CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 5281/2018 Pubblicato il 07/09/2018 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

 

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 5281/2018

Pubblicato il 07/09/2018

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da S.S. OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, 79;

contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli, 2;

Collegio di Garanzia - Alta Corte - della Giustizia Sportiva, Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Lega Italiana Calcio Professionistico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

Società OMISSIS Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Società OMISSIS Calcio, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I, n. 6121/2017, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Italiana Calcio Professionistico, della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e del C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2018 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Lubrano, Marzarelli, Medugno, Angeletti e D'Amico, su delega di Lentini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con atto di appello notificato nei tempi e nelle forme di rito, la S.S. OMISSIS s.r.l., come in atti rappresentata e difesa, premetteva di aver a suo tempo partecipato al Campionato di calcio di Serie B 2013-2014, retrocedendo sul campo nella Serie inferiore (Serie C).

In ragione di una “vacanza” di organico creatasi nel Campionato di Serie B (a causa della mancata ammissione della Società OMISSIS, per carenza dei requisiti tecnici e finanziari previsti dalla normativa federale), la FIGC aveva aperto una procedura per l’integrazione del relativo organico per la stagione 2014-2015, ovvero l’individuazione della Società da “ripescare”, che avrebbe dovuto colmare la vacatio.

L’individuazione della Società da “ripescare” era stata effettuata ai sensi della normativa federale e, in particolare, dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 171/A, che prevedeva una procedura comparativa tra le varie società interessate, sulla base di una serie di criteri predefiniti (posizione nella classifica dell’ultimo Campionato di Serie B o di Serie Ctradizione storico-sportivabacino di utenza).

In esito a tale procedura, la FIGC aveva stilato una graduatoria finale delle 32 Società candidate, nell’ambito della quale: a) le società risultate tra il primo ed il quinto posto erano state escluse per carenza dei requisiti tecnico-finanziari; b) la Società OMISSIS Calcio, classificata al sesto posto, era stata, perciò, considerata come prima utile classificata; c) la Società OMISSIS, classificatasi all’ottavo posto, era stata considerata (attesa l’ulteriore esclusione della Società OMISSIS, classificatasi al settimo posto, per carenza dei requisiti) seconda graduata.

Di conseguenza, con provvedimento in data 29 agosto 2014, il Consiglio Federale della FIGC aveva disposto il “ripescaggio” nella Serie B 2014-2015 della Società OMISSIS Calcio.

2.- All’esito di tale determinazione, l’appellante (a ciò legittimata dalla circostanza di essere, come chiarito, collocata in una posizione di graduatoria immediatamente successiva a quella della Società OMISSIS) aveva proposto ricorso innanzi al Collegio di Garanzia del CONI, lamentando la violazione, in proprio danno, della normativa federale che prevedeva il c.d. “divieto di doppio ripescaggio nell’arco di cinque anni” (disposto dal Comunicato Ufficiale n. 171/A, lett. D2), in ragione del fatto che la controinteressata era stata già “ripescata” in Serie B nella stagione 2012-2013 e, quindi, si trovava nella situazione preclusiva ad ottenere un secondo beneficio).

In tale giudizio, si erano costituite la FIGC e la Società OMISSIS, le quali avevano sostenuto la legittimità del provvedimento adottato, sulla base dell’assunto che questa ultima non sarebbe stata già oggetto di precedente “ripescaggio”, in quanto semplicemente ammessa a Campionato di Serie B 2012-2013 per mera “sostituzione” della Società OMISSIS, esclusa dalla partecipazione allo stesso in forza di provvedimenti disciplinari assunti dalla Giustizia Federale della FIGC per accertamento della avvenuta commissione di un illecito sportivo commesso nel corso della precedente stagione (2010-2011).

Con decisione in data 7 ottobre 2014, il Collegio di Garanzia del CONI aveva, tuttavia, rigettato il ricorso.

3.- A questo punto, l’appellante aveva proposto ricorso in sede giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo del Lazio, il quale, nondimeno, con sentenza n. 6121 del 24 maggio 2017, lo aveva respinto.

4.- Avverso la detta statuizione la società insorgeva con il presente appello, lamentando – con più motivi di doglianza – la complessiva erroneità ed ingiustizia, invocandone l’integrale riforma.

Si costituivano in giudizio, per resistere al gravame, la F.I.G.C. e il C.O.N.I.

Nel rituale contraddittorio delle parti, alla pubblica udienza del 14 giugno 2018, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- L’appello è infondato e va respinto.

2.- Premesso che il ricorso di prime cure è stato dichiarato – senza contestazione – improcedibile, a concorde presa d’atto dell’avvenuto svolgimento e della conclusione del campionato di calcio 2014-2015 (residuando alla materia del contendere, per tal via, esclusivamente profili di ordine risarcitorio), con un primo motivo di doglianza la società appellante prospetta, a carico della impugnata decisione, “Violazione art. D2 Comunicato ufficiale 27 maggio 2014, n. 171/A Federazione Italiana Giuoco Calcio. Eccesso di potere per comportamento illogico e contraddittorio. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta”.

Si duole, con ciò, che – nel respingere il ricorso – la sentenza abbia escluso che, nella fattispecie, a vantaggio della Società controinteressata fosse stato disposto un effettivo “ripescaggio” e che potesse trovare, perciò, concreta applicazione la evocata normativa, istitutiva del divieto del c.d. doppio ripescaggio infraquinquennale.

Segnatamente, l’appellante denunzia l’erroneità dell’assunto, a fondamento della decisione, secondo cui l’ammissione al campionato di serie B 2012-2013 era stata disposta per mero “scorrimento della graduatoria” (non equivalente, in quanto tale, ad un “ripescaggio” in senso tecnico), con conseguente, automatica “sostituzione della squadra collocata in posizione deteriore rispetto a quella esclusa”, dovuto alla estromissione della Squadra del OMISSIS dal campionato per effetto della sanzione irrogatagli dagli organi di giustizia sportiva.

Per l’appellante, il ragionamento sarebbe erroneo:

a) sia in punto di fatto, posto che, in realtà, il OMISSIS mai aveva occupato un posto nella graduatoria del Campionato di Serie B 2011–2012 (dal quale era stata, piuttosto, estromessa, all’esito della retrocessione dal Campionato di serie A, al quale aveva partecipato nella pregressa stagione, per autonome ragioni disciplinari, emerse in una fase successiva a quella della formazione degli organici): con il che non risultava, coerentemente, plausibile l’assunto di una “sostituzione per scorrimento” nella relativa (ed insussistente) graduatoria;

b) sia, soprattutto, in punto di diritto, posto che – alla luce dei canoni interpretativi di ordine letterale, logico, teleologico e sistematico – la nozione tecnica di “ripescaggio” (ai fini della operatività del correlativo divieto di reiterazione infraquinquennale) doveva ritenersi, in tesi, comprensiva di ogni fattispecie – quali che ne fossero le relative ragioni giustificative, indifferentemente inerenti le vacanze di organico determinatesi a seguito dell’accertamento di illeciti sportivi, non meno che correlate al diniego del rilascio di licenza nazionale per acclarata carenza dei requisiti tecnico-finanziari – di “integrazione dell’organico con inserimento delle squadre dalla serie inferiore a quella superiore” (non palesandosi, in definitiva, plausibile – quanto ai relativi effetti e conseguenze – la ventilata distinzione tra “ripescaggio in senso stretto” e mero “scorrimento della graduatoria”).

2.1- Il motivo non è fondato.

In via preliminare, merita anzitutto evidenziare che, per comune intendimento, la fissazione dei criteri per l’avanzamento e la sostituzione delle squadre dei vari gironi rientra, giusta i principi che regolano l’ordinamento settoriale sportivo, nell’ambito della discrezionalità amministrativa della F.I.G.C., in ordine alla quale il sindacato giurisdizionale va limitato ad un mero riscontro estrinseco di ragionevolezza e di esenzione da vizi logici, senza impingere nel merito dei criteri stabiliti dalla F.I.G.C. per l’individuazione delle società chiamate, nell’organizzazione annuale dei campionati, a colmare eventuali vacanze di organico.

Ciò posto, nell’esercizio della sua potestà regolatoria, la Federazione ha dimostrato di utilizzare due distinte e non omologabili procedure di integrazione degli organici:

a) il c.d. “ripescaggio” (affidato all’esperimento di apposita e formalizzata procedura selettiva, preordinata alla valorizzazione comparativa di plurimi criteri preferenziali ed operante, per prassi, per ovviare a “vacanze di organico […] determinatesi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l’ammissione al relativo campionato”: cfr. C.U. n. 171/A);

b) la “ammissione in via sostitutiva”, conseguente al (mero ed automatico) “scorrimento della graduatoria” (che trova applicazione nei casi in cui vicende disciplinari abbiano inciso sulla formazione delle classifiche, determinando l’insorgenza della necessità di ripristinare, nei limiti del possibile, la regolarità della situazione competitiva).

La differenza – correlata alla evidenziata diversità dei presupposti non meno che delle alternative modalità operative – appare non solo perspicua, ma deve anche ritenersi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2958) non irragionevole né illogica, posto che:

a) nel caso di diniego di rilascio della licenza, si verifica una effettiva “vacanza di organico”, poiché la società, che ha già legittimamente acquisito il titolo sportivo per partecipare al campionato di competenza, viene a perderlo in conseguenza della mancata ammissione;

b) per contro, a fronte dell’intervento di un provvedimento disciplinare, gli effetti di quest’ultimo retroagiscono sul campionato concluso, modificando “ora per allora” la classifica finale, con il che la conseguente carenza di organico è, in tal caso, meramente “virtuale”, essendo la classifica destinata ad, essere, per l’appunto, automaticamente rimodulata ab origine mediante subentro, in sostituzione della società sanzionata, della nuova squadra.

In definitiva, la scelta del criterio per l’integrazione del campionato non si palesa né causale né arbitraria, in quanto l’elemento discretivo per decidere se debba esperirsi una procedura comparativa ad hoc (quale è il “ripescaggio”) per la individuazione della squadra chiamata a colmare il vuoto di organico ovvero provvedersi mediante mero (e vincolato) scorrimento della classifica, è, dunque, esclusivamente ancorato alla genesi della carenza: di ordine amministrativo nel primo caso (in quanto correlato al meccanismo di rilascio delle licenze), di ordine disciplinare nel secondo.

Si giustifica così la limitazione del divieto del doppio ripescaggio infraquinquennale (posto dal Comunicato ufficiale 27 maggio 2014, n. 171/A) alla fattispecie del “ripescaggio” in senso tecnico (ivi operando detta limitazione, in un contesto selettivo affidato alla valorizzazione comparativa di una pluralità di criteri, quale programmatica e ragionevole regola distributiva del beneficio promozionale): ciò che, all’evidenza, non avrebbe senso (di là dal rilievo della necessità di operare una stretta interpretazione delle misure ad esito potenzialmente estromissivo, senza conseguente possibilità di applicazione analogica od estensiva) nell’ipotesi di mero scorrimento della graduatoria, operante nei chiariti termini di automatismo ricompositivo di alterate classifiche, al quale è, in buona e definitiva sostanza, estranea la logica dell’attribuzione (e della prospettica negazione) del beneficio.

2.2.- Sulle esposte premesse, la tesi dell’appellante – che, facendo leva sul fatto che OMISSIS e OMISSIS non militavano nel medesimo campionato, assume che in tale occasione si sarebbe fatto ricorso ad un implausibile ripescaggio “per chiamata diretta” anziché allo scorrimento della classifica – appare senza fondamento.

Premesso, invero, che la sostituzione per scorrimento necessitata da sanzioni emesse a seguito di procedimenti disciplinari va, logicamente, apprezzata prendendo in considerazione tutti i campionati coinvolti (Serie A, Serie B e Prima Divisione), nel caso di specie risulta, alla luce delle emergenze documentali:

a) che il OMISSIS, retrocesso sul campo dalla Serie A ed ottenuta la licenza nazionale per la partecipazione al campionato di Serie B, prima dell’inizio dell’attività agonistica era stato sanzionato a titolo di responsabilità diretta per l’illecito sportivo accertato a carico del Presidente;

b) che - “non potendo trovare applicazione la previsione di cui all’art. 18, comma 1, lett. h), CGS [con conseguente retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza] in quanto la Società [medio tempore retrocessa, aveva] acquisito il diritto di partecipare al campionato di Serie B 2012/2013 che ancora non [era] iniziato” - gli organi della giustizia sportiva, in base al principio di afflittività della sanzione, ne avevano disposto “l’esclusione dal campionato di competenza di Serie B 2012/2013, con assegnazione da parte del Consiglio federale a uno dei campionati di categoria inferiore” (cfr. C.U. n. 12/CDN del 10 agosto 2012);

c) che, in ossequio a tale decisione (confermata dalla Corte di Giustizia Federale con C.U. n. 30/CGF del 22 agosto 2012), il Consiglio Federale aveva, quindi, assegnato il OMISSIS al campionato di Prima Divisione, sostituendolo - per scorrimento - con l’ultima società retrocessa dalla Serie B alla Prima Divisione all’esito dei play out (il OMISSIS), senza indire alcuna procedura selettiva;

d) che, per tal via, l’ammissione del OMISSIS al campionato di Serie B s.s. 2012/2013 risulta disposta, come evidenziato dal Collegio di Garanzia e confermato dalla decisione appellata, per mero scorrimento della graduatoria e conseguente sostituzione della squadra collocata in posizione deteriore rispetto a quella esclusa, non già con le modalità del “ripescaggio”.

Nemmeno può assumere rilievo la circostanza che un comunicato stampa pubblicato nell’imminenza dei fatti e valorizzato ad adiuvandum dall’appellante abbia impropriamente qualificato come “ripescaggio” l’ammissione del OMISSIS, trattandosi, con ogni evidenza, di uso improprio ed atecnico dell’espressione, giustificabile nella logica della comunicazione e divulgazione sportiva e non impegnativo sul piano formale.

3.- Con distinto motivo di gravame, l’appellante ripropone, anche nella presente sede, le censure svolte come motivi aggiunti in primo grado nei confronti della decisione del Collegio di Garanzia, nella parte in cui aveva rigettato il proprio ricorso per una (concorrente) ragione formale, rappresentata dalla mancata impugnazione, da parte della Società Juve Stabia, nell’anno 2012, del provvedimento con il quale la Società OMISSIS era stata “ripescata” in Serie B, nella parte in cui tale provvedimento non definiva formalmente come “ripescaggio” tale atto.

3.1.- La doglianza è, come tale, inammissibile.

Trattandosi, invero, solo di “concorrente” ratio decidendi, l’argomentata infondatezza del primo motivo di gravame – che vale di per sé a confermare, in virtù del principio di autosufficienza, la correttezza sostanziale dell’operato della Federazione – sottrae ogni interesse alla relativa delibazione.

In ogni caso, varrà soggiungere come, in realtà, nel quadro del complessivo ragionamento svolto dal Collegio di Garanzia, in relativo passaggio motivazionale non era propriamente inteso ad evidenziare una preclusione di natura processuale (che avrebbe, per l’effetto, dovuto altrimenti indurre alla coerente declaratoria di inammissibilità per omessa impugnazione dell’atto presupposto), ma solo mirava a rimarcare il dato effettuale per cui la contestata ammissione era stata disposta senza prima esperire una procedura concorsuale, idonea a conferirle, nei sensi chiariti, i connotati tipici e tecnici di un ripescaggio (con il che avrebbe forse potuto essere rimessa in discussione attraverso una lettura contrastante con il pur inequivoco contenuto dispositivo del provvedimento che l’aveva sancita).

4.- Alla luce delle dette considerazioni, l’appello appare infondato, risultando assorbiti tutti i profili inerenti la quantificazione della pretesa risarcitoria, di cui – in difetto di illegittimità degli atti impugnati – non sussistono pregiudizialmente i presupposti.

La particolarità della vicenda procedimentale induce alla integrale compensazione, tra le parti costituite, di spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

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