T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10540/2014
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Mattii e Domenico Pavoni, con domicilio eletto presso Domenico Pavoni in Roma, via Riboty, 28;
contro
ASSI - Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, rappresentati e difesi secondo legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto dell’ASSI del 2 ottobre 2012 dichiarativo della decadenza dell’autorizzazione a correre e delle patenti di allenatore professionista di cavalli,
dell’atto dell’ASSI del 29 novembre 2012 di rigetto dell’istanza in autotutela per l’annullamento del provvedimento di decadenza del 2 ottobre 2012, impugnato con motivi aggiunti,
per la condanna
del Ministero al risarcimento dei danni conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASSI e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. OMISSIS, allenatore e proprietario di cavalli da corsa, presentava istanza di rinnovo dell’autorizzazione a correre e delle patenti di allenatore professionista per l’anno 2012; con atto del 2 ottobre 2012 tuttavia l’ASSI dichiarava la decadenza dell’autorizzazione e delle patenti, ex art.75 del D.P.R. n.445 del 2000, atteso che le dichiarazioni sostitutive di certificazione riportavano una serie di condanne penali, tranne una, come verificato dalla visione del certificato del casellario giudiziale e che dunque le stesse non erano veritiere.
L’interessato impugnava allora la suddetta determina, censurandola per violazione del D.P.R. n.445 del 2000, sostenendo in particolare che trattavasi di mera omissione e non di non veridicità/falsità e contestando poi il tipo di reato (ovvero ex art.137 del D.Lgs. n.385 del 1993 e non ex art.73 del D.P.R. n.309 del 1990) per il quale il Tribunale di Firenze aveva applicato la pena nel 2009, ex art.444 c.p.p.; veniva inoltre richiesta la condanna del Ministero al risarcimento del danno conseguente.
Il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e l’ASSI si costituivano in giudizio per la reiezione dell’impugnativa.
Con decreto n.4479 del 2012 veniva accolta l’istanza per l’adozione di una misura cautelare provvisoria.
Il ricorrente richiedeva inoltre al Tribunale di Firenze di rettificare, in relazione alla suddetta condanna, l’iscrizione nel casellario giudiziale.
L’ASSI con memoria deduceva l’infondatezza nel merito del gravame.
Con ordinanza n.77 del 2013 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Con atto del 29 novembre 2012 l’ASSI respingeva l’istanza in autotutela dell’interessato, volta all’annullamento del provvedimento di decadenza del 2 ottobre 2012, per l’omessa indicazione della cennata sentenza di condanna penale del 2009 e per la gravità del reato contestato (continuata detenzione, vendita e cessione illecita di sostanze stupefacenti).
L’interessato impugnava con motivi aggiunti anche il suddetto diniego, censurandolo per violazione di legge, ribadendo che la condanna riguardava un reato diverso rispetto a quello contestato; veniva ancora richiesta la condanna del Ministero al risarcimento del danno conseguente.
Con brevi note il ricorrente si riportava ai propri assunti.
Nell’udienza del 18 giugno 2014 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto, atteso che l’omissione vale come dichiarazione non veritiera e comporta la decadenza, ex art.75 del D.P.R. n.445 del 2000 (cfr., in senso analogo, TAR Toscana, I, n.1465 del 2013, TAR Calabria, II, n.124 del 2014, TAR Lombardia-Brescia, II, n.823 del 2012).
Del pari infondati e dunque da respingere risultano i motivi aggiunti, a nulla rilevando il tipo di reato, bensì l’omessa indicazione di una condanna penale comunque ricevuta, che vale come dichiarazione non veritiera comportante la decadenza.
Ne discende altresì l’infondatezza delle pretese risarcitorie, da rigettare.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in favore dell’ASSI, mentre vengono compensate con il Ministero.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.10270/2012 indicato in epigrafe ed i motivi aggiunti al medesimo.
Respinge le domande di condanna del Ministero al risarcimento dei danni.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’ASSI delle spese di giudizio, che liquida in €2000,00 (Duemila/00) oltre a IVA e CPA come per legge, spese compensate con il Ministero.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)