T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10361/2014
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Lentini e con questi elettivamente domiciliato in Roma, viale di Villa Grazioli n. 13, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Giuffrè,
contro
l’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) e il Ministero delle politiche agricole e forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati, l’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) - Area Trotto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, la Commissione di disciplina di appello U.N.I.R.E., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
per l'annullamento
della decisione della Commissione di disciplina di appello U.N.I.R.E. n. 283 del 31 marzo 2005, comunicata il 22 aprile 2005, che ha condannato il ricorrente alla sanzione di sei mesi di sospensione e ad una multa di € 1.500,00; nonché, ove occorra: dell’art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, approvato con d.m. n. 797 del 16 ottobre 2002, nella parte in cui non ha previsto una soglia minima al di sopra della quale si configura l’evento doping; dell’art. 26 del Regolamento U.N.I.R.E. delle Corse al trotto, ove inteso a configurare una responsabilità, in termini oggettivi, per qualsiasi fatto esterno alla sfera dell’allenatore e/o dei suoi dipendenti, senza l’introduzione degli elementi costitutivi della responsabilità oggettiva; dell’art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, approvato con d.m. n. 797 del 16 ottobre 2002, se inteso a configurare un generico obbligo di generale controllo in capo allenatore, al di fuori della fattispecie legale ipotizzata; dell’art. 11 del citato Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nella parte in cui non ha previsto tra le cause di esclusione della responsabilità oggettiva dell’allenatore l’inquinamento ambientale; dell’art. 6 del Regolamento U.N.I.R.E. delle Corse al trotto, nella parte in cui ha previsto il ricorso al collegio arbitrale; nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, nonché
per la condanna
al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittima sospensione.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.);
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 14 ottobre 2014 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 11 maggio 2005 e depositato il successivo 13 maggio il sig. OMISSIS, allenatore professionista del ramo trotto, ha impugnato la decisione della Commissione di disciplina di appello U.N.I.R.E. n. 283 del 31 marzo 2005, comunicata il 22 aprile 2005, che lo ha sanzionato condannandolo a sei mesi di sospensione dell’attività e ad una multa di € 1.500,00.
Espone, in fatto, che in data 31 maggio 2003 il cavallo OMISSIS, da lui allenato, ha vinto la corsa a reclamare, sulla distanza di mt. 1.600, all’ippodromo OMISSIS. Il controllo antidoping, obbligatorio per il vincitore, ha avuto esito negativo. A distanza di pochi giorni, in data 12 giugno 2003, il cavallo ha partecipato ad un’altra corsa (premio OMISSIS) presso lo stesso ippodromo, vincendo nuovamente. Il controllo antidoping questa volta ha avuto esito positivo essendo stata riscontrata la presenza, nel cavallo, della sostanza “benzilecgonina”, derivato della cocaina. E’ stato attivato nei confronti del ricorrente un’azione disciplinare dalla Procura della disciplina presso l’U.N.I.R.E. per responsabilità connessa alla riscontrata positività. Con decisione n. 9 del 2005 la Commissione di disciplina ha accolto il ricorso ed assolto il OMISSIS per insufficienza di prove in ordine ad una sua responsabilità diretta. Avverso detta decisione la Procura di disciplina ha proposto appello, che è stato accolto dalla Commissione di Appello con decisione n. 283 del 31 marzo 2005, avendo riscontrato in capo al ricorrente una responsabilità non diretta, ma oggettiva.
2. Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente è insorto deducendo:
a) Violazione di legge (artt. 1, l. n. 689 del 1981 e 11 del regolamento antidoping) – Eccesso di potere (difetto del presupposto – illogicità – contraddittorietà – sviamento).
Il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, che ha in parte qua sostituito la diversa disciplina dettata dal Regolamento delle Corse al trotto, ha previsto, in caso di positività del cavallo al doping, la sanzione a carico dell’allenatore sia per responsabilità diretta che indiretta, quest’ultima circoscritta ai soli “atti commessi dai suoi familiari, collaboratori e dipendenti, nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. In quest’ultimo caso è onere dell’allenatore dimostrare che l’evento non è dipeso da fatto a lui imputabile, nemmeno a titolo di colpa. La Procura di disciplina ha accolto l’appello proposto avverso la decisione n. 9 del 2005 della Commissione di disciplina ravvisando in capo al ricorrente una responsabilità indiretta, ma illegittimamente non ha tenuto conto delle condizioni necessarie per cui essa sia ravvisabile.
In via subordinata il ricorrente ha impugnato gli artt. 11 del Regolamento antidoping e 26 del Regolamento del Trotto ove intesi a configurare una responsabilità, in termini oggettivi, per qualsiasi fatto esterno alla sfera dell’allenatore e/o dei suoi dipendenti, senza l’individuazione degli elementi costitutivi della responsabilità oggettiva.
b) Eccesso di potere - Errore di fatto, difetto di presupposto, contraddittorietà e illogicità.
Non è vero che il ricorrente non ha provato la sua completa estraneità all’evento doping, essendo lo stesso riconducibile al c.d. inquinamento ambientale.
c) In subordine, qualora la condanna del ricorrente si fondasse sugli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, norme rispettivamente dirette ad escludere la previsione di una soglia minima, oltre la quale si produce l’evento doping e ad escludere la concausa dell’inquinamento ambientale tra le cause di esenzione della responsabilità dell’allenatore, la disciplina regolamentare sarebbe illegittima per: eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.
La norma regolamentare è illogica e irragionevole, non avendo previsto la non colpevolezza in presenza di quantitativi minimi di sostanze illecite e non avendo considerato la possibilità di assunzione involontaria della molecola cocaina o dei suoi metaboliti per contaminazione ambientale.
d) Violazione di legge (artt. 103 e 113 Cost.) e dei principi in materia di tutela di interessi legittimi.
L’art. 6 del regolamento delle Corse al trotto è illegittimo nella parte in cui condiziona il ricorso al giudice naturale al previo esperimento di un giudizio arbitrale.
3. Il ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’U.N.I.R.E. al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittimo provvedimento adottato.
4. L’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) e il Ministero delle politiche agricole e forestali si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione ma senza espletare alcuna attività difensiva.
5. L’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) - Area Trotto non si è costituita in giudizio.
6. La Commissione di disciplina di appello U.N.I.R.E. non si è costituita in giudizio.
7. Con ordinanza n. 3200 del 10 giugno 2005, confermata dalla sez. VI del Consiglio di Stato con ordinanza n. 4345 del 29 settembre 2005, è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.
8. All’udienza del 14 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, il sig. OMISSIS, allenatore professionista del ramo trotto, ha impugnato la decisione della Commissione di disciplina di appello U.N.I.R.E. n. 283 del 2005, comunicata il 22 maggio 2005, che lo ha condannato a sei mesi di sospensione dell’attività professionale svolta e ad una multa di € 1.500,00.
Preliminarmente il Collegio deve dare atto dell’ammissibilità del gravame, atteso che correttamente il ricorrente ha trasmesso all’U.N.I.R.E. – Area trotto, in data 28 aprile 2005, domanda di arbitrato ai sensi dell’art. 6 del Regolamento delle corse al trotto. Solo decorsi sette giorni, non avendo ricevuto alcun riscontro, ha proposto ricorso dinanzi a questo giudice. E ciò rende proponibile il gravame, non potendo pretendersi che l’inattività dell’U.N.I.R.E. possa precludere al ricorrente il diritto ad ottenere tutela in sede giurisdizionale (Tar Lazio, sez. III ter, n. 1591 del 2003).
2. Passando al merito, il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la carenza dei presupposti soggettivi per configurare nei suoi confronti una responsabilità oggettiva per la positività al doping del cavallo a lui affidato, è infondato.
L’art. 11, comma 4, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, approvato con d.m. n. 797 del 16 ottobre 2002 - che il ricorrente ha richiamato a supporto del proprio assunto difensivo ritenendo che lo stesso circoscriva la responsabilità indiretta dell’allenatore ai soli “atti commessi dai suoi familiari, collaboratori e dipendenti, nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti” – non prevede, infatti, una limitazione di tale forma di responsabilità dell’allenatore alla sola ipotesi in cui gli atti siano stati “commessi dai suoi familiari, collaboratori …” ma, al contrario, estende la responsabilità indiretta “anche” ai casi in cui gli atti siano stati “commessi dai suoi familiari, collaboratori …” . In altri termini, la congiunzione “anche”, inserita prima del periodo “commessi dai suoi familiari, collaboratori …”, fa cambiare completamente il senso dell’intera frase, con la conseguenza che la responsabilità indiretta non è circoscritta ai soli “atti commessi dai suoi familiari, collaboratori …”, come afferma il ricorrente (pag. 6 dell’atto introduttivo del giudizio) ma si estende “anche” – ma non solo – a tali atti.
3. Quanto alla quantità di benzoilecgonina rinvenuta nel sangue del cavallo OMISSIS a seguito dei controlli effettuati, va osservato che la fattispecie in esame è regolata dall’art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, approvato con d.m. n. 797 del 16 ottobre 2002, applicabile ratione temporis in considerazione della data dello svolgimento della gara in cui si è verificato l’evento contestato (12 giugno 2003), successivamente modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Unire 16 marzo 2009, la quale ha previsto, quale soglia di punibilità, un valore minimo di 20 mg/ml di benzoilecgonina. La norma del 2002 affermava invece che era proibita, e quindi sanzionata, la presenza di una qualsiasi quantità di una sostanza o di un suo isomero o metabolita, e la benzoilecgonina è un metabolita della cocaina (Tar Lazio, sez. III ter, 16 gennaio 2013, n. 393 e 30 gennaio 2012, n. 990); per la sostanza in questione non era quindi prevista una soglia al di sotto della quale essa sarebbe irrilevante, per cui anche la minima presenza acquistava valore a fini disciplinari, senza che potessero assumere rilevanza eventuali comportamenti difformi tenuti dall’Unire in casi asseritamente similari.
4. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Come è stato chiarito, con decisione n. 9 del 2005 la Commissione di disciplina aveva accolto il ricorso proposto deal signor OMISSIS per insufficienza di prove in ordine alla responsabilità diretta sia del proprietario che dell’allenatore del cavallo OMISSIS. Avverso detta statuizione la Procura di disciplina aveva proposto appello, accolto dalla Commissione di Appello con l’impugnata decisione n. 283 del 31 marzo 2005, che ha confermato il capo di decisione con riferimento al proprietario del cavallo mentre ha annullato la stessa decisione configurando in capo al ricorrente una responsabilità oggettiva.
E’ dunque incontestabile che il ricorrente non ha una responsabilità personale e diretta nel fatto illecito contestato. La sua responsabilità sarebbe oggettiva, per il solo fatto di essere l’allenatore del cavallo trovato positivo al doping. Afferma la Commissione di appello che il sig. OMISSIS non ha provato di non essere neanche indirettamente colpevole. In effetti il ricorrente ha invece provato – ed il fatto non è contestato – che il cavallo OMISSIS alla gara svoltasi solo 11 giorni prima (il 31 maggio 2003) è risultato negativo al controllo antidoping e che alla gara del 12 giugno 2003 lo stesso cavallo gli era stato consegnato dal proprietario solo poco prima dell’inizio della competizione sportiva. Ha quindi fornito la prova della materiale impossibilità di poter controllare, prima della consegna, che alcuno dopasse il cavallo nel box di transito nel quale era stato rinchiuso prima della gara o che in detto box non ci fosse inquinamento ambientale imputabile a sostanze dopanti. E ciò nella considerazione che l’evento incriminato non si era verificato nelle scuderie del proprietario dell’animale, atteso che la Commissione di appello, nell’impugnata decisione, ha confermato la statuizione di primo grado con riferimento al soggetto in questione, al quale non è stato dunque imputata alcuna responsabilità nella commissione dell’evento.
5. La fondatezza del secondo motivo esonera il Collegio dall’esame delle ulteriori questioni dedotte in giudizio.
6. Con riferimento, invece, al capo di domanda relativo al risarcimento del danno, rileva il Collegio che lo stesso non può trovare accoglimento in quanto gli effetti sanzionatori rivenienti dal provvedimento impugnato, nelle more della decisione di merito, sono stati neutralizzati dalla ordinanza cautelare, né il ricorrente ha provato, in alcun modo, di avere subito ulteriori danni. Il sig. OMISSIS ha solo versato in atti, unitamente all’atto introduttivo del ricorso, la nota del 9 maggio 2005 con la quale gli è stato revocato l’incarico di allenatore, ma nella memoria del 29 luglio 2014 tace sulla domanda risarcitoria, nonostante nel ricorso avesse fatto riserva di quantificare, nel corso del giudizio, il danno subito. Considerato quindi che la sospensiva è stata accordata il 10 giugno 2005, deve ritenersi – in mancanza di prova contraria in ordine sia all’an che al quantum – che la stessa abbia evitato il generarsi di effetti lesivi derivanti dall’impugnata sospensione.
7. Il ricorso deve dunque essere accolto nei sensi sopra indicati, ma le spese di giudizio, in considerazione della complessità della vicenda contenziosa possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione della Commissione di disciplina di appello U.N.I.R.E. n. 283 del 31 marzo 2005. Respinge la domanda di risarcimento danni.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giulia Ferrari, Presidente, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Laura Marzano, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)