CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 2958/2018 Pubblicato il 17/05/2018 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 2958/2018

 

Pubblicato il 17/05/2018

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale (…), proposto da:  OMISSIS  Calcio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Gabriele Cacciotti in Roma, via del Mascherino, 72;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Collegio di Garanzia dello Sport, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Panama, 58;

nei confronti

Vicenza Calcio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I TER n. 04763/2017, resa tra le parti, concernente esclusione dal Campionato di Serie B – Stagione sportiva 2014/2015.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale proposto dal CONI;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Cesare Di Cintio, Luigi Medugno ed Alberto Angeletti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, la società OMISSIS  Calcio s.p.a. impugnava la decisione n. 26, emessa dal Collegio di Garanzia per lo Sport del CONI il 28 agosto 2014 – con la quale era stato respinto il ricorso della squadra calcistica avverso la delibera FIGC del 18 agosto 2014 (C.U. n. 56/A) – nonché la delibera del Consiglio Federale della FIGC del 18 agosto 2014, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 56/A, con la quale il Consiglio, dando esecuzione all'ordinanza collegiale n. 24 emessa medio tempore dal Collegio di Garanzia dello Sport il 4 agosto 2014, aveva riportato l'organico del campionato di Serie B 2014/2015 a ventidue squadre.

Tal ultima delibera veniva impugnata nella parte in cui reintegrava l'organico mediante la procedura di ripescaggio, già prevista con il C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014.

La ricorrente chiedeva inoltre il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza dell’illegittima esclusione dal Campionato di Serie B (stagione sportiva 2014/2015).

Con ricorso al Collegio di Garanzia del CONI (iscritto al n. 23/2014 R.G.), la società aveva impugnato la delibera del Consiglio Federale del 27 maggio 2014, pubblicata con C.U. n.

170/A di pari data, chiedendone l'annullamento nella parte in cui aveva previsto la riduzione dell'organico delle squadre del campionato di Serie B in numero inferiore a 22, a decorrere dalla stagione sportiva 2014/2015; nel frattempo aveva comunque presentato domanda di ripescaggio per essere ammessa al campionato di serie B, secondo quanto previsto dal C.U. n. 171/A, che aveva fissato il termine del 28 luglio 2014 per presentare le relative domande.

Con delibera del 1° agosto 2014, pubblicata con C.U. n. 39/A, il Consiglio Federale aveva però dichiarato inammissibile ed improcedibile la domanda di ripescaggio, decisione subito impugnata dalla OMISSIS  Calcio s.p.a. per erronea applicazione dei criteri enunciati nel predetto C.U. n. 171/A.

All'udienza dell'11 agosto 2014, all’esito della discussione dei ricorsi nn. 23/2014 e 25/2014, il Collegio di Garanzia adottava l'ordinanza collegiale n. 24/2014, con la quale – in accoglimento dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente – ordinava alla FIGC di integrare l'organico delle squadre ammesse al Campionato di serie B al numero di 22, secondo i principi indicati dallo stesso Collegio.

Con la delibera del 18 agosto il Consiglio Federale reintegrava quindi l'organico a ventidue squadre, a tal fine applicando “tutti i criteri e le procedure previsti dal C. U. n. 171/A del 27 maggio 2014”.

Il successivo 20 agosto 2014 la OMISSIS  Calcio s.p.a. impugnava detta delibera, chiedendone l'annullamento nella parte in cui fissava i criteri per il completamento dell'organico rinviando anche alle procedure di cui al C.U. n. 171/A.

Il Collegio di Garanzia adito respingeva però – nel merito – il ricorso, con decisione n. 26/2014.

A sostegno del ricorso giurisdizionale venivano formulate le seguenti censure:

1. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione: il divieto di ricorrere alla procedura di ripescaggio.

Nell'estate 2014, a seguito della mancata iscrizione al campionato di Serie B del Siena Calcio, l'organico della categoria risultava ridotto a ventuno squadre; a maggio dello stesso anno il Consiglio Federale (C.U. n. 170/A) aveva deliberato che “in caso di vacanza di organico nel campionato di serie B 2014/2015, determinatosi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze nazionali per l'ammissione al predetto campionato, non si procederà ad integrazione di organico, salvo che le non ammissioni determinino un organico complessivo inferiore a20 squadre”.

Nella stessa data il Consiglio Federale (C.U. n. 171/A) aveva fissato modalità e criteri per la procedura di integrazione dell'organico ed aveva anche approvato (C.U. n. 163/A) la norma transitoria relativa all'art. 50 delle Norme organizzative interne della FIGC (cd. N.O.I.F.), secondo cui “le modifiche dell'ordinamento dei campionati nonché i criteri di promozione e retrocessione deliberati entro il 30.9.2014 andranno in vigore nella stagione sportiva 2015/2016”.

Il 28 luglio 2014 il OMISSIS  Calcio aveva quindi presentato ricorso avverso la delibera del Consiglio Federale C.U. n. 170/A nella parte in cui statuiva la sua entrata in vigore nella stagione immediatamente successiva 2014/2015, sul presupposto che l'art. 50 N.O.I.F. prevedeva invece l'entrata in vigore della delibera solo a decorrere dalla stagione successiva e che l'art. 49 N.O.I.F., rimasto immutato, prevedeva un organico per il campionato di Serie B a ventidue squadre (e non ad un numero inferiore). La ricorrente aveva chiesto, pertanto, che si procedesse all’integrazione dell'organico a ventidue squadre mediante scorrimento di classifica, con l’ammissione del OMISSIS  in quanto perdente i playout di fine campionato.

Secondo la ricorrente, con la decisione n. 24 dell’11 agosto 2014 il Collegio di Garanzia aveva stabilito che la FIGC dovesse integrare l'organico a ventidue squadre, non potendosi a suo avviso applicare, a tal fine, il C.U. 171/A, che prevedeva i criteri per il ripescaggio (solamente) a fronte di un numero di squadre inferiore a venti.

Con il C.U. n. 56/A del 18 agosto 2014 il Consiglio Federale aveva invece disposto un nuovo ripescaggio, da effettuarsi secondo le procedure già previste nel precedente C.U. n. 171/A (richiamato per relationem).

Il ricorso al ripescaggio per ovviare al vuoto di organico costituiva pertanto violazione dei precetti indicati nella precedente decisione del Collegio di Garanzia, che aveva precisato che nel caso specifico non si dovesse dare luogo ad un ripescaggio.

2) Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione: violazione dei principi esposti dalla ordinanza n. 24 (decisione n. 35).

Il Collegio di Garanzia con l'ordinanza n. 24/2014 aveva disposto l'integrazione dell'organico a ventidue squadre, dando mandato alla FIGC perché provvedesse in tal senso “sulla base dei principi esposti in motivazione” tra cui, ad avviso della ricorrente, quello di adottare una procedura diversa dal ripescaggio.

L'Alta Corte aveva inoltre affermato che il C.U. n. 163/A aveva introdotto la norma transitoria dell'art. 50 N.O.I.F. che prevedeva l'entrata in vigore “delle modifiche dell'ordinamento dei campionati nonché i criteri di promozione e retrocessione [...] nella stagione sportiva 2015/2016”, mentre l'art. 49 N.O.I.F., che prevedeva un organico per la serie B di ventidue squadre, non era stato modificato e doveva quindi trovare applicazione anche al caso in esame.

Nel rispetto dei citati principi, la F.I.G.C. avrebbe dovuto integrare l'organico tenendo in considerazione il fatto che ogni delibera destinata a modificare l'organico dei campionati non potesse che entrare in vigore nella stagione 2015/2016 e non in quella ormai già in corso (2014 / 2015).

Con la delibera del 18 agosto 2014 (C.U. n. 56/A) il Consiglio Federale aveva invece introdotto una nuova procedura di integrazione dell'organico destinata a trovare immediata applicazione, così violando la norma transitoria del citato art. 50 N.O.I.F..

La FIGC, nel riportare l'organico di Serie B a ventidue squadre come disposto dall'Alta Corte, non avrebbe potuto farlo con una delibera destinata a modificare l'ordinamento del campionato rispetto alle previsioni dell'art. 49 N.O.I.F. (che faceva riferimento solo alla classifica per il completamento dell’organico), poiché tale delibera avrebbe trovato applicazione solo a decorrere dalla stagione 2015/2016.

Se dunque con la decisione n. 35 il Collegio di Garanzia aveva indicato alla FIGC di procedere ad integrare l'organico di Serie B rispettando i principi fissati dal giudicante e se la medesima FIGC doveva completare l'organico rispettando gli artt. 49 e 50 (norma transitoria) N.O.I.F., quest’ultima non avrebbe dovuto far altro che riferirsi all'ultima classifica, promuovendo quindi in Serie B la squadra prima esclusa all'esito dei playout, ossia la OMISSIS  Calcio s.p.a..

3.Violazione del principio di legalità: arbitrarietà e non discrezionalità, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

La FIGC non poteva certo ritenersi esonerata dall'osservanza delle regole federali e, quindi, dal rispetto dello Statuto, delle N.O.I.F., del Codice di giustizia sportiva e dei regolamenti; quindi, nell’individuare le modalità di integrazione dell'organico a ventidue squadre, avrebbe dovuto applicare gli artt. 49 e 50 N.O.I.F., anziché adottare una delibera che entrasse in vigore con effetto immediato – così violando l'art. 50 norma transitoria N.O.I.F. – e che prevedesse criteri per la formazione dell'organico diversi dalla classifica (in tal modo violando l'art. 49 N.O.I.F.).

4. Illegittimità della condizione preclusiva di cui al CU n. 171/A e CU n. 56/A.

Il CU n. 56/A, nel richiamare i criteri già enunciati nel CU n. 171/A, aveva ripreso le cause preclusive al ripescaggio in esso elencate tra cui il punto D4 secondo cui “le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse scontate nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014 nonché le società che al momento della decisione sui ripescaggi abbiano subito sanzione per illecito e/o violazione del divieto di scommesse da scontarsi nella stagione 2014/2015 saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno escluse dal ripescaggio”.

Dopo la pubblicazione della delibera del Consiglio Federale che aveva disposto il reintegro dell'organico (CU n. 56/A), la OMISSIS  Calcio s.p.a. aveva partecipato alle selezioni e ne era stata esclusa, ricorrendo nel suo caso la condizione preclusiva di cui al punto D4.

Tale causa di esclusione, però, non avrebbe potuto essere applicata nella fattispecie, in quanto la responsabilità della società per illecito sportivo era stata affermata solo in via oggettiva o presunta, e non in via diretta per il compimento di atti diretti ad alterare le competizioni.

5. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Il ricorso all'integrazione dell'organico mediante reintegro della squadra prima esclusa sulla scorta della classifica trovava altresì conferma in alcuni precedenti, risolti dalla FIGC proprio in questi termini, come accaduto all'inizio della stagione sportiva 2012/2013, quando, a seguito dell’esclusione dal campionato di serie B del Lecce Calcio, era stato ammesso il Vicenza Calcio s.p.a. (C.U. n. 49/A), sulla base dell'ultima classifica finale del Campionato di Serie B 2011/2012, che aveva visto retrocessa all'esito dei playout la società Vicenza Calcio s.p.a., senza fare ricorso al ripescaggio.

Si costituivano il CONI e la FIGC, il primo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed entrambi chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato.

Con sentenza 20 aprile 2017, n. 4763, il Tribunale amministrativo del Lazio, sul presupposto che il campionato di Serie B al quale la ricorrente non era stata ammessa era ormai stato disputato, dichiarava improcedibile la domanda di annullamento degli atti impugnati; quanto invece alla domanda di risarcimento del danno, la respingeva ritenendo non illegittimi i criteri individuati dalla FIGC per l’avanzamento e la sostituzione delle squadre dei vari gironi, che avevano determinato l’esclusione della ricorrente.

Avverso tale decisione quest’ultima interponeva appello, articolato nei seguenti motivi di impugnazione, sostanzialmente riproduttivi – con l’eccezione del primo – delle questioni dedotte nel precedente grado di giudizio:

1) Sulla improcedibilità della domanda di annullamento - eccesso di potere - violazione di legge;

2) Sul potere discrezionale della FIGC - Violazione e falsa applicazione delle norme sportive - eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta;

3) Sul divieto di ripescaggio: travisamento dei fatti - illogicità della motivazione;

4) Sull’attività di scelta della Federazione - eccesso di potere per travisamento dei fatti - illogicità della motivazione;

5) Sulla preclusione per illecito sportivo prevista: eccesso di potere - violazione di legge;

6) Sul mancato richiamo al criterio dello scorrimento di classifica già utilizzato dalla FIGC in casi analoghi: eccesso di potere per disparità di trattamento - travisamento dei fatti.

Rinnovava inoltre la richiesta di risarcimento danni, analiticamente indicandone i profili.

Si costituiva in giudizio la FIGC, chiedendo che l’appello fosse dichiarato inammissibile e/o improcedibile, ovvero venisse comunque respinto, poiché infondato nel merito.

A sua volta il CONI proponeva appello incidentale, ribadendo gli argomenti già sollevati innanzi al primo giudice circa il proprio difetto di legittimazione passiva nella vicenda per cui è causa.

Successivamente le parti ulteriormente precisavano le proprie rispettive tesi difensive ed all’udienza del 10 maggio 2018, dopo la rituale discussione, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di gravame, la OMISSIS  Calcio s.p.a. contesta la decisione di prime cure di dichiarare il venir meno del suo interesse all’annullamento degli atti impugnati, in ragione dell’essersi ormai concluso il Campionato di calcio 2014/2015: deduce infatti di avere comunque interesse a che il Collegio si pronunci sulla domanda di annullamento, per quanto detto interesse sia strumentale alla domanda risarcitoria: la prima domanda, pur non potendo valere come un’azione costitutiva di annullamento, dovrebbe pur tuttavia considerarsi un’azione dichiarativa di accertamento dell’illegittimità dell’atto, che la parte potrebbe aver interesse far valer anche in un diverso ed autonomo giudizio di risarcimento.

La censura è infondata.

Invero, va rilevato – da un lato – che la dedotta illegittimità dei provvedimenti originariamente impugnati ha comunque formato oggetto di accertamento – seppur in via incidentale – da parte del primo giudice, proprio ai fini di valutare la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente; domanda che peraltro – in ragione del principio del ne bis in idem – non potrebbe più essere riproposta in giustizia, una volta che sulla stessa si venisse a formare, tra le parti in causa, un giudicato nel merito (indifferentemente di accoglimento o rigetto).

Dall’altro, va ribadito che – una volta conclusosi il Campionato della stagione calcistica – nessun effettivo e qualificato interesse permane in capo alla ricorrente per l’annullamento degli atti che avevano determinato l’organico di quel campionato: del resto, questo non è un presupposto indefettibile dell’eventuale risarcimenti dei danni per equivalente (art. 34, comma 3 Cod. proc. amm.).

Con il secondo motivo l’appellante OMISSIS  Calcio s.p.a. invece deduce che, avendo a suo tempo la FIGC deliberato di procedere a ripescaggio (solo) per reintegrare l’organico di Campionato entro il tetto di venti squadre, tale meccanismo di integrazione non avrebbe potuto essere applicato anche alla diversa situazione – venutasi a creare per effetto dell’ordinanza cautelare n. 24/2014 del Collegio di Garanzia – in cui l’organico da integrare era eccedente le venti unità.

Per l’appellante, una volta posto il limite delle venti squadre, la Federazione aveva ormai esaurito il proprio potere regolatorio, scegliendo di non adottare il ripescaggio per integrare l’organico da venti a ventidue squadre: per l’effetto, il criterio del ripescaggio non avrebbe potuto essere applicato al caso ora controverso per difformità di presupposti (“avrebbe infatti dovuto farlo, a tutto concedere, a maggio, quando ha deciso per il ripescaggio al disotto del numero di venti squadre”), e si poteva soltanto procedere – per esclusione – ad uno scorrimento della graduatoria.

In ogni caso, prosegue l’appellante OMISSIS  Calcio s.p.a., la decisione del primo giudice di riconoscere la correttezza dell’operato della Federazione non è adeguatamente motivata.

Per quanto qui rileva, questo motivo di appello va letto in correlazione con il successivo (il terzo, ripropositivo delle argomentazioni già esposte nel secondo motivo di ricorso introduttivo), con cui OMISSIS  Calcio s.p.a. contesta che il provvedimento del Collegio di Garanzia n. 24/2014 contenesse in realtà un divieto di ricorrere al ripescaggio, laddove vi si legge che “la necessità di procedere all’integrazione sino a ventidue squadre e l’impossibilità di applicare il cosiddetto criterio del ripescaggio previsto esclusivamente ove l’organico sia inferiore a venti squadre determina una palese lacuna nell’ordinamento che il legislatore federale non ha colmato”.

In realtà, ad un complessivo esame dell’atto risulta che, il Collegio di Garanzia non pone un divieto di utilizzare il criterio del ripescaggio, ma solo dà atto di come – allo stato degli atti – non vi fosse una disciplina specifica della fattispecie venutasi a creare, l’unica ipotesi in quel momento espressamente disciplinata essendo quella della reintegrazione sino a venti squadre (di cui alla determina CU n. 171/A, il cui tetto massimo di applicazione non consentiva di estenderne la portata anche alla vicenda controversa).

Ciò non implica però, come assume l’appellante, che la Federazione, chiamata comunque ad adottare (in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Collegio di Garanzia) un nuovo provvedimento con cui risolvere la situazione contingente venutasi a creare, non potesse fare riferimento al medesimo criterio di integrazione, già solo per evidenti ragioni di uniformità (ed omogeneità) di disciplina.

Invero, l’ordinanza cautelare n. 24/2014, lungi dall’imporre i limiti ed i divieti ipotizzati dall’appellante, così concludeva: “il Collegio ritiene che, nei limiti di cui in motivazione, la FIGC debba procedere all’integrazione del nuovo organico alla stregua dei criteri e principi che riterrà di determinare”.

E’ dunque chiaro che il Collegio di Garanzia non è entrato nel merito dei criteri per l’integrazione dell’organico; solo si è limitato a prendere atto che, una volta riconosciuto in ventidue il numero delle squadre partecipanti al Campionato 2014/2015 di Serie B, i criteri già fissati dal C.U. n. 171/A non potevano essere automaticamente applicati anche per l’integrazione delle ultime due squadre, essendo questo stabiliti per la sola ipotesi di integrazione ove l’organico risultasse a venti squadre.

Dunque, in ottemperanza a questa decisione la FIGC avrebbe dovuto procedere ex novo all’integrazione dell’organico “alla stregua dei criteri e principi che riterrà di determinare”, nessuno escluso. Non vale dunque assumere che la medesima ordinanza vieti un’ulteriore applicazione del criterio del ripescaggio: la stessa solo prende atto nell’impossibilità di disciplinare direttamente la fattispecie applicando de plano il C.U. n. 171/A, ma non giunge a dichiarare i criteri ivi previsti (il ripescaggio, appunto) incompatibili con la reintegrazione delle squadre di calcio oltre la ventesima del Campionato.

Del resto, risponde a logica, ed è funzionale ad esigenze di omogeneità, l’utilizzazione del medesimo criterio già utilizzato per le altre integrazioni di squadre del Campionato. Invece la soluzione prospettata dall’appellante verrebbe a far convivere in un medesimo contesto criteri di selezione affatto diversi e disomogenei, senza che una tale incoerenza risulti giustificata da obiettive difformità delle fattispecie da disciplinare.

Neppure è pertinente il richiamo all’art. 49 N.O.I.F. in relazione ai criteri da applicare per la reintegrazione delle squadre del Campionato 2014/2015. Infatti tale disposizione era stata richiamata dal Collegio di Garanzia nella propria ordinanza cautelare al solo e limitato fine di ribadire che il numero delle squadre partecipanti al Campionato di serie B non era stato modificato da alcun provvedimento, dovendo perciò ritenersi invariato a ventidue.

In ogni caso, è condivisibile il rilievo dell’appellante incidentale CONI, per cui – testualmente – “proprio l’art. 49 N.O.I.F. esclude che una società retrocessa al termine della stagione sportiva, quale certamente è il OMISSIS  perdente i play-out di Serie B s.s. 2013/2014 con il Varese, possa aspirare a riaccedere alla serie superiore nel corso della stagione successiva”.

Invero, la previsione non contempla l’eventualità che in casi del genere si possa ricorrere allo scorrimento della classifica.

Entrambi i motivi di appello vanno quindi respinti.

Con il quarto motivo di appello, OMISSIS  Calcio s.p.a. deduce l’inosservanza delle norme sportive in tema di ordinamento dei campionati e delle eventuali modifiche, in particolare degli artt. 26 (Elezione e composizione del Consiglio federale) e 27 (Funzioni del Consiglio federale) dello Statuto FIGC che prevedono, per le delibere attinenti l’ordinamento dei campionati, particolari modalità e criteri di approvazione (in particolare: art. 27, comma 3, lett. d).

La società appellante contesta le conclusioni sia del Collegio di Garanzia del CONI sia del primo giudice, per le quali l’inosservanza degli articoli dello Statuto federale sarebbero giustificate dal fatto che la Federazione ha integrato l’organico in esecuzione di un ordine giudiziale; quindi in via straordinaria ed eccezionale. Per OMISSIS  Calcio, invece, non vi è una evenienza straordinaria, la necessità di colmare il vuoto di organico essendo stata determinata da una scelta programmatica della FIGC, in deroga all’art. 49 N.O.I.F., che prevede un organico per la Serie B a ventidue squadre.

Anche questo motivo di impugnazione è infondato.

L’appellata sentenza aveva ben chiarito che la delibera C.U. n. 56/A (con cui venivano in parte estesi alla reintegrazione i criteri di reintegrazione già previsti dal C.U. n. 171/A) non aveva introdotto una disciplina innovativa dell’ordinamento del Campionato – per tale, subordinata al rispetto delle procedure richiamate dalla ricorrente – ma aveva invece reintegrato l’organico fino al numero di ventidue squadre, così come previsto dall’art. 49 N.O.I.F..

Ciò avveniva “nel rispetto di quanto statuito dal Collegio di garanzia con l’ordinanza n. 24/2014, senza in alcun modo disattendere i criteri di retrocessione e promozione che avevano già trovato applicazione, essendosi resa successivamente necessaria l’integrazione a fronte dell’esclusione di alcune squadre che avrebbero dovuto essere, conseguentemente, sostituite”.

La considerazione dell’appellata sentenza è condivisibile. I criteri di promozione e retrocessione previsti dall’art. 49 N.O.I.F. si riferiscono a ordinarie ipotesi di promozione alla Serie maggiore e retrocessione alla Serie inferiore delle società calcistiche che hanno acquisito sul campo il relativo titolo: ma per contro nulla dispongono per la diversa fattispecie – quella ora in esame – in cui, a seguito di vacanze determinatasi per mancato rilascio della licenza a una squadra avente titolo alla promozione, si renda necessario procedere all’integrazione dell’organico.

Nel caso su cui si verte, infatti, la vacanza da colmare non era dipesa da un’esclusione della società avente diritto per ragioni disciplinari, bensì da ragioni amministrative relative alla concessione della licenza nazionale per l’ammissione al Campionato della stagione 2014/2015.

Con il quinto motivo di appello la OMISSIS  Calcio s.p.a. lamenta di essere stata illegittimamente esclusa dal ripescaggio a causa di una preclusione prevista nel C.U. n. 56/A per le società che avevano subito sanzioni per illecito sportivo e/o violazione del divieto di scommesse nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014.

L’appellante riconosce sì di essere stata sanzionata, nella stagione 2012/2013, ma solo a titolo di responsabilità oggettiva, a causa di alcuni illeciti posti in essere da propri tesserati: contesta quindi il criterio prescelto dalla FIGC, atteso che “la norma non farebbe distinzione sul tipo di responsabilità addebitata al club, se diretta, presuntiva o oggettiva, per quanto il coinvolgimento della società in una situazione illecita sia ben diverso a seconda che la stessa abbia avuto un ruolo attivo o meno nella vicenda”.

L’appellata sentenza, nel limitarsi ad evidenziare la correttezza dell’operato della Federazione – atteso che la disposizione in esame non distingueva tra tipologie di responsabilità – avrebbe in realtà ignorato le argomentazioni svolte dalla società nel ricorso di primo grado, con le quali era stata suggerita una diversa applicazione della preclusione (anche in prospettiva di quanto ritenuto dalla giurisprudenza in materia di moralità professionale nelle gare di appalti pubblici: art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, ora art. 80 d.lgs n. 50 del 2016). Ciò in quanto la OMISSIS  Calcio sarebbe stata forse l’unica società ad aver provato giudizialmente di combattere il fenomeno delle scommesse, arrivando a denunciare una propria gara.

Il motivo è inammissibile: con esso l’appellante chiede, sostanzialmente, al giudice di sindacare il merito di tale criterio, per di più alla luce di vicende estranee al giudizio (i procedimenti disciplinari presupposti alla sua esclusione, al dichiarato fine di sindacare ex novo – al di fuori delle giuste sedi – l’effettivo livello di responsabilità attribuibile alla società e, dunque, la maggiore o minor meritevolezza della sua esclusione).

A ciò si aggiunga che, come deduce la FIGC, la previsione escludente già era presente nel C.U. n. 171/A, che avrebbe, dunque, inibito ab origine il ripescaggio della squadra anche se non vi fosse stato il blocco (poi ritenuto illegittimo) dei ripescaggi sino a venti squadre.

Infine, con il sesto motivo di appello la OMISSIS  Calcio s.p.a. contesta il mancato ricorso al criterio dello scorrimento di classifica, già utilizzato dalla FIGC in casi simili (in particolare, il caso OMISSIS dell’estate 2012 ed il caso del OMISSIS Football Club s.p.a. della stagione sportiva 2004/2005)

Anche questo motivo non è fondato.

Come emerge dalle risultanze di causa (in particolare, dalle documentate difese degli appellati), le ipotesi richiamate dall’appellante non sono assimilabili a quella di cui qui si verte: allo scorrimento di graduatoria si sarebbe fatto ricorso nel solo e diverso caso in cui l’esclusione dal campionato che aveva determinato il vuoto d’organico da integrare era dipesa da sanzioni disciplinari incidenti direttamente sulla classifica finale del torneo disputato nella stagione antecedente.

Nel caso della società OMISSIS , al termine della Stagione calcistica 2011/2012, in quello del OMISSIS nella Stagione 2004/2005 (ed ancor più recentemente, nella Stagione 2014/2015, pure per le società OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS ).

Il Vicenza venne infatti ammesso in Serie B in via sostitutiva, per ovviare alla vacanza di organico determinatasi a seguito dell’esclusione dal campionato – per motivi disciplinari – del Lecce.

Analogamente accadeva per il OMISSIS, che fu sanzionato in sede disciplinare con l’arretramento di diritto all’ultimo posto in classifica, con conseguente riammissione sempre del OMISSIS, uscito dalla zona retrocessione.

Fondato è dunque quanto rileva il CONI: la scelta del criterio per l’integrazione del Campionato non viene assunta di volta in volta in modo casuale, in quanto “l’elemento discretivo per decidere se debba esperirsi una procedura comparativa ad hoc (quale è il ripescaggio) per la individuazione della squadra chiamata a colmare il vuoto di organico ovvero provvedersi mediante mero scorrimento della classifica, è, dunque, esclusivamente ancorato alla genesi della carenza”; negli specifici casi richiamati dall’appellante, infatti, riverberando la sanzione i suoi effetti (direttamente o indirettamente) sulla classifica del campionato appena concluso, lo scorrimento della graduatoria rappresentava la soluzione oggettivamente meno invasiva per ripristinare lo status quo ante; mentre “allorquando il posto vacante è originato da un diniego di ammissione per carenza dei requisiti, il legislatore federale ha sempre ritenuto di procedere sulla base di un sistema che valorizza, attraverso l’espletamento di una procedura ad hoc, più elementi”.

Il rigetto dei motivi concernenti il merito dell’appello comporta altresì la reiezione della domanda risarcitoria, per consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 3 maggio 2016, n. 1699).

Per l’effetto, va altresì dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l’appello incidentale proposto dal CONI.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, nei confronti del CONI e della FIGC, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a favore di ciascuna di esse, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore

Federico Di Matteo, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

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