dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di primo grado e, comunque, la sua infondatezza nel merito.

3. Costituendosi in giudizio, l’appellato eccepiva l’inammissibilità dell’appello, in quanto proposto senza l’autorizzazione dell’ente rappresentato dalla difesa erariale, e ne contestava comunque la fondatezza nel merito.

4. All’udienza pubblica del 18 novembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Manifestamente infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello per l’asserita mancanza di una deliberazione dell’U.N.I.R.E. a stare in giudizio, in quanto, a norma del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, 43 e 45 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, gli avvocati dello Stato, sia che rappresentino lo Stato, sia che rappresentino un ente pubblico ammesso al patrocinio, non hanno bisogno di mandato, bastando che consti la loro qualità, per cui non si richiede né un atto di conferimento del mandato, né una deliberazione di stare in giudizio (v., in tal senso, l’orientamento consolidato di questo Consiglio di Stato: ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 1999, n. 1509; 9 giugno 1993, n. 591).

6. Giova, altresì, premettere in via pregiudiziale di rito, con riguardo alle sopravvenute vicende legislative concernenti l’assetto dell’ente appellante, che la trasformazione dell’U.N.I.R.E., con l. 15 luglio 2011, n. 111, in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) e la successiva soppressione dell’ASSI con il trasferimento delle relative funzioni, che qui vengono in rilievo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l. 7 agosto 2012, n. 135, non incidono in senso interruttivo sul presente giudizio, conseguendone, invero, il trasferimento ex lege di tutti i rapporti e, quindi, di riflesso, delle posizioni processuali, ai soggetti subentrati alle funzioni pubblicistiche dell’U.N.I.R.E., sicché il giudizio legittimamente prosegue nei confronti del soggetto originario, salva la facoltà dei nuovi soggetti – comunque assoggettati agli effetti della sentenza – di subentrarvi spendendo il proprio nome (v., in tal senso, il precedente specifico di questa Sezione, n. 3635 del 21 giugno 2012).

7. Con ciò posti la rituale instaurazione ed il rituale svolgimento del rapporto processuale d’appello, si osserva che l’interposta impugnazione è infondata:

7.1. Destituito di fondamento è il primo motivo d’appello, di cui sopra sub 2.a), in quanto l’U.N.I.R.E. – ente, cui è succeduto l’ASSI, ora confluito nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – ed i suoi organi (anche disciplinari) non costituiscono un’articolazione dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale (facente capo al Comitato Olimpico Internazionale) contemplato dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, trattandosi per contro di ente pubblico non economico esplicante funzioni pubblicistiche (quali, tra l’altro, di incremento e miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, e di gestione delle relative competizioni), in tale veste munito di poteri autoritativi, ivi compresi i poteri disciplinari nel settore ippico, esercitati attraverso le Commissioni di disciplina di primo e di secondo grado previste dal regolamento di disciplina dell’U.N.I.R.E. approvato con d.m. 19 marzo 2002, con conseguente corretta riconduzione, nell’impugnata sentenza, della proposta azione impugnatoria nell’alveo della giurisdizione del giudice amministrativo.

7.2. Privo di pregio è, altresì, il secondo motivo d’appello, di cui sopra sub 2.b), in quanto:

- dal provvedimento della Commissione di disciplina di prima istanza emerge che l’incolpato non ha partecipato all’udienza di discussione del 23 febbraio 2005;

- è pacifico che, nel procedimento disciplinare di prima istanza, non è stato rispettato il termine di comparizione di quindici giorni che, a norma dell’art. 15 del regolamento di disciplina, deve intercorrere tra data di comunicazione dell’avviso dell’udienza e l’udienza stessa;

- nel caso di specie deve escludersi qualsiasi ipotesi di sanatoria, non essendo l’incolpato comparso all’udienza, né personalmente né per il tramite del difensore;

- trattandosi di termine posto a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa dell’incolpato, funzionale all’adeguato apprestamento delle proprie difese in sede di audizione dinanzi all’organo disciplinare – peraltro, nell’ambito di un procedimento che può sfociare non solo in sanzioni pecuniarie, ma (come nel caso di specie) anche in sanzioni interdittive, incidenti sull’attività professionale del soggetto colpito –, la sua violazione, comprimendo il diritto di difesa, costituisce motivo di nullità del provvedimento finale irrogativo della sanzione, e non già mera irregolarità procedimentale;

- i vizi inerenti alla violazione del diritto di difesa nell’ambito di un procedimento disciplinare si sottraggono alla sanatoria ex art. 21-octies l. n. 241 del 1990, attesa la fisiologica incidenza dell’apporto difensivo dell’incolpato sul contenuto del provvedimento finale, la cui motivazione deve tener conto delle relative deduzioni ed allegazioni difensive.

7.3. Per le esposte ragioni l’appello è da respingere, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.

8. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico dell’Amministrazione appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 2653 del 2010), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’Amministrazione appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2014, con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

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