CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7289/2010 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7289/2010

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dalla società Polisportiva SOMISSIS s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Azzena, Filippo Lubrano e Remo Roscioni, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Flaminia 79,

contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio - rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Po 9,

nei confronti di

C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport e Lega Nazionale Professionisti di Serie C, n.cc.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE III, n. 06078/2005, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C1 - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza della Sezione 9 agosto 2005, n. 3865;

Relatore, nell'udienza pubblica del 20 luglio 2010, il c

onsigliere Paolo Buonvino;

Uditi, per le parti, gli avv.ti Lubrano e Medugno;

Visto il dispositivo n. 557 del 22 luglio 2010;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1) - Con il ricorso di primo grado è stato chiesto l'annullamento della delibera del Consiglio federale della F.I.G.C. in data 15 luglio 2005 con la quale era stata disposta la non ammissione al campionato di serie C1, per la stagione sportiva 2005/2006, della società calcistica odierna appellante; nonché del parere reso dalla Co.A.Vi.So.C. il 14 luglio 2005 - sfavorevole all’ammissione della società a detto campionato - con la relativa attività istruttoria (compresa la comunicazione Co.Vi.So.C. del 7/8 luglio 2005), oltre che del lodo reso dal Collegio arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport in data 26 luglio 2005; con il ricorso è stata anche chiesta la declaratoria del diritto della ricorrente all’iscrizione al predetto campionato.

2) - Con la sentenza qui appellata il TAR, dopo aver affermato il difetto di legittimazione passiva del C.O.N.I. e della Camera di conciliazione anzidetta, ha in parte dichiarato inammissibile (quanto all’impugnativa del lodo arbitrale) e, in parte, respinto il ricorso (quanto all’impugnativa delle delibere della F.I.G.C. del 15 luglio 2005); rigetto correlato al fatto che solo in data successiva – 18 luglio 2005 – l’Agenzia delle entrate ha accolto l’istanza dell’odierna appellante di rateizzazione del debito erariale.

3) - Deduce l’appellante - ferma l’ammissibilità del ricorso di primo grado, non essendo configurabili, nella specie, controinteressati - l’erroneità della sentenza in quanto già alla data del 29 giugno 2005 aveva ottenuto la sospensione del debito da parte dell’erario, con conseguente rinvio della data di scadenza dello stesso di oltre un anno.

Resiste la Federazione appellata che insiste, nelle proprie difese, per il rigetto del gravame, oltre a formulare dubbi in merito alla permanenza di qualsiasi residuo interesse, da parte dell’appellante (allo stato, priva del titolo sportivo e che, comunque, ha partecipato, a seguito di ammissione con riserva, al predetto campionato) alla sua definizione.

L’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza qui appellata è stata accolta da questo Consiglio di Stato con ordinanza 9 agosto 2005, n. 3865.

A seguito di tale ordinanza la società interessata è stata ammessa con riserva al campionato di Serie C1 di cui si tratta.

L’appello merita accoglimento.

4) – Ritiene, anzitutto, il Collegio che permanga tuttora l’interesse dell’originaria ricorrente alla definizione del gravame, quanto meno sotto il profilo morale; anche se la società in questione non è più fornita di titolo sportivo, non di meno, nella storia societaria, l’esclusione dal campionato per asseriti debiti erariali costituisce, pur sempre, un vulnus in grado di supportare la procedibilità del gravame.

5) - In ordine all’ammissibilità dell’originario ricorso in punto di contraddittorio, nel ribadirsi quanto già osservato nell’ordinanza medesima, deve, invero, rilevarsi che si tratta dell’impugnativa di un provvedimento di esclusione e che, nel momento in cui essa è stata disposta, non erano ancora individuabili, con il crisma della certezza, soggetti da qualificarsi quali contraddittori necessari, eventuali controinteressati essendo identificabili solo nel momento conclusivo della procedura di ripescaggio oggetto di giudizio.

6) - Nel merito, l’appello merita accoglimento, anche qui valendo quanto già osservato dal Consiglio di Stato nella predetta ordinanza cautelare.

Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. 15 marzo 2005, n. 189/A, infatti, prevedeva – alla lettera A, n. 7, degli adempimenti per l’ammissione – che le società interessate documentassero alla Co.Vi.SO.C., “entro il termine perentorio del 30 giugno 2005 ore 19,00, l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’Erario”.

Ebbene, deve ritenersi che, nel richiedere che le società da ammettersi al campionato non fossero gravate da debiti siffatti, non fosse esclusa, per le stesse, la possibilità di partecipazione risolvendo le proprie pendenze fiscali prima della definizione del calendario agonistico; da qui l’esigenza, per la Federazione, di tenere conto, fino a detto momento, anche delle vicende del debito successive alla scadenza del 31 marzo 2005; con l’ulteriore conseguenza che non poteva imputarsi alla società qui appellante, ai fini dell’iscrizione al campionato, il mancato pagamento di un debito diventato, nelle more, inesigibile per effetto di un provvedimento di sospensione del medesimo disposto dall’Agenzia delle entrate proprio per consentire la definizione dell’accordo, poi effettivamente intervenuto, di rateizzazione del debito.

In particolare, ancor prima della scadenza del primo termine perentorio del 30 giugno 2005 stabilito dalla F.I.G.C. per l’adempimento in questione, era intervenuto il provvedimento dell’Agenzia delle entrate di Sassari in data 29 giugno 2005 che, “ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973”, aveva disposto la “sospensione immediata della riscossione delle cartelle…..”, anche nella considerazione (cui è fatto cenno nel successivo provvedimento del 18 luglio 2005) “del versamento della somma di euro 200.000,00”; sicché, alla predetta data, non poteva configurarsi un obbligo immediato di pagamento dei debiti erariali scaduti; con l’ulteriore conseguenza che la Federazione non poteva trascurare tale circostanza (poggiante su una facoltà di dilazione concessa dal legislatore); in tal modo, invero, la predetta Agenzia non si era limitata a impedire la prosecuzione della procedura coattiva di recupero del credito, ma – anche tenuto conto del versamento dilazionato già in parte operato - ha reso inesigibili per un anno i debiti nei confronti dell’erario rilevanti per l’iscrizione della società ricorrente.

In conclusione, non poteva ritenersi sussistente, alla data del 30 giugno 2005, la causa di non iscrizione costituita dal mancato pagamento di debiti scaduti nei confronti dell’erario, non assumendo, poi, rilievo la circostanza che il procedimento di rateizzazione si sia concluso in data 18 luglio 2005, successiva alla comunicazione della Co.Vi.So.C. prima (8 luglio 2005) e del parere sfavorevole della Co.A.Vi.SOC poi (14 luglio 2005) e alla decisione del Consiglio Federale (C.U. 15 luglio 2005, n. 21/A), ma in una situazione in cui l’odierna appellante non poteva ritenersi versante in una situazione debitoria definitiva, a ciò già contrastando la sospensione delle cartelle esattoriali.

7) – Per tali motivi l’appello in epigrafe merita accoglimento e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del ricorso di primo grado, vanno annullati gli atti in quella sede impugnati.

In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, devono essere integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla gli atti in quella sede impugnati.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere, Estensore

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

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