CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 5276/2017 Pubblicato il 15/11/2017 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N.  5276/2017

Pubblicato il 15/11/2017

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Federazione Italiana Canoa e Kayak, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Massimo Ranieri, con domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli n.180;

CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 06197/2011, resa tra le parti, concernente l’inclusione della Federazione Italiana Canoa e Kayak nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Canoa e Kayak;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Figo e Sanino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 8 novembre 2010 e depositato il successivo 25 novembre 2010, la Federazione Italiana Canoa e Kayak ha impugnato l'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, terzo comma, L. 31 dicembre 2009 n. 196.

Avverso il predetto elenco, nella parte in cui vi include la ricorrente, la Federazione ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso: a) violazione dell’art.1, comma 5, L. n. 311 del 2004, dell’art.1, comma 3, L. n. 196 del 2009, dell’art. 15 D.L. n. 242 del 1999, precisando di non essere un organismo di diritto pubblico e, quindi, una pubblica amministrazione, con conseguente illegittimità della sua inclusione nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato; inoltre, l'inclusione nel predetto elenco non sarebbe coerente neanche con le disposizioni comunitarie (il cd. SEC 95) che disciplinano i criteri di classificazione delle Amministrazioni pubbliche; b) eccesso di potere per irrazionalità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento e difetto di istruttoria, non essendo chiaro il criterio usato dall'ISTAT per decidere se includere o meno una Federazione nell'elenco. In particolare, sarebbe arbitraria l’applicazione del criterio relativo alla prevalenza o meno dei contributi pubblici rispetto ai ricavi derivanti direttamente dall'attività privatistica di ciascuna Federazione. Infatti, tra le trentuno Federazioni inserite nell'elenco, figurerebbero Federazioni nel cui bilancio prevalgono contributi pubblici del CONI ed altre (come la ricorrente) che conseguono la maggior parte dei loro introiti dalle iniziative di carattere imprenditoriale (sponsorizzazioni, diritti televisivi, ecc.). Peraltro alcune Federazioni, che si trovano nella stessa situazione della ricorrente, sono escluse dall'elenco; c) eccesso di potere, irrazionalità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento e difetto di istruttoria, dal momento che l'inclusione della ricorrente nell'elenco comporta l’applicazione di una serie di previsioni legislative valevoli per le Pubbliche amministrazioni volte al contenimento della spesa pubblica, che la pongono nell’impossibilità di perseguire i propri obiettivi istituzionali. Ciò comporterebbe una palese disparità di trattamento del settore dello sport italiano rispetto ai settori affini a carattere culturale e ricreativo.

Con sentenza n. 6197 del 2011, depositata in data 12 luglio 2011, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato nei limiti di interesse l'impugnato elenco ISTAT.

Avverso la predetta sentenza, l'ISTAT ha proposto appello rilevando, con priorità rispetto agli ulteriori motivi di appello, la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 2-quaterdecies, D.L.29 dicembre 2010 n. 225, convertito con l’art. 1, L. 29 dicembre 2010, n. 10.

A tal fine ha ricordato che la Federazione sportiva appellata, nel proprio ricorso, ha lamentato la diretta applicabilità alla medesima, a seguito dell’inclusione nell’elenco, delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010; norma questa che prescrive, al fine della riduzione dei costi degli apparati amministrativi, rigorose limitazioni alle spese pubbliche riguardanti, tra l’altro, gli incarichi di studio e consulenza, le relazioni pubbliche, le mostre, la pubblicità, la rappresentanza e le sponsorizzazioni, le missioni, le attività di formazione, l'utilizzo di autovetture, l'acquisito di buoni taxi. Tuttavia, durante lo svolgimento del precedente grado di giudizio, è intervenuto, per tutte le Federazioni sportive iscritte al CONI, ivi inclusa l’appellata, un radicale mutamento del quadro giuridico, atteso che l'art. 2, comma 2-quaterdecies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dall'art. 1 L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha differito, al 1° gennaio 2012, l'applicazione del citato art. 6 D.L. n. 78/2010.

Il motivo di appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.

Come noto, l'interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell'azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione (ex multis Cons. Stato Sez. V, 10.09.2010, n. 6549). E’ altrettanto noto che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o, come nella presente fattispecie, di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (ex plurimis Cons. St., Sez. IV, 9.9.2009, n. 5402; id., 11.10.2007, n. 5355).

Tanto premesso, giova precisare che l’elenco ISTAT formato ai sensi dell’art. 1 della L. n. 196 del 2009 costituisce anche l’ambito di riferimento delle misure economico-finanziarie stabilite dalla L. finanziaria di ciascun anno (e da altri atti legislativi) volte a raggiungere gli obiettivi della armonizzazione e del coordinamento della finanza pubblica, nonché del contenimento della spesa pubblica. Più precisamente, nel caso oggetto di causa, l’inclusione nell’elenco comportava l’applicazione alla Federazione Canoa e Kayak delle misure di contenimento della spesa di cui all'art. 6 D.L. n. 78/2010, da cui l’originaria sussistenza in capo alla stessa Federazione di un interesse concreto ed attuale a contestare l’inclusione in detto elenco. Come correttamente rilevato da parte appellante, stante il sopravvenuto disposto normativo, rappresentato dall’art. 2, comma 2-quaterdecies, D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, nelle more dello svolgimento del giudizio di primo grado, ed il conseguente differimento dell'applicazione al 1° gennaio 2012 della disciplina pregiudizievole per la Federazione, è venuta meno la lesione concreta e attuale della sfera giuridica della ricorrente derivante dall’inclusione nell’elenco nei termini prospettati al momento del deposito del ricorso, da cui l’inutilità di una eventuale pronuncia al riguardo. Al proposito, giova ricordare che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. n. 196 del 2009, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche ha una cadenza annuale, dovendo essere «operata annualmente dall’ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre», e che la ricognizione di ciascun anno ha effetto per l’intero anno successivo, come chiaramente si desume dalla stessa circostanza che l’elenco debba essere compilato «annualmente». In altre parole, ciascun elenco esplica i propri effetti solo rispetto all’anno a cui si riferisce. Ne deriva che, con il differimento al 1° gennaio 2012 dell'applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui all’art. 6 D.L. n. 78/2010, radicanti in origine l’interesse a ricorrere della Federazione, questo è venuto meno, posto che nessuna altra conseguenza pregiudizievole, per quale che consta dagli atti di causa, deriva dall’inclusione nell’elenco impugnato nel presente giudizio.

Il Collegio non può pertanto che dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse della Federazione Italiana Canoa e Kayak ad ottenere qualsivoglia pronunciamento in merito alla legittimità o meno dell’elenco l'elenco delle Amministrazioni pubbliche impugnato con il ricorso introduttivo e la conseguente improcedibilità di quest’ultimo, in tal senso annullando senza rinvio l’appellata sentenza n. 6197/2011 del TAR Lazio. Da ciò discende la concomitante improcedibilità dell’appello in esame.

Le spese dei due gradi di giudizio possono essere compensate avuto riguardo alla complessità delle valutazioni sottese alla formazione dell’elenco impugnato nonché al complessivo comportamento processuale delle parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo dichiara improcedibile, e, annullando senza rinvio la sentenza impugnata dichiara altresì improcedibile il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

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