CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7633/2010 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7633/2010
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Calcio OMISSIS S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Ruggero Stincardini, con domicilio eletto presso Raffaele De Stefano in Roma, via Postumia N.1;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio-Figc, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Gallavotti, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso Mario Gallavotti in Roma, via Po N.9; Lega Professionisti Serie C, rappresentata e difesa dagli avv. Bruno Biscotto, Lucia Scognamiglio, con domicilio eletto presso Bruno Biscotto in Roma, via Pisanelli, 40;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 06174/2005, resa tra le parti, concernente LIQUIDAZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO ED ATTRIBUZIONE TITOLO SPORTIVO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione resa in udienza con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2010 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Stincardini e Medugno.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza impugnata il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società odierna appellante avverso il lodo pronunciato a definizione della procedura arbitrale avviata, innanzi alla Camera per la Conciliazione e arbitrato per lo Sport, in relazione a controversia insorta con la F.I.G.C., riguardante la mancata attribuzione del titolo sportivo della Calcio OMISSIS S.p.a., dichiarata fallita.
Nel dettaglio, il primo giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado sul rilievo della natura “arbitrale” della contestata decisione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, oltre che, in via gradata, rimarcando la mancata evocazione in giudizio della Camera arbitrale o del Collegio arbitrale.
Passando comunque ad esaminare il merito della vicenda, il primo giudice ha ritenuto il ricorso in ogni caso infondato sostenendo:
- la condivisibilità di quanto osservato nel parere vincolante della Co.Vi.So.C. in data 4 luglio 2005, al quale si è conformata la decisione federale (di cui al C.U. n. 3/A del 5/7/05), secondo cui la società ricorrente non ha comprovato l’avvenuto soddisfacimento di tutti i debiti sportivi della società fallita, l’impegno del legale rappresentante della Calcio OMISSIS S.r.l. a soddisfare eventuali ulteriori debiti della Calcio OMISSIS S.p.a., ed il possesso di un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il regolare svolgimento del campionato di competenza;
- l’infondatezza dell’assunto, sostenuto in primo grado dalla società ricorrente, in forza del quale il trasferimento di azienda comporta, di per sé, anche la cessione del titolo sportivo, asseritamente rientrante nel complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 2555 c.c.;
- l’afferenza del titolo sportivo allo status del soggetto affiliato, rilevante all’interno dell’organizzazione sportiva, sì che esso esiste solamente nella misura in cui è riconosciuto dalla F.I.G.C.
Avverso la sentenza è insorta la Calcio OMISSIS S.r.l. sostenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.
All’udienza del 12 ottobre 2010 la società ricorrente ha formalizzato rinuncia al ricorso, di cui il Collegio prende atto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere