CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3871/2018 Pubblicato il 22/06/2018 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3871/2018

Pubblicato il 22/06/2018

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale (…), proposto da A.S.D. OMISSIS e A.S.D. OMISSIS , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Rosario Valore e Angela Musumarra, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Rita Bruno in Roma, viale Giulio Cesare, n. 95;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Coni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Guarino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano, n. 82;

Federazione Italiana Atletica Leggera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Pennisi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, n. 27;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, n. 6123/2017, resa tra le parti, per l’annullamento del provvedimento n. 1014/14 con il quale venivano confermati i provvedimenti degli organi giudicanti sportivi - rigetto domanda di arbitrato, nonché per il risarcimento danni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Coni e della Federazione Italiana Atletica Leggera;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Rosario Valore, Fabio Pennisi e Giancarlo Guarino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza segnata in epigrafe il T.a.r., pronunciando sul ricorso proposto dalle odierne appellanti per l’annullamento del provvedimento prot. n. 1014 del 1° agosto 2014, con cui il TNAS (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport) ha confermato i provvedimenti emessi rispettivamente dalla CAF Commissione di Appello Federale e della Commissione Giudicante Nazionale, oltre che degli atti presupposti, ha declinato la propria giurisdizione in base ai seguenti argomenti:

- l’art. 12-ter dello Statuto del Coni non si limita a definire "lodo" la decisione assunta dal TNAS, ma prevede espressamente che la stessa, quale atto conclusivo di un arbitrato rituale, sia impugnabile, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, soltanto dinanzi alla Corte di appello per motivi di nullità ex art. 828 c.p.c.;

- l'individuazione di tale giudice non consente più di interpretare il procedimento come avente "le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale" ma concluso con un provvedimento amministrativo, come riteneva il risalente orientamento della giurisprudenza amministrativa formatosi precedentemente alla riforma statutaria del 2008;

- lo stesso Consiglio di Stato espressamente ha avallato il nuovo orientamento, ritenendo, a seguito della summenzionata riforma del 2008, non più attuale quanto da esso precedentemente statuito (Cons. St., Sez. V, n. 3983-2014).

2. Le appellanti sostengono che la controversia de qua apparterrebbe alla giurisdizione del giudice amministrativo in quanto “laddove i provvedimenti adottati dalle Federazioni Sportive o dal Coni abbiano incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo”.

3. La Sezione ritiene che il giudice amministrativo non abbia giurisdizione sulla controversia in esame, essendo incontestato che essa ha ad oggetto proprio un lodo arbitrale reso dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in conformità agli articoli 12 e 12-ter del suo Statuto CONI approvato il 26 febbraio 2008.

Tale norma di carattere interno, alla quale i tesserati e gli affiliati soggiacciono in virtù del tesseramento alla Federazione (nel caso di specie a norma dello Statuto e dell’art. 1 del Regolamento organico1), e la relativa previsione nello Statuto FIDAL hanno valore di clausola compromissoria, tanto è vero che proprio le ricorrenti hanno formulato domanda di arbitrato avanti al TNAS, senza eccepirne il difetto di giurisdizione.

L’art. 12-ter dello Statuto CONI applicabile ratione temporis stabiliva che “avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l’ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell’art. 828 del codice di procedura civile”.

Dalla natura di arbitrato rituale secondo diritto, e amministrato secondo il regolamento del TNAS, discende che l’impugnazione per nullità del lodo reso all’esito della procedura debba proporsi avanti al giudice ordinario, restando irrilevante che le appellanti abbiano proposto la domanda risarcitoria in via autonoma o dipendente, non potendo il giudice amministrativo pronunciarsi neppure incidentalmente sulla legittimità di un lodo arbitrale rituale secondo diritto, come quello rilevante in oggetto, da cui discenderebbe il danno prospettato.

In controversia analoga, peraltro, questa Sezione ha già affermato che non sussiste la giurisdizione amministrativa nelle controversie riguardanti "i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive", ai sensi del sopra citato art. 2, comma 1, lett. b), d.l. n. 220/2003, essendo invece competente la Corte d’Appello per i casi di nullità del lodo arbitrale (Consiglio di Stato, sez. V, n. 3983-2014).

4. L’appello deve essere pertanto respinte, mentre la peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

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