T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 12541/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dapprima dagli avv.ti Lorenzo Lentini e Stefano Mattii e successivamente, a seguito di revoca del mandato, dall’avv. Giuseppe Aghemo e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Pilo Albertelli n. 1, presso lo studio legale dell’avv. Marco Petrone,

contro

l’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) - Area Trotto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, nonché;

nei confronti di

Scuderia OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,

per l'annullamento

della decisione della Commissione di disciplina di appello U.N.I.R.E. n. 223 del 29 settembre 2005, che ha disposto l’inibizione del cavallo OMISSIS dal partecipare a corse Tris per il periodo di un anno ed il distanziamento totale dell’equino nel Gran Premio OMISSIS, con conseguente perdita di ogni premio vinto, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenziali, compresi quelli che hanno disposto, se disposto, il pagamento del montepremi e degli importi di iscrizione, nonché

per la condanna dell’U.N.I.R.E. al pagamento dei montepremi e importi di iscrizione e

per il risarcimento del danno conseguente agli atti illegittimamente posti in essere.

nonché

con l’atto di motivi aggiunti, depositato il 25 gennaio 2006, per l’annullamento dell’art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, approvato con d.m. n. 797 del 16 ottobre 2002, nella parte in cui non ha previsto una soglia minima al di sopra della quale si configura l’evento doping; dell’art. 26 del Regolamento U.N.I.R.E. delle Corse al trotto, ove inteso a configurare una responsabilità, in termini oggettivi, per qualsiasi fatto esterno alla sfera dell’allenatore e/o dei suoi dipendenti, senza l’introduzione degli elementi costitutivi della responsabilità oggettiva; della procedura del prelievo campione del Regolamento Corse al trotto, nella parte in cui per le analisi dei campioni al laboratorio ha previsto che in caso di positività al primo prelievo le seconde analisi vengano eseguite nello stesso laboratorio; dell’art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, approvato con d.m. n. 797 del 16 ottobre 2002, se inteso a configurare un generico obbligo di generale controllo in capo all’allenatore, al di fuori della fattispecie legale ipotizzata; dell’art. 11 del citato Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nella parte in cui non ha previsto tra le cause di esclusione della responsabilità oggettiva dell’allenatore l’inquinamento ambientale; dell’art. 6 del Regolamento U.N.I.R.E. delle Corse al trotto, nella parte in cui ha previsto il ricorso al collegio arbitrale; dell’art. 5 del Regolamento Corse Tris, nella parte in cui ha disposto la sospensione del cavallo in caso di positività per responsabilità oggettiva; ove e per quanto occorra, dell’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, se inteso nel senso di consentire la possibilità che il medesimo laboratorio possa effettuare le analisi di primo e di secondo grado; nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di motivi aggiunti, notificato il 23 gennaio 2006 e depositato il successivo 25 gennaio;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 9 dicembre 2014 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 29 dicembre 2005 e depositato il successivo 12 gennaio il sig. OMISSIS, proprietario dell’omonima scuderia di cavalli da corsa al trotto, ha impugnato la decisione della Commissione di disciplina di appello U.N.I.R.E. n. 223 del 29 settembre 2005, che ha disposto l’inibizione del cavallo della propria scuderia, OMISSIS, dal partecipare a corse Tris per il periodo di un anno ed il distanziamento totale dell’equino nel Gran Premio OMISSIS, con conseguente perdita di ogni premio vinto. Ha altresì chiesto la condanna dell’U.N.I.R.E. al pagamento dei montepremi e importi di iscrizione e a risarcirgli il danno conseguente agli atti illegittimamente posti in essere.

Espone, in fatto, che il cavallo della propria scuderia OMISSIS, vincitore all’Ippodromo di OMISSIS del Gran Premio OMISSIS, è risultato positivo alla benzoilecgonina a seguito delle analisi, effettuate dopo la gara. Anche le seconde analisi hanno confermato la positività.

2. Avverso il provvedimento sanzionatorio n. 223 del 29 settembre 2005 della Commissione di disciplina di appello U.N.I.R.E. il ricorrente è insorto deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili.

Il ricorrente non ha avuto la possibilità di difendersi, non avendo mai ricevuto comunicazione della trattazione del procedimento dinanzi all’Organo decidente ex art. 15 del Regolamento di disciplina dell’U.N.I.R.E. né gli è stata data la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241. La contestazione degli addebiti è stata infatti inviata al solo allenatore, sig. Marco Smorgon, ma il procedimento si è concluso con la sanzione comminata non solo a quest’ultimo (sospensione di sei mesi da ogni qualifica e multa di € 1.500,00), ma anche al cavallo, con la conseguenza che il suo proprietario avrebbe avuto diritto a difendersi.

3. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 23 gennaio 2006 e depositato il successivo 25 gennaio, il ricorrente ha impugnato norme del Regolamento U.N.I.R.E. delle Corse al trotto, ove intese a configurare una responsabilità, in termini oggettivi, per qualsiasi fatto esterno alla sfera dell’allenatore e/o dei suoi dipendenti, senza l’introduzione degli elementi costitutivi della responsabilità oggettiva, e del Regolamento Corse al trotto, nella parte in cui per le analisi dei campioni al laboratorio hanno previsto che in caso di positività al primo prelievo le seconde analisi vengano eseguite nello stesso laboratorio. Il ricorrente ha infine affermato che la sostanza rinvenuta nel sangue del cavallo è talmente bassa da non avere alcun effetto dopante e da essere ricollegata all’inquinamento ambientale.

4. L’U.N.I.R.E. non si è costituito in giudizio.

5. Con ordinanza n. 591 del 27 gennaio 2006 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva limitatamente alla parte in cui ha disposto l’inibizione del cavallo a partecipare alle corse tris per un anno, in considerazione del danno grave e irreparabile arrecato al ricorrente.

6. All’udienza del 9 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa il sig. OMISSIS, proprietario del cavallo OMISSIS, ha impugnato la decisione della Commissione di disciplina di appello U.N.I.R.E. n. 223 del 29 settembre 2005, che ha disposto l’inibizione del cavallo dal partecipare a corse Tris per il periodo di un anno ed il distanziamento totale dell’equino nel Gran Premio OMISSIS, con conseguente perdita di ogni premio vinto. Il cavallo era infatti risultato positivo alla benzoilecgonine, metabolita della cocaina, a seguito delle analisi effettuate dopo la vittoria nel Gran Premio OMISSIS, disputatosi il 19 ottobre 2003.

Con il primo motivo dell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente afferma l’illegittimità della decisione nella parte in cui sanziona, oltre all’allenatore, sig. OMISSIS per responsabilità oggettiva, anche il cavallo, senza aver dato modo al suo proprietario di partecipare al procedimento disciplinare.

Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione in punto di fatto atteso che dalla documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente risulta che il Dirigente dell’Area Trotto, in data 14 novembre 2003, aveva comunicato sia al ricorrente proprietario (la cui posizione disciplinare è stata peraltro archiviata) che all’allenatore la positività del cavallo al benzoilecgonine all’esito delle prime analisi e aveva invitato gli stessi a presenziare alle seconde analisi. Il ricorrente era quindi a conoscenza del procedimento attivato e avrebbe potuto difendersi. Aggiungasi che il sig. Angiolini afferma che, se avesse potuto partecipare al procedimento disciplinare, avrebbe potuto addurre argomentazioni – quali quelle spese dall’allenatore OMISSIS – a confutazione della tesi secondo cui al cavallo sarebbero state fatte assumere sostanze dopanti. Si tratta peraltro, come appunto chiarisce proprio il ricorrente, di giustificazioni già portate all’esame della Commissione di disciplina dal sig. OMISSIS e da essa ritenute non influenti ai fini della decisione di sanzionare sia l’allenatore che il cavallo, risultato questo che non sarebbe cambiato ove le stesse argomentazioni fossero state spese anche dal proprietario dell’equino.

2. Con il secondo motivo dell’atto introduttivo del giudizio il sig. Angiolini afferma che le giustificazioni addotte dall’allenatore non sono state tenute in debito conto e sono state immotivatamente respinte.

L’infondatezza del motivo esime il Collegio dal verificarne l’ammissibilità, essendo dedotto non dal soggetto (l’allenatore, appunto) che sarebbe stato leso nel proprio diritto di difesa.

La Commissione di disciplina, nell’impugnato provvedimento n. 296 del 29 settembre 2005, si sofferma, per respingerla, sulla censura relativa alla presunta irregolarità delle metodologie utilizzate in sede di seconde analisi, affermando che con il nuovo regolamento non rileva affatto la metodica utilizzata né tantomeno l’identità del laboratorio che effettua le analisi. Aggiunge che non appaiono meritevoli di pregio le ulteriori osservazioni ed eccezioni sollevate perché inconferenti ed ultronee rispetto al fatto contestato.

Le controdeduzioni sono state dunque esaminate e non ritenute condivisibili. Trattasi di motivazione sintetica e tuttavia sufficiente, posto che, secondo consolidata giurisprudenza, non è richiesta analitica confutazione delle osservazioni del privato destinatario del provvedimento finale (Cons. St., sez. IV, 3 ottobre 2014, n. 4967; id. 28 ottobre 2013, n. 5189; Tar Lazio, sez. III ter, 3 novembre 2014, n. 11009; id., sez. II, 10 giugno 2014, n. 6180). Non è dunque necessario che la motivazione del provvedimento contenga un’analitica confutazione delle osservazioni e controdeduzioni svolte dalla parte, essendo invece sufficiente che da tale motivazione si evinca che l’Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà o del proprio giudizio (Cons. St., sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928; id. 8 aprile 2014, n. 1662; sez. III, 23 maggio 2011, n. 3106; sez. VI, 3 luglio 2012, n. 3603).

I due motivi in cui si articola l’atto introduttivo del giudizio sono quindi infondati e devono essere respinti.

3. Con l’atto di motivi aggiunti, notificato il 23 gennaio 2006 e depositato il successivo 25 gennaio, il ricorrente, oltre a reiterare le questioni già dedotte con l’atto introduttivo del giudizio, ha impugnato norme del Regolamento U.N.I.R.E. delle Corse al trotto, ove intese a configurare una responsabilità, in termini oggettivi, per qualsiasi fatto esterno alla sfera dell’allenatore e/o dei suoi dipendenti, senza l’introduzione degli elementi costitutivi della responsabilità oggettiva, e del Regolamento Corse al trotto, nella parte in cui per le analisi dei campioni al laboratorio hanno previsto che, in caso di positività al primo prelievo, le seconde analisi vengano eseguite nello stesso laboratorio. Il ricorrente ha infine affermato che la sostanza rinvenuta nel sangue del cavallo era talmente bassa da non avere alcun effetto dopante e da essere ricollegata all’inquinamento ambientale.

L’infondatezza delle questioni introdotte con l’atto di motivo aggiunti esonera il Collegio dal verificarne, con mezzi istruttori (stante la mancata costituzione in giudizio dell’U.N.I.R.E.), la tempestività.

Non è,innanzitutto fondata la prima censura, con la quale si sostiene che la presenza della sostanza dopante può derivare da inquinamento ambientale, non fornendo il ricorrente alcuna prova che detta contaminazione, nel caso de quo, sia effettivamente avvenuta.

4. Quanto alla quantità di benzoilecgonina rinvenuta nel sangue del cavallo OMISSIS  a seguito dei controlli effettuati in occasione del Gran Premio OMISSIS disputatosi il 19 ottobre 2003, va ricordato che la fattispecie in esame è regolata dall’art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, approvato con d.m. n. 797 del 16 ottobre 2002, applicabile ratione temporis in considerazione della data di commissione dell’illecito (27 febbraio 2003), successivamente modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Unire 16 marzo 2009, la quale ha previsto, quale soglia di punibilità, un valore minimo di 20 mg/ml di benzoilecgonina. La norma del 2002 afferma invece che è proibita la presenza di una qualsiasi quantità di una sostanza o di un suo isomero o metabolita, e la benzoilecgonina è un metabolita della cocaina (Tar Lazio, sez. III ter, 16 gennaio 2013, n. 393 e 30 gennaio 2012, n. 990); che poi detta presenza possa essere frutto di inquinamento ambientale è circostanza che doveva essere – e, come si è detto, non lo è stato – congruamente provata dal ricorrente. Peraltro, come si è detto, per la sostanza in questione non è prevista una soglia minima al di sotto della quale essa sarebbe irrilevante, per cui anche la minima presenza acquista valore a fini disciplinari, senza che possano assumere rilevanza eventuali comportamenti difformi tenuti dall’Unire in casi asseritamente similari (Tar Lazio, sez. III ter, 23 maggio 2014, n. 5506).

Il Collegio esclude altresì l’illegittimità dell’art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, rientrando nella discrezionalità dell’Amministrazione individuare i criteri per arginare un fenomeno, quello del doping, tanto grave quanto dilagante, e dunque prevedere la responsabilità oggettiva dell’allenatore anche per il ritrovamento, nell’organismo del cavallo, di quantità minime di sostanze proibite. Né tale conclusione può dirsi smentita dalla circostanza che il Regolamento in questione sia stato poi, in parte qua, cambiato nel 2009, atteso che la modifica da parte dell’Amministrazione di un proprio regolamento può rispondere a diverse esigenze e non sottende necessariamente la necessità di intervenire per espungere dall’ordinamento una disciplina illegittima.

5. Priva di pregio è anche la censura con la quale si deduce violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1° e 2° analisi.

Il Collegio condivide, infatti, l’orientamento più recente della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite non impone di effettuare le seconde analisi in laboratorio diverso da quello nel quale sono state effettuate le prime analisi; peraltro le seconde analisi sarebbero in ogni caso un accertamento ex novo e non un riesame (Tar Lazio, sez. III ter, 3 novembre 2014, n. 11009; id. 29 ottobre 2014, n. 10872; id. 10 luglio 2012, n. 6255; Cons. St., sez. VI, 12 ottobre 2011, n. 5525).

6. L’ultima censura è inammissibile per difetto di interesse.

Il ricorrente non precisa se ha adito o non il Collegio arbitrale ma, poiché da tale eventuale omissione questo giudice non ha fatto derivare l’inammissibilità del ricorso sottoposto al suo scrutinio, alcun vantaggio egli potrebbe trarre dall’eventuale annullamento giurisdizionale dell’art. 6 del Regolamento delle corse al trotto perché lo stesso non avrebbe alcun effetto caducatorio della sanzione comminata al cavallo.

7. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto.

8. All’infondatezza dei profili di doglianza segue la reiezione anche della domanda risarcitoria, atteso che l'illegittimità del provvedimento impugnato è condizione necessaria per accordare il risarcimento richiesto; la reiezione della parte impugnatoria del gravame impedisce infatti che il danno stesso possa essere considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dall'Amministrazione (Cons. St., sez. V, 27 agosto 2014, n. 4382; id. 13 gennaio 2014, n. 85; id., sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4628; id., sez. V, 15 gennaio 2013, n. 176).

9. Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi, in considerazione della risalenza, nel tempo, della vicenda contenziosa, per disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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