CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 6466/2020 Pubblicato il 26/10/2020 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 6466/2020

Pubblicato il 26/10/2020

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale (…), proposto da Rimini Football Club s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Aliberti in Roma, via Taranto, 95;

contro

C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio D'Alessio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

nei confronti

F.C. OMISSIS s.r.l., A.C. OMISSIS s.r.l., OMISSIS Football Club 1913 S.p.A., OMISSIS Calcio 1919 s.r.l., F.C. OMISSIS s.r.l., OMISSIS o 1906 s.r.l., OMISSIS Calcio 1968 s.r.l., A.S. OMISSIS s.r.l., OMISSIS  s.r.l., Az OMISSIS s.r.l., OMISSIS 1905 s.r.l., Associazione Sportiva OMISSIS s.r.l., Carpi OMISSIS F.C. 1909 s.r.l. non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima-Ter, 15 luglio 2020, n. 8112, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro e della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Di Cintio, D'Alessio, Lattanzi su delega di Viglione, Fidanzia;

1. – Il Rimini Football Club ha partecipato al campionato di calcio di Lega Progirone B, della stagione sportiva 2019/2020, il cui svolgimento è stato dapprima sospeso (per l’emergenza sanitaria) e successivamente portato a conclusione secondo le modalità dettate dalla deliberazione del Consiglio Federale della F.I.G.C. dell’8 giugno 2020, di cui al Comunicato Ufficiale n. 209/A (pubblicato nella medesima data dell’8 giugno 2020).

2. - Con la predetta deliberazione, la F.I.G.C. – nel dichiarato esercizio dei poteri conferiti alla Federazione dall’art. 218 (Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici), comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - ha stabilito che, per determinare le squadre da retrocedere nella serie inferiore (serie Dcampionati dilettanti), si procedesse mediante lo svolgimento di un torneo di play out riservato alle squadre che al momento della sospensione dei campionati fossero classificate tra il quintultimo e il penultimo posto di ogni girone. Mentre si sarebbe proceduto all’automatica retrocessione per le squadre classificate all’ultimo posto di ciascun girone (come il OMISSIS F.C.).

3. - Il C.U. n. 209/A dell’8 giugno 2020 e la delibera del Consiglio Federale sono stati impugnati dal OMISSIS F.C. con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Questo, con la decisione a Sezioni Unite del 26 giugno 2020, n. 27, ha respinto il ricorso.

4. - Nei confronti dei detti provvedimenti della Federazione e della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, la società sportiva ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo per il Lazio. Questo lo ha respinto rilevando, essenzialmente, che gli organi federali hanno ben esercitato i poteri discrezionali loro conferiti dall’art. 218, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ove si tenga conto che gli atti adottati sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti del «riscontro dei vizi di manifesta illogicità/irragionevolezza, non ravvisabili nella decisione della F.I.G.C.», anche in ragione «dei passaggi attraverso i quali si è giunti alla decisione finale, la quale ha visto coinvolto anche il rappresentante della Lega Pro per giungere ad una soluzione che rappresentasse una ragionevole ponderazione di tutte le esigenze, in conformità, altresì, delle direttive della U.E.F.A.».

5. - La sentenza è stata impugnata dal OMISSIS F.C., che ne chiede la riforma attraverso la riproposizione, in chiave critica rispetto alle conclusioni cui è giunto il primo giudice, dei motivi dedotti col ricorso in primo grado.

6. - Si è costituito in giudizio il CONI, concludendo per il rigetto dell’appello.

7. - Resiste in giudizio anche la F.I.G.C., la quale eccepisce il difetto del contraddittorio in primo grado, per la mancata notifica del ricorso introduttivo alle società direttamente promosse in Serie B, da qualificare come controinteressate. Nel merito, chiede che l’appello sia respinto.

8. - Anche la Lega Pro, nel costituirsi in giudizio, conclude per il rigetto dell’appello.

9. - All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

10. - All’esito della camera di consiglio è stato pubblicato il dispositivo 8 ottobre 2020, n. 6026.

11. - Passando all’esame dei motivi d’appello, con il primo l’appellante assume l’erroneità del ragionamento del primo giudice sulla rilevanza della partecipazione alla decisione, con voto favorevole, anche del rappresentante della Lega Pro, quale componente del Consiglio Federale. Osserva l’appellante che il voto espresso dalla Lega Pro non corrisponde alla volontà delle società, posto che i consiglieri votano sugli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio Federale senza seguire le indicazioni delle società o dell’assemblea di Lega. In ogni caso, il voto espresso in seno al Consiglio Federale non sarebbe vincolante per le società.

11.1. - Sotto altro profilo, l’appello contesta la sentenza anche per aver ritenuto che l’allargamento al OMISSIS F.C. del torneo play out avrebbe irragionevolmente aumentato il numero di partite e i conseguenti rischi sanitari. Vale, in senso contrario, che il numero delle partite da giocare non era destinato ad aumentare anche in caso di estensione dei play out al OMISSIS F.C. perché la FIGC avrebbe potuto adottare diverse formule di gioco, al fine di ridurre e contenere il numero delle partite, anche ove si fosse deciso di applicare lo schema originario previsto dall’art. 49 delle NOIF (secondo cui «Le squadre classificate all’ultimo posto di ciascun girone al termine della regular season del Campionato di Serie C sono retrocesse direttamente al Campionato di Serie D» e i play out si disputano solo «tra le squadre classificatesi al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto di ogni girone […]»).

11.2. - Infine, l’appello contesta che la esclusione dai play out sia stata determinata dalla volontà di preservare la salute e l’incolumità degli addetti ai lavori nell’ambito dell’emergenza epidemiologica, posto che la FIGC, anche nella fase cautelare monocratica in primo grado, ha dichiarato espressamente che in caso di vittoria della società istante il torneo di play out si sarebbe potuto disputare nuovamente.

12. - Con il secondo motivo, l’appello lamenta il mancato esame delle diverse censure sollevate in primo grado per dimostrare la manifesta irragionevolezza della decisione federale, che ha illegittimamente discriminato le società che, al momento dell’interruzione del campionato, erano ultime in classifica, quando mancavano ancora undici giornate per completare la stagione. Decisione in contrasto anche con il generale principio del merito sportivo, che pure la FIGC ha affermato di voler rispettare e che anche nelle linee guida dell’UEFA era indicato come valore da tenere primariamente in considerazione, salvo l’impossibilità di completare le competizioni.

13. - Premesso che le censure esposte possono essere esaminate unitariamente, essendo incentrate sull’illegittimità delle decisioni federali per l’asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, il Collegio ritiene che l’appello sia infondato.

13.1. - Occorre muovere dal contenuto e dalla portata dei poteri conferiti alla F.I.G.C. dall’art. 218 del decreto-legge n. 34 del 2020, che al comma 1 prevede che, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria, «le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021».

Detta formula, utilizzata per connotare gli estesi poteri discrezionali delle Federazioni (che possono agire «anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo») va intesa in relazione all’oggetto dei poteri ( l’individuazione delle modalità con cui proseguire o concludere i campionati della stagione 2019/2020 e organizzare quelli della stagione successiva) e in tale riferimento va rinvenuto anche il limite entro il quale la deroga è consentita.

13.2. - Ciò posto, la verifica circa il legittimo esercizio della discrezionalità assegnata dalla norma, deve svolgersi nel solco segnato, per un verso, dai consueti limiti del sindacato giurisdizionale di di legittimità, e, per altro verso, dalla garanzia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo (il cui fondamento costituzionale è stato ribadito dalla Corte Costituzionale anche in recenti occasioni: si veda la sentenza n. 160 del 2019).

13.3. - Sotto il primo profilo, nessuna delle deduzioni dell’appellante è condivisibile.

Rammentato, infatti, che l’ampia discrezionalità riconosciuta alla F.I.G.C. dall’art. 218, comma 1, cit., comporta che le decisioni assunte possono essere censurate, in sede di legittimità, solo in ragione della manifesta irragionevolezza, illogicità o contraddittorietà, ovvero della manifesta violazione della proporzionalità, si deve concordare con le osservazioni svolte (nella decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e nella sentenza di prime cure) in punto di corretto bilanciamento degli interessi in giuoco nella complessa vicenda per cui è controversia.

13.4. - Anzitutto, è un fatto notorio la gravità dell’emergenza sanitaria da COVID 19 anche nel periodo immediatamente successivo alla decisione di riprendere alcune attività sociali ed economiche, trattandosi di elementi presenti alla comune esperienza e conoscenza e comunque formalizzato da ripetuti atti governativi e legislativi.

13.5. – Nemmeno si può sostenere che la decisione di cristallizzare le classifiche esistenti al tempo della definitiva interruzione dei campionati sia in palese contrasto col merito sportivo, e ciò nonostante mancassero undici partite alla conclusione del torneo regolare: nessun ragionevole affidamento si può basare sugli sviluppi attendibili di una competizione connotata per sua natura da imprevedibilità, come quella calcistica.

13.6. – Alla non manifesta irragionevolezza va ricondotta anche la decisione della F.I.G.C. di applicare il criterio ordinariamente contemplato dalle norme per la retrocessione dalla Lega Pro al campionato di serie D (ossia, dall’art. 49 delle NOIF, secondo cui «Le squadre classificate all’ultimo posto di ciascun girone al termine della regular season del Campionato di Serie C sono retrocesse direttamente al Campionato di Serie D» e i play out si disputano solo «tra le squadre classificatesi al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto di ogni girone […]»). Si deve osservare come, una volta decisa l’interruzione del campionato (non contestata dall’appellante) la soluzione non poteva che essere proporzionatamente calibrata sulla situazione di classifica esistente. Il principio del rispetto del merito sportivo (invocato dall’appellante) va, infatti, articolato in relazione alla situazione data (ossia, come si è veduto, all’interruzione del campionato e all’impossibilità di completare il calendario regolare delle partite), nella quale non è irragionevole premiare (sulla base del merito sportivo) chi ha acquisito le migliori posizioni al momento della definitiva interruzione del campionato.

Nondimeno, va rilevato che la decisione federale non si è limitata a prendere atto della situazione di classifica esistente all’epoca dell’interruzione, ma ha introdotto criteri correttivi per determinare le squadre partecipanti ai play out, prendendo proporzionatamente in considerazione, oltre ai punti conseguiti al momento della sospensione, anche i punti risultanti dalla moltiplicazione della media dei punti realizzati nelle gare disputate in casa (fino al momento della sospensione definitiva) per il numero di partite rimanenti da giocare in casa secondo il calendario ordinario; nonché, i punti risultanti dalla moltiplicazione della media dei punti realizzati nelle gare disputate in trasferta per il numero di partite da giocare in trasferta secondo il calendario ordinario.

All’esito delle descritte operazioni, il OMISSIS F.C. è risultato sempre ultimo in classifica.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la decisione federale di retrocedere automaticamente in Serie D la squadra ultima in classifica nel girone non può essere considerata manifestamente irragionevole o illogica.

13.7. - Ne deriva che appare non irragionevole e legittima anche la decisione di limitare la partecipazione al torneo di play out alle sole squadre classificate al penultimo, al terzultimo, al quartultimo e al quintultimo posto di ogni girone (regola che, come osservato, corrisponde a quanto ordinariamente previsto dall’art. 49 delle N.O.I.F.).

14. - Pertanto, l’appello va respinto.

15. - Considerata la peculiarità della vicenda esaminata e la novità delle questioni, si giustifica la compensazione tra le parti delle spese giudiziali

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

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