CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 6083/2006 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 6083/2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. (…), proposto da: - Curatela fallimentare A.C. OMISSIS s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Di Giandomenico ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in via Germanico n. 96 Roma;

contro

- la F.I.G.C. – Federazione italiana giuoco calcio, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Gallavotti e dall’avv. Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in via Panama n. 12, Roma;                                      

- la Lega nazionale dilettanti-Comitato interregionale, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

- A.S. OMISSIS calcio, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

per l’annullamento e/o la riforma

della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sezione III-ter, n. 1724/2005, concernente la mancata ammissione al campionato di calcio nazionale dilettanti.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata F.I.G.C.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza dell’11 luglio 2006, il consigliere Aldo SCOLA;

Udito, per la parte appellante, l’avv. Fausto Buccellato (per l’avv. Giovanni Di Giandomenico), e l’avv. Luigi Medugno;                                                                        

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

L’Associazione Calcio OMISSIS impugnava i provvedimenti del Consiglio direttivo del Comitato interregionale 8 agosto 2002, con cui era stata disposta la sua non ammissione al Campionato nazionale dilettanti, motivata con l’affermazione per cui “l’adempimento delle obbligazioni sportive deve essere garantito dal soggetto giuridicamente responsabile, cioè la società Ac OMISSIS s.r.l., nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal C.U. del 16.2002 di questo comitato”.

La delibera del Comitato direttivo interregionale, impugnata con i motivi aggiunti, era motivata:

- con riferimento al fatto che la società “AC OMISSIS s.r.l.” sarebbe stata priva di affiliazione alla F.I.G.C., essendo affiliata alla federazione la “AC OMISSIS s.p.a.”, retrocessa dal campionato di serie C2 al termine della stagione 2001/02;

- con le numerose violazioni delle prescrizioni contenute del C.U. n. 209 del 3.6.2002 dello stesso Comitato; la ricorrente non aveva, in particolare, depositato: 

a) la visura camerale attestante la vigenza all’attualità della società;

b) la specifica comunicazione, del presidente della Lega professionisti di serie “C”, attestante la situazione debitoria di natura sportiva relativa alle precedente stagioni;

c) la fideiussione bancaria con scadenza 31.12.2003 richiesta a garanzia dell’assolvimento delle pendenze debitorie sportive relative alle precedenti stagioni. A tal proposito non era stato ritenuto valido un bonifico di € 75,530.00, perché non effettuato dall’unica società affiliata alla Federazione italiana giuoco calcio, la “AC OMISSIS s.p.a.” ma da “Rubino Salvatore” per conto della “AC OMISSIS s.r.l.”, che non risultava affiliata alla F.I.G.C.; e perché non individuava le specifiche pendenze debitorie che avrebbe dovuto estinguere e/o garantire,  per cui doveva considerasi tamquam non esset.

Il ricorso, originariamente incardinato presso il T.a.r. Molise, veniva poi  riassunto presso il T.a.r. Lazio, a seguito dell’adesione della parte ricorrente al regolamento di competenza proposto dalle resistenti.

L’ordinanza cautelare n. 432/2002 del T.a.r. Molise, con cui era stata accolta l’istanza di tutela interinale, veniva riformata da questa sesta sezione del Consiglio di Stato.

Nel ricorso introduttivo si deducevano censure di eccesso di potere per illogicità, sviamento, travisamento, difetto di motivazione, violazione dei principi generali in materia di attività sportiva e dell’art. 1180, c.c..

Con motivi aggiunti si illustravano le precedenti censure in rapporto alle singole motivazioni del verbale del Consiglio direttivo interregionale, impugnandosi pure il successivo provvedimento di decadenza dall’affilizione alla Federazione.

Con scritti difensivi per l’udienza del 29.11.2004, la difesa della Curatela riepilogava le proprie argomentazioni.

La Federazione italiana giuoco calcio si costituiva in giudizio e, con memoria, rilevava l’inammissibilità (per vari profili) e l’infondatezza del gravame.

Il T.a.r. disattendeva l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ex art. 2, comma 1, ed art. 3, d.l. n. 220/2003 (conv. in legge 17 ottobre 2003 n. 280), sussistendo la giurisdizione esclusiva amministrativa su tutte le vicende (quali le controversie per l'ammissione ai campionati di calcio) non devolute alla giustizia civile né all'ambito esclusivo della giustizia sportiva (cfr. Cass. civ., sez. un., 23 marzo 2004 n. 5775), per il resto prescindendo  dall’esame delle altre eccezioni preliminari e rigettando nel merito il gravame.

La relativa sentenza veniva poi impugnata dalla Curatela soccombente, che riprospettava in sostanza le medesime doglianze già dedotte in prime cure, illustrandole poi anche con apposita memoria conclusiva.

La F.I.G.C. si costituiva in giudizio e resisteva all’appello con argomentazioni non dissimili da quelle esposte in prima istanza.

All’esito della nuova pubblica udienza di discussione (in occasione della quale il difensore della F.I.G.C. – presente, sebbene partecipante alla proclamata astensione degli avvocati alle udienze - depositava l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2003 n. 3279, asseritamente comprovante la tardività del ricorso introduttivo al T.a.r.) la vertenza passava in decisione, dopo essere stata reinserita nel ruolo (per la pregressa astensione di alcuni componenti il collegio giudicante in occasione della precedente udienza).

DIRITTO

L’appello è infondato e va respinto, esaminandosi e disattendendosi le reiterate doglianze d’appello nello stesso ordine logico correttamente seguito dai primi giudici (in tal modo potendosi tralasciare l’esame dell’eccezione preliminare d’irricevibilità, pur dedotta dalla Federazione resistente).

Il comportamento complessivo dell’A.C. OMISSIS non appare improntato alla necessaria diligenza.

In primo luogo, i dubbi della Federazione sulla reale identità del sodalizio richiedente l’iscrizione erano giustificati dal fatto che, accanto alla fallita “A.C. OMISSIS s.p.a.”, titolare del titolo sportivo (che poi si era trasformata in “A.C. OMISSIS s.r.l.”), è stata dimostrata dalla F.I.G.C. anche l’iscrizione nel registro delle imprese di OMISSIS della “Associazione calcio OMISSIS srl” (effettuata in data 14 agosto 1999), facente capo al medesimo amministratore.  

La particolarità della situazione societaria era quindi tale da rendere ancora più rilevante  il documento di vigenza della società per dissipare ogni dubbio in proposito.

In secondo luogo, la trasformazione sociale non era stata ritualmente comunicata alla Federazione con una specifica istanza di voltura del titolo sportivo dalla vecchia s.p.a. alla nuova s.r.l., poiché il fax del presidente del Collegio sindacale non costituiva un adempimento idoneo allo scopo in termini sia oggettivi che soggettivi, a prescindere dalla questione circa il suo effettivo pervenimento alla F.I.G.C. (il rapporto non risultava stampato sulla comunicazione ed il numero del destinatario non corrispondeva al numero della F.I.G.C.).  

E’ perciò irrilevante, in senso contrario, il fatto che al presidente del “A.C. OMISSIS srl” fosse stato rilasciato un tesserino (la cui data di emissione peraltro non risulta, o comunque non è visibile, nella indecifrabile fotocopia in atti).

Pertanto, la scheda anagrafica aggiornata al 25 giugno 2002 (all. 4, fascicolo di costituzione F.I.G.C.) dell'A.C. OMISSIS non poteva che riportare sotto il numero di matricola 795006 l’ “A.C. OMISSIS s.p.a.”.

Inoltre, anche dopo la trasformazione in s.r.l. (avvenuta in data 17 aprile 2002) la Società ha continuato ad utilizzare la denominazione di A.C. OMISSIS s.p.a., ingenerando così una comprensibile confusione.

In particolare, la nota del 10 luglio 2003 relativa all’iscrizione al campionato (all. 10, deposito 26 agosto 2002), risulta essere stata inviata dalla “A.C. OMISSIS s.p.a.”, senza alcuna avvertenza sul cambio di configurazione sociale.

La carta con l’acronimo “s.r.l.” veniva utilizzata per la prima volta nella comunicazione del 17 luglio 2002 alle Leghe e, poi, nella nota del 31 luglio 2002 alla Lega (all.ti 6 ed 8, ricorso introduttivo). 

Successivamente, però, il ricorso avverso la mancata iscrizione del 25 luglio 2002 (proposto a nome della “A.C. OMISSIS srl.”) veniva inoltrato utilizzando la carta intestata della “A.C. OMISSIS s.p.a.” (senza neanche sovrapporre il timbro di rettifica della forma giuridica della società). 

Della nuova denominazione sociale non vi è neppure traccia nella successiva comunicazione (sempre su carta intestata della “A.C. OMISSIS s.p.a.”) del 6 agosto 2002 alla F.I.G.C. relativa alla comunicazione del bonifico bancario (all. 11, ricorso introduttivo).

In definitiva, la mancata produzione della visura camerale attestante la vigenza della società ha impedito una chiarificazione della reale situazione. 

Sotto il profilo formale non vi è poi alcuna disposizione che contempli il principio della regolarizzazione della documentazione, essendo evidente in materia l’esigenza di garantire con assoluta certezza il necessario contemporaneo avvio dei campionati: per questo motivo i termini fissati dalla Federazione per l'espletamento degli adempimenti prescritti per l'iscrizione delle società sportive ai campionati di calcio sono sempre perentori.

A parte la circostanza che le cause della non iscrizione sono più di una, non si rinvengono elementi, neppure soltanto indiziari, per credere che la Federazione abbia tenuto un comportamento volutamente persecutorio o comunque ostile nei confronti della ricorrente. 

Anzi, il fatto che essa, accettando le diverse giustificazioni della ricorrente,  abbia progressivamente alleggerito la situazione delle passività, e quindi abbia diminuito le poste debitorie, dimostra proprio il contrario.

In ogni caso non poteva autorizzare alcuna regolarizzazione a termini scaduti.

Contrariamente a quanto prospetta la ricorrente, per far considerare legittimamente prestati i pagamenti di terzi sarebbe stata necessaria una esplicita disposizione delle N.O.I.F. (concernente, magari, l’ammissibilità della “delegatio solvendi", o della espromissione, ovvero della delegazione surrogatoria ad altri soggetti, di tali obbligazioni), che nella normativa federale non esiste.

In termini soggettivi si osserva poi che, nel comunicato ufficiale del Comitato interregionale 3 giugno 2002 n. 209, disciplinante l’iscrizione al campionato, si faceva esclusivo riferimento alle sole “Società aventi diritto”, il che restringeva, senz’altro, ai soli responsabili legali delle stesse l’assolvimento del complesso degli adempimenti a ciò necessari.

In termini giuridici, d’altro canto, l’iscrizione al campionato sportivo è un’ammissione in senso tecnico, al cui procedimento devono perciò applicarsi i principii generali in materia di ammissioni, per cui:

a) ogni soggetto deve rispettare strettamente le norme che disciplinano il procedimento, ovvero impugnarle; sotto il profilo procedimentale, una volta che la disciplina dell’iscrizione abbia preveduto il rilascio di una fideiussione a garanzia dei c.d. “debiti sportivi”, già deliberati o ancora da deliberare, per poter considerare valido l’adempimento doveva essere prestata la garanzia richiesta, e non altro; pertanto, del tutto correttamente era stata giudicata non valida la prestazione, in luogo della prescritta fideiussione, di un pagamento con bonifico bancario effettuato da un soggetto non meglio identificato e, comunque, privo di un qualunque riferimento da parte del versante alla ricorrente (solo successivamente  attivatasi, rivendicando la pertinenza dell’importo alla propria istanza);

b) gli adempimenti necessari per l’ammissione devono ordinariamente essere effettuati dai soggetti direttamente interessati, che sono i soli giuridicamente legittimati (come per quella ai concorsi pubblici, alle gare, agli avvisi per ottenere contributi, ecc.), poiché il pagamento effettuato da un terzo estraneo (al quale dovrà essere restituita la somma con gli interessi sul suo credito), dando luogo alla creazione di un ulteriore debito, implicherebbe l’aumento delle passività.

Nella specie è, quindi, del tutto irrilevante il richiamo all’art. 1180, c.c., la cui regola, posta nell’interesse del creditore, concerne specificamente una disciplina dei rapporti obbligatori tra privati, assolutamente estranea al procedimento in esame.

Quanto alla pretesa inutilità della richiesta della fideiussione, basterà qui ricordare che le condizioni ed i requisiti per l'ammissione a competizioni sportive e campionati sono stabiliti dalle Federazioni sportive nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e di vigilanza dello sport (cfr. C.d.S., VI, 16 settembre 1998 n. 1257; Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2000 n. 46): le  scelte di merito circa l’entità degli adempimenti concernenti le garanzie richieste alle Società calcistiche appaiono complessivamente esenti da palesi irragionevolezze od incongruità, tanto più che, in presenza della richiesta di una fideiussione, in nessun caso il Comitato poteva prescindere dal rispetto delle sue stesse regole procedimentali.

In rapporto poi al preteso difetto ed all’illogicità sostanziale della motivazione dell’esclusione, si osserva che il provvedimento, invece, appare congruamente ancorato allo sviluppo dell’istruttoria e ad un’obiettiva valutazione dei comportamenti della Società.

In effetti, l’A.C. OMISSIS s.p.a. (poi s.r.l.) era direttamente soggetta all’adempimento in questione, proprio perché era retrocessa in esito al campionato di C2 del 2001/2002.

Inoltre, se le inderogabili regole per l’iscrizione imponevano a tutte le Società la produzione di una certificazione sulla situazione debitoria, tale adempimento era proceduralmente insostituibile.

Il rigetto dell’impugnazione concernente l’esclusione dal Campionato implica, correlativamente, il rigetto di quella relativa alla decadenza dell’affiliazione che, peraltro, costituiva un atto dovuto direttamente consequenziale alla non ammissione e, ai sensi dell’art. 110, N.O.I.F., comportante il contestuale svincolo del parco calciatori (nel cui peculiare interesse la norma è stata posta).

L’appello va, conclusivamente, respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre possono compensarsi per giusti motivi le spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite, tenuto anche conto delle peculiarità della vertenza e del loro reciproco impegno difensivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta):

- respinge l’appello;

- compensa tutte le spese del giudizio di secondo grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell’11 luglio 2006, con l'intervento dei signori magistrati:

Giorgio GIOVANNINI                    Presidente

Lanfranco BALUCANI                     Consigliere

Domenico  CAFINI                          Consigliere

Aldo   SCOLA                         Consigliere rel. est.

Francesco CARINGELLA                          Consigliere

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