CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 5081/2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 5081/2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. (…) proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Celani e Tommaso Marchese ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma viale Parioli n. 180;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Medugno e dall’avv. Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Panama n. 12;
e nei confronti di
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Guido Valori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma viale delle Milizie n. 106;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III ter n. 2801/2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 giugno 2007 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Uditi gli avv.ti Marchese, Valori e Medugno;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
OMISSIS, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, impugnava la decisione n. 24 gennaio 2002, n. 20 con la quale la Commissione d’appello federale aveva rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso la delibera della Commissione disciplinare avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione sportiva della sospensione dell’attività agonistica per quattro mesi, nonché della multa di 50.000 euro e della misura dei controlli senza preavviso per la durata di quattro mesi.
Il ricorso veniva dichiarato irricevibile dal Primo Giudice.
Avverso tale decisione ha proposto appello l’originario ricorrente lamentandone l’erroneità e chiedendone l’integrale riforma.
Resistono la F.I.G.C. ed il C.O.N.I.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive posizioni e l’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 19 giugno 2007.
DIRITTO
L’infondatezza dell’appello esime il Collegio dall’approfondimento delle eccezioni preliminari svolte dalle parti resistenti.
Il Tribunale di prime cure ha correttamente dichiarato irricevibile il ricorso originario perché proposto il 18 novembre 2002, ben oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nell’apposito Albo del Comunicato Ufficiale n. 21 C del 9 febbraio 2002.
Le norme organizzative interne della F.I.G.C. – N.O.I.F. all’art. 13, n. 1 stabiliscono che “le decisioni adottate dagli organi e dagli Enti operanti nell’ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi”.
Il n. 2 del predetto articolo stabilisce, inoltre, che “Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi Comunicati Ufficiali” e che, salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, “la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza”.
Tale essendo la normativa applicabile al caso di specie, che non prevede alcuna notifica individuale per la comunicazione della decisione della Commissione di Appello Federale, del tutto correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato tardivo il ricorso.
In particolare, risulta che la decisione riguardante l’appellante è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21/C dell’8 febbraio 2002 ed è stato comunicata il 25 seguente al domicilio eletto presso il difensore.
Tale specifica normativa federale, mai impugnata dall’appellante, non poteva che condurre alla statuizione di tardività del ricorso di prime cure (Conf. Cons. Stato sez. VI, n. 1163/1999).
Si aggiunga che, nella specie, la conoscenza del dispositivo consentiva di percepire appieno la portata della lesione; portata vieppiù evidenziata dalla concreta attuazione della misura sospensiva. Soccorre quindi il condivisibile orientamento pretorio secondo cui la conoscenza della motivazione integrale rileva ai soli fini della proposizione di motivi aggiunti e non ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnativa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio possono essere compensate, ricorrendo al riguardo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Francesco Caringella Consigliere Est.