CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 5444/2015 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N.  5444/2015

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Bonaventura Candido, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Passaniti in Roma, viale Regina Margherita, 93;

contro

CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Michel Martone, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via della Conciliazione, 44; Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il CONI;

Federazione Italiana Pallacanestro, rappresentata e difesa dagli avv. Guido Valori e Paola Maria Angela Vaccaro, con domicilio eletto presso l’avv. Guido Valori in Roma, viale delle Milizie, 106;

nei confronti di

OMISSIS; OMISSIS;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 08607/2014, resa tra le parti, concernente il risarcimento danni, anche in forma specifica, per esclusione dalle liste di arbitri impiegabili nella stagione sportiva di pallacanestro 2011-2012 e il parziale difetto di giurisdizione sull’istanza di esecuzione delle decisioni dell’Alta Corte di Giustizia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Pallacanestro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Enrico Follieri, su delega dell'avv. Candido Bonaventura, e Guido Valori, anche su delega dell'avv. Michel Martone;

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III-quater, con la sentenza 5 agosto 2014, n. 8607, ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento delle decisioni nn. 12-2014 (prot. n. 00132) e 13-2014 (prot. n. 00133), del 2.5.2014, adottate dall'Alta Corte di Giustizia sportiva presso il Coni, recanti rigetto dei ricorsi presentati dai ricorrenti volti ad ottenere l'esecuzione delle decisioni nn. 1-2013 e 34-2013 della medesima Alta Corte di Giustizia Sportiva e per il risarcimento dei danni.

Il TAR ha rilevato sinteticamente che:

- nella controversia de qua sussiste il difetto assoluto di giurisdizione, avendo la stessa ad oggetto, nella sostanza, l’inserimento dei ricorrenti tra gli Arbitri “Fuori quadro” conseguente a valutazioni di carattere tecnico, trattandosi di questione riservata alla giustizia sportiva;

- l’inserimento del ricorrente nel ruolo degli arbitri Fuori quadro, in dipendenza del giudizio di “demerito tecnico” e senza perdita dello status di tesserato, rimane questione del tutto interna alla giustizia sportiva, che deve essere risolta con gli strumenti propri del relativo ordinamento;

- nessun rapporto di lavoro lega l’arbitro alla Federazione, come è reso evidente dalla qualificazione in termini di mera indennità del compenso che riceve per le prestazioni rese; l’inserimento nei ruoli degli arbitri “Fuori quadro” non ha comportato la cancellazione del tesseramento; nessuna altra conseguenza giuridicamente apprezzabile ha ricaduta all’esterno dell’ordinamento sportivo;

- che il ricorso è inammissibile per avere lo stesso ad oggetto l’impugnazione di una decisione assunta dall’Alta Corte in sede di ottemperanza a due precedenti sue decisioni (nn. 1 e 34 del 2013), in quanto il TAR non può essere considerato giudice dell’esecuzione delle decisioni dell’Alta Corte di giustizia sportiva, e cioé di decisioni assunte dal giudice sportivo su questioni di esclusiva competenza dell’ordinamento sportivo;

- per l’azione risarcitoria, sulla quale questo giudice ha giurisdizione alla luce dei principi dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova dei danni asseritamente subiti.

L’appellante contestava la sentenza del TAR chiedendo la reiezione del ricorso di primo grado e deducendo, nella sostanza, i medesimi motivi del ricorso di primo grado, sia in punto ammissibilità del ricorso, sia in punto domanda risarcitoria.

Si costituiva la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) chiedendo il rigetto dell’appello.

Alla Camera di Consiglio del 6 ottobre 2015 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva in via di fatto che la vicenda oggetto del giudizio riguarda un ricorso di un arbitro di pallacanestro avverso la sua collocazione nella graduatoria di fine anno sportivo, relativa all’anno 2010-11, elaborata dal Comitato Italiano Arbitri della Federazione Italiana Pallacanestro.

L’appellante, già arbitro di basket, abilitato ad arbitrare per la stagione 2010-11 le gare del campionato di serie A maschile, al termine di detta stagione, e in forza delle valutazioni di merito ricevute durante il corso dell’anno, non si collocava in posizione utile per permanere nella medesima lista arbitrale anche per l’anno successivo, venendo posto “fuori quadro” in quanto non retrocedibile per ragioni di età, cosi come stabilito nel Regolamento CIA in vigore.

L’Alta Corte di Giustizia sportiva presso il CONI, giudice sportivo di ultima istanza, si pronunciò con la decisione n. 1-2013, accogliendo il ricorso limitatamente ad un segmento della procedura di elaborazione della graduatoria, segnatamente per essere stato utilizzato il software di conversione senza previamente renderlo noto agli osservatori.

Con la decisione n. 34-2013, l’Alta Corte, dando atto della sostanziale corretta esecuzione della sua precedente decisione, rimetteva nuovamente la questione al CIA al solo fine di provvedere a motivare in merito alla applicazione o meno di un coefficiente di correzione del punteggio invocato, adempimento puntualmente posto in essere dal CIA.

Con la decisione n. 12-2014, l’Alta Corte ha rigettato il ricorso in executivis promosso dall’odierno appellante, accertando che il CIA aveva adempiuto correttamente a quanto stabilito nelle sue precedenti decisioni.

2. Ritiene il Collegio che le valutazioni del TAR nella sentenza impugnata meritino condivisione.

Infatti, in base all’art. 2 della l. n. 280-2003, le questioni oggetto del giudizio sono inerenti “l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”.

Pertanto, esse riguardano un ordinamento sul quale il giudice adito non ha giurisdizione, in quanto la controversia in esame concerne l’applicazione di regole proprie dell’ordinamento settoriale sportivo, che le contempla, cui solo sono funzionali; in particolare, la graduatoria arbitrale è funzionale a selezionare gli arbitri migliori, per assicurare che le gare vengano accuratamente dirette, interesse rilevante all’evidenza solo ed esclusivamente in ambito sportivo.

L’arbitro stesso, d’altro canto, aderendo volontariamente mediante il tesseramento all’ordinamento settoriale, consapevolmente accetta il ruolo che l’ordinamento sportivo gli assegna sulla scorta delle regole e degli atti al suo interno emanati ed ivi efficaci.

Per tali questioni, dunque, vale la cosiddetta giustizia domestica o associativa, modellata secondo schemi privatistici (cfr. Cass., Sez. Un. 4399-1989 e 5775-2004).

Per quanto riguarda le questioni risarcitorie, avendo l’appellante lamentato una perdita economica derivante dal mancato introito delle indennità spettanti per gli arbitraggi in serie A e dal danno all’immagine patito a seguito della collocazione fuori quadro, sussiste la giurisdizione del giudice adito (cfr. Corte costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49).

Nel caso di specie, si può prescindere della questione relativa alla prova in specifico del danno, avendo il TAR riscontrato la mancata allegazione dell’an e del quantum risarcitorio, tenuto comunque presente che, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., in sede di appello non può essere integrata la domanda proposta in prime cure con nuove prove o allegazioni prima non dedotte e che, come ha ribadito al giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 2 maggio 2013 n. 2388), detta allegazione è essenziale per il positivo apprezzamento della domanda risarcitoria;

Infatti, nella fattispecie manca un ulteriore elemento costitutivo della responsabilità civile fatta valere in giudizio, ovvero l’ingiustizia del danno (art. 2043 c.c.).

Come esposto poc’anzi, gli atti adottati dall’ordinamento sportivo sono stati giudicati del tutto legittimi e hanno prodotto, quindi, un effetto secundum ius, con la perdita della posizione utile dell’appellante per permanere nella lista arbitrale anche per l’anno successivo, poiché, come detto, il medesimo, veniva posto “fuori quadro”.

Le decisioni dell’Alta Corte indicate precedentemente hanno soltanto riscontrato un difetto procedurale, ma hanno stabilito la legittima attribuzione all’arbitro odierno appellante della qualifica di “fuori quadro”, con la conseguenza che nessun risarcimento del danno può prospettarsi, trattandosi di un effetto perfettamente legale, assunto in modo legittimo dagli organi a ciò proposti e sottoposto a verifica nell’ambito della giurisdizione domestica, sulla quale, come detto, questo giudice non ha giurisdizione.

3. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida complessivamente in euro 3000,00, oltre accessori di legge, in favore delle parti appellate (da ripartire a metà ciascuna).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

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