T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10872/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6451 del 2005, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Mattii e Maria Rosaria De Mitri, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;

contro

UNIRE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di irrogazione della sanzione della sospensione per mesi 6 (sei) dalla qualifica di allenatore e di € 1.500,00 di multa, in relazione alla positività all’esame antidoping del cavallo OMISSIS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’UNIRE;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota di udienza depositata dal ricorrente il 15 settembre 2014, con la quale si chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Lombardia, ha impugnato la decisione della Commissione di disciplina di prima istanza dell’UNIRE n. 032/05 del 9 febbraio 2005 con la quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare indicata in epigrafe in relazione alla positività all’esame antidoping del cavallo OMISSIS, riscontrata in occasione di una gara svoltasi all’ippodromo di OMISSIS il 18 ottobre 2003.

Premesse alcune osservazioni sulla giurisdizione, il ricorrente deduce i seguenti profili di gravame:

1) eccesso di potere per carenza di motivazione: la Commissione non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto accoglibili le deduzioni istruttorie contenute nella memoria difensiva presentata dal suo difensore;

2) violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1° e 2° analisi: sarebbe stato violato l’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’UNIRE che impedirebbe di svolgere le seconde analisi nello stesso laboratorio nel quale sono state effettuate le prime analisi;

3) eccesso di potere per difetto di motivazione della positività, per mancanza della prova scientifica della stessa;

4) violazione dell’art. 2 del Regolamento di Disciplina UNIRE per mancato rispetto dei termini per esercitare l’azione disciplinare;

5) eccesso di potere per difetto di istruttoria, non avendo l’amministrazione provato che il ricorrente fosse l’allenatore del cavallo risultato positivo ai controlli antidoping.

Costituitosi in giudizio con memoria di stile, l’ente intimato ha chiesto la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 1107 del 4 maggio 2005 il T.A.R. milanese ha sospeso l’efficacia dell’atto.

Con atto del 21 maggio 2005 l’Ente ha proposto istanza di regolamento di competenza cui il ricorrente ha aderito.

Di conseguenza, con ordinanza n. 100 del 22 giugno 2005 il T.A.R. di Milano ha disposto la trasmissione del fascicolo al T.A.R. del Lazio.

Si è costituito dinanzi al Tar Lazio l’UNIRE, senza espletare alcuna attività difensiva.

In vista della trattazione del merito il ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo nella sostanza l’Ente mutato il proprio orientamento nel caso di ritrovamento, nell’organismo del cavallo, di sostanze dopanti in quantità minima, così come affermato dal responsabile dell’Ufficio Legale e contenzioso Ippico nella nota del 9 settembre 2014 inviata al legale del ricorrente.

Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente va respinta l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere non essendovi prova, in atti, dell’intervenuta revoca dell’atto impugnato.

Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1. Ragioni di ordine logico impongono di scrutinare con precedenza la seconda censura con la quale il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1° e 2° analisi.

In proposito il Collegio condivide l’orientamento più recente della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite non impone di effettuare le seconde analisi in laboratorio diverso da quello nel quale sono state effettuate le prime analisi; peraltro le seconde analisi sarebbero un accertamento ex novo e non un riesame (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 10 luglio 2012, n. 6255; Cons. Stato, sez.VI, n. 12 ottobre 2011 n. 5525).

La censura, pertanto, va respinta.

2.2. Con la terza censura il ricorrente sostiene che non vi sarebbe la prova scientifica della positività del cavallo alle sostanze vietate.

Dal verbale di seconda analisi (doc. 8 del fascicolo del ricorrente) risulta che dall’esame delle urine dl cavallo è stata riscontrata la presenza della benzoilecgonina, metabolita della cocaina.

Dunque la circostanza affermata dal ricorrente è smentita dalla stessa documentazione prodotta.

D’altra parte l’art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, approvato con D.M. n. 797 del 16 ottobre 2002, applicabile ratione temporis in considerazione della data di commissione dell’illecito (18 ottobre 2003), prescrive il divieto della presenza nell’organismo del cavallo di una qualsiasi quantità di una delle sostanze indicate in allegato, tra le quali quella riscontrata nel caso di specie, senza prevedere alcuna soglia minima di tolleranza.

Infatti solo con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Unire 16 marzo 2009 è stata previsto, quale soglia di punibilità, un valore minimo di 20 mg/ml di benzoilecgonina.

A ciò deve aggiungersi che il Regolamento prevede che le seconde analisi possano svolgersi in contraddittorio con un tecnico di parte.

Invero dal verbale del 28 gennaio 2004 (doc. 3 id.) risulta che il ricorrente aveva nominato il dott. OMISSIS  il quale, tuttavia, unitamente al difensore avv. Stefano Matii, ha preferito lasciare il laboratorio prima dell’inizio delle analisi, ritenendo che le stesse dovessero effettuarsi in una diversa struttura.

Si è trattato di una strategia difensiva, del tutto libera, con la quale tuttavia il tecnico di parte si è precluso la possibilità di rilevare eventuali errori od omissioni tecniche.

In ogni caso, l’adeguatezza tecnica del metodo seguito dal competente organo istruttorio per l’accertamento della positività alla sostanza in parola, peraltro conforme al vigente regolamento, oltre ad essere confermata dalla prevalente letteratura scientifica, non è sindacabile in sede di legittimità alla stregua dei rilievi di parte ricorrente che vorrebbero introdurre, attraverso argomenti ipotetici, un sindacato tecnico intrinseco sulla correttezza dell’accertamento tecnico del doping.

2.3. La prima censura non coglie nel segno atteso che, in generale la disposizione di cui all'art. 10, lett. b), l. n. 241 del 1990 impone all'Amministrazione procedente di valutare le osservazioni della parte, ovvero di non ignorarle; tuttavia, l'obbligo di tenere conto delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio non impone la puntuale ed analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 giugno 2014, n. 6180).

Nel caso di specie l’Ente ha fornito una motivazione che si basa su elementi scientifici oggettivi che la parte avrebbe dovuto, come già detto, confutare in sede di esami di laboratorio: cosa che non è avvenuta, come si è detto, per fatto imputabile al solo ricorrente.

2.4. Non ha miglior sorte la censura secondo cui l’Ente non avrebbe provato che il sig. OMISSIS  fosse l’allenatore del cavallo OMISSIS, atteso che il ricorrente, in sede procedimentale, si è dilungato a dissertare sulle asserite ragioni di diritto per le quali l’allenatore non sarebbe passibile di sanzioni, ma non ha mai contestato di essere lui l’allenatore di OMISSIS  (cfr. doc. 5 id.).

2.5. Quanto al presunto mancato rispetto dei termini per esercitare l’azione disciplinare è lo stesso ricorrente ad ammettere che l’atto di incolpazione è del 27 settembre 2004, sicchè è palese che l’azione, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di disciplina dell’UNIRE, è stata esercitata entro un anno dalla consumazione dell’illecito, avvenuta il 18 ottobre 2003.

Conclusivamente il ricorso è infondato e va respinto.

La costituzione meramente formale dell’UNIRE giustifica la compensazione tra le parti in causa delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it