CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7288/2010 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7288/2010

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Polisportiva OMISSIS S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Abbamonte, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio-F.I.G.C., rappresentato e difeso dagli avv. Mario Gallavotti, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso Mario Gallavotti in Roma, via Po N.9;

nei confronti di

C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano; Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 06081/2005, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE AL TORNEO DI CALCIO PROFESSIONISTICO DI SERIE C2.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2010 il Consigliere Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli Avvocati Tedeschini, Medugno e l'Avv. dello Stato Pisana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposta dalla Polisportiva OMISSIS s.r.l. avverso la sentenza del T.a.r. Lazio di estremi indicati in epigrafe.

La sentenza di primo grado ha sostanzialmente confermato il lodo n. 1110 del 26 luglio 2005, emesso dal collegio all’uopo nominato dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, attraverso il quale è stata respinta sia la domanda avanzata dalla odierna ricorrente al fine di ottenere l’ammissione al torneo di calcio professionistico di serie C”, sia le ulteriori domande tese ad ottenere l’annullamento: a) delle determinazioni contenute nella delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 15.7.2005, negatorie dell’autorizzazione al campionato di serie C2 della società ricorrente, unitamente ai pareri resi su tale argomento da CO.VI.SOC e Co.A.VI. SOC.; b) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e consequenziale – ivi comprese le norme N.O.I.F. citate negli atti di cui alla lettera a) – comunque lesive degli interessi dei ricorrenti.

2. L’infondatezza nel merito dell’appello consente di prescindere dalle eccezioni di improcedibilità per sopravvenuta difetto di interesse sollevate dalle parti appellate.

Il ricorso non merita accoglimento in quanto nel termine perentorio all’uopo stabilito nel Comunicato Ufficiale n 189/A delle Federazione non risulta intervenuto il prescritto pagamento dei debiti previdenziali e fiscali scaduti alla data del 15.3.2005.

Risulta, infatti, che le istanze di rateazione presentate dalla società non sono state definite positivamente nei termini suddetti. In particolare, l’istanza di rateazione presentata all’indirizzo dell’ENPALS, è stata accolta solo in data 4/8/2005, ossia in epoca posteriore alla scadenza anche del termine di proroga al 12.7.2005 accordato per altre società dalla COAVISOC.

Del resto, la lettera e la ratio delle prescrizioni federali, volte all’acquisizione di tempestiva certezza in ordine all’affidabilità economica e patrimoniale delle società ai fini della garanzia del regolare svolgimento dei campionati, impediscono di dare ingresso alla dedotta equiparazione tra accoglimento dell’istanza di rateazione e pendenza della relativa procedura, e tanto con particolare riferimento al caso di specie, nel quale le istanze sono state presentate in prossimità della suddetta scadenza del 30.6.2005.

In definitiva, risulta certo che nei termini rilevati, la società appellante non era in regola con il requisito dell’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.

3. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Luciano Barra Caracciolo, Consigliere

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
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