CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7991/2006 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7991/2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso per regolamento di competenza n. (…), proposto dal: - Comune di Terni, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Alessandro e Francesco Silvi ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria della sesta sezione del Consiglio di Stato, in piazza Capo di Ferro n. 13, Roma;
c o n t r o
- il C.O.N.I., rappresentato e difeso dall’avv.to Alberto Angeletti, elettivamente domiciliato in via Giuseppe Pisanelli n. 2, Roma;
- la F.I.G.C.-Federazione italiana giuoco calcio, non costituita in questa fase di giudizio;
- la Lega Nazionale Professionisti-L.N.P., rappresentata e difesa dall’avv.to Luigi Medugno elettivamente domiciliata in via Panama n. 12, Roma;
per l'accoglimento
dell'istanza per regolamento di competenza, quanto al ricorso n. 9037/2005, proposto dalla L.N.P. contro il Comune di Terni, il Comune di Piacenza e la Ternana Calcio s.p.a., con gli interventi del C.O.N.I. e della R.A.I. s.p.a. (ad adiuvandum) e dell’A.N.C.I. (ad opponendum), dinanzi al T.a.r. Lazio, Roma, sezione II-ter.
Visto il ricorso introduttivo con i relativi allegati;
Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto dal Comune resistente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 10 ottobre 2006, il Consigliere Aldo SCOLA;
Uditi, per le parti, gli avv.ti Alberto Angeletti e Luigi Medugno;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
La L.N.P. impugnava quanto in epigrafe dinanzi al T.a.r. del Lazio, per varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Gli enti intimati si costituivano in giudizio e resistevano al ricorso, in rapporto al quale il Comune di Terni presentava anche un’istanza per regolamento di competenza, che il Tribunale amministrativo adìto delibava favorevolmente (con ordinanza n. 618/2006), rimettendone la decisione a questo Consiglio di Stato, non avendovi aderito l’interessato.
All’esito della trattazione in camera di consiglio la vertenza passava in decisione sulle sole conclusioni del Comune di Terni.
DIRITTO
Il ricorso per regolamento preventivo di competenza è fondato e va condiviso (artt. 2 e 3, legge 6 dicembre 1971 n. 1034), in base alla pacifica giurisprudenza di questa Sezione, tenuto anche conto della circostanza (come già rilevato in precedenti specifici della sezione) che la cognizione degli atti emanati dal sindaco, quale ufficiale di Governo, per disciplinare gli effetti dei provvedimenti assunti (per organizzare gli incontri del campionato calcistico nazionale di serie B) da organi centrali non può che appartenere al T.a.r. competente per questi ultimi.
Donde la necessità che il relativo contenzioso sia attratto presso un unico foro, che per ovvie ragioni (come sopra precisato) non potrà che essere il T.a.r. del Lazio (Roma), da designarsi come giudice competente ed al quale saranno immediatamente trasmessi gli atti per il prosieguo della trattazione.
Il ricorso va dunque accolto, mentre le spese del presente giudizio possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti in causa.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta:
- accoglie il ricorso per regolamento di competenza;
- designa come competente il T.a.r. Lazio, Roma;
- compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2006, con l'intervento dei signori magistrati:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere rel. est.