CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7664/2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7664/2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da OMISSIS  s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Di Raimondo e Gianfranco Passalacqua, ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, via della Consulta, n. 50;

contro

CONI – Comitato Olimpico Nazionale, in persona del Presidente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall' avv.to Alberto Angeletti, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, via Giuseppe Pisanelli, n. 2;

FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall' avv.to Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, via Panama, n. 12

Lega Nazionale Professionisti della FIGC, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, n. 3668/2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del CONI e della FIGC;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 7-10-2004 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

Uditi l’avv. Di Raimondo e l’avv. Guisci per delega dell’avv. Angeletti e l’avv. Mazzarelli per delega dell’avv. Medugno;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in appello in epigrafe la OMISSIS  s.r.l. ha chiesto, per i motivi esposti nella parte in diritto della presente decisione, l’annullamento della sentenza n. 3668/2004 con la quale il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’atto stragiudiziale di invito e diffida, notificato dalla ricorrente il 17 dicembre 2003 agli odierni appellati.

CONI e FIGC si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello ed eccependone in via preliminare l’inammissibilità

All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La OMISSIS (di seguito, OMISSIS), titolare della maggioranza azionaria dell’AC OMISSIS Spa - società dichiarata fallita - in data 17 dicembre 2003 ha notificato al CONI, alla FIGC ed alla Lega Calcio, atto di diffida e messa in mora per l’assunzione, entro trenta giorni, di ogni utile ed opportuno provvedimento al fine di ammettere e sollecitare la curatela fallimentare della OMISSIS Spa a produrre la documentazione necessaria per la iscrizione al campionato di serie B, per l’anno 2003-04 e per l’inserimento nel novero delle squadre ammesse dal CONI, con provvedimento del 21 agosto 2003, al campionato di serie B, quale società calcistica di riferimento della città di Firenze. In via subordinata, veniva chiesta l’ammissione della OMISSIS alle procedure di affiliazione alla FIGC.

In assenza di risposte da parte dei soggetti diffidati, la OMISSIS presentava ricorso avverso il silenzio ex art. 21 bis della L. Tar.

Con l’impugnata sentenza il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per le seguenti ragioni:

- la posizione giuridica della A.C. OMISSIS spa risultava definita già prima dell’acquisizione della maggioranza del pacchetto azionario da parte della OMISSIS, dalla deliberazione adottata in data 1 agosto 2002 dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio, con la quale è stata disposta la non ammissione della predetta società al campionato nazionale di serie B, per mancanza dei requisiti economici;

- i poteri eccezionali esercitati dal CONI in base al D.L. n. 220/2003 non potevano riguardare la OMISSIS, ormai fallita e priva del suo rapporto di affiliazione con la FIGC;

- l’assenza dell’affiliazione aveva ormai reciso ogni legame con l’ordinamento sportivo, con la conseguenza che nessun obbligo di provvedere sulla menzionata diffida poteva sussistere in capo al CONI; alla FIGC e alla Lega Calcio.

2. Con il presente ricorso la OMISSIS afferma di avere legittimazione ad agire in via surrogatoria della curatela fallimentare, di aver chiesto in via subordinata anche la ri-affiliazione alla FIGC con  istanza tendente proprio a ricostituire il legame “reciso” secondo il Tar, sostenendo pertanto che i soggetti diffidati dovevano comunque provvedere sulla istanza presentata.

3. In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di irricevibilità dell’appello per tardività, sollevata dalla FIGC, che ha evidenziato che il ricorso in appello è stato notificato solo il 2-8-2004, ben oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 21 bis della L. Tar.

L’eccezione è infondata.

La notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 17-5-2004, non può essere considerata valida.

La notificazione è stata effettuata “nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado presso lo studio Balducci in Roma. via Pierluigi da Palestrina 19.”, mentre la OMISSIS aveva eletto il proprio domicilio presso l’Avv. Gianfranco Passalacqua in Roma via Pierluigi da Palestrina 19, indicando tra parentesi “Studio Balducci” al solo fine dell’esatta individuazione dell’indirizzo e non volendo certo eleggere il domicilio presso l’Avv. Balducci o il suo studio.

Di conseguenza il domiciliatario della OMISSIS restava l’Avv. Passalacqua, a cui non è stata formalmente notificata la sentenza.

Né appare rilevante quanto sostenuto dalla FIGC circa il fatto che la notificazione sia avvenuta in conformità alle risultanze testuali della sentenza, in quanto lo stesso errore circa l’esatta domiciliazione della ricorrente è stato riportato anche nell’epigrafe della decisione di primo grado.

Ciò può aver indotto in errore le parti, ma non costituisce elemento idoneo a modificare la domiciliazione indicata nel ricorso di primo grado.

L’assenza di una valida notificazione della sentenza determina l’applicabilità del termine lungo di 90 giorni dalla comunicazione della pubblicazione, previsto per il ricorso in appello dall’art. 21 bis della L. Tar.

4. Passando al merito del ricorso in appello, si osserva che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado deve essere confermata, seppur per motivi diversi rispetto a quelli contenuti nell’impugnata sentenza.

Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, la OMISSIS risultava già azionista della AC OMISSIS al momento della non ammissione al campionato di serie B per la stagione 2002/2003da parte della FIGC (v. doc. 2 prodotto in giudizio e non contestato dalle controparti).

Inoltre, con l’istanza in questione la OMISSIS aveva comunque chiesto anche la attivazione delle procedure per la riaffiliazione, in relazione alle quali l’assenza di un rapporto di affiliazione con la FIGC non può certo costituire motivo per non provvedere su una domanda con cui appunto tale riaffiliazione viene chiesta.

Il ricorso di primo grado è invece inammissibile, in quanto non è ammesso l’esercizio di una azione surrogatoria nei confronti della curatela di un fallimento.

Anche prescindendo dalla verifica del contenuto patrimoniale dell’azione, richiesto dall’art. 2900 c.c., la richiesta di riaffiliazione alla FIGC, o comunque di iscrizione ad un determinato campionato, costituisce azione che, in caso di società fallita, può essere esercitata solo dal titolare, che è il curatore della procedura fallimentare.

Come precisato anche dalla Cassazione, in caso di dichiarazione di fallimento il socio della società fallita non è abilitato ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della medesima, in quanto l'inammissibilità delle azioni esecutive individuali o della loro prosecuzione sui beni del debitore discendente dagli art. 51 e 52 l. fall. si traduce nell'inammissibilità anche delle azioni ad esse strumentali, quali le azioni cautelari, la cui esperibilità  resta pertanto riservata al potere decisionale del solo curatore (Cassazione civile, sez. III, 4 aprile 2003, n. 5323).

Così come nell’ordinaria attività delle società di capitali, l'interesse del socio alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione ad assumere iniziative esterne (v sempre Cass. n. 5323/2003 cit.), allo stesso modo il socio della società fallita può richiedere al curatore e all’interno della procedura fallimentare l’esercizio di eventuali iniziative ritenute necessarie ai fini dell’interesse della procedura, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge fallimentare (v., ad esempio, l’art. 36 l. fall.).

Del resto, nel caso di specie, è evidente che l’ammissibilità dell’esercizio dell’azione surrogatoria condurrebbe all’irragionevole conseguenza della possibilità per la OMISSIS di poter chiedere alla FIGC l’affiliazione e/o l’iscrizione ad un campionato, senza poter ovviamente impegnare la curatela per le relative spese conseguenti ad una decisione di spettanza del solo curatore.

Si osserva per completezza che il ricorso non è neanche stato notificato, ai sensi dell’art. 2900 c.c., al soggetto al quale si intendeva surrogarsi, ma tale profilo, che determinerebbe la necessità di integrare il contraddittorio in primo grado, resta assorbito dal prevalente profilo di inammissibilità appena descritto.

5. In conclusione, deve essere confermata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado, seppur con motivazione diversa rispetto all’impugnata sentenza.

Alla soccombenza della OMISSIS seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respingendo il ricorso in appello indicato in epigrafe, conferma la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado con motivazione diversa rispetto a quella dell'impugnata sentenza.

Condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore di CONI e FIGC delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 1.500,00, oltre Iva e C.P. per ciascuna parte costituita.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 7-10-2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio VARRONE                                             Presidente

Luigi MARUOTTI                                      Consigliere

Carmine VOLPE                                        Consigliere

Giuseppe MINICONE                               Consigliere

Roberto CHIEPPA                                     Consigliere Est

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