T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3475/2015

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Giua, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Golametto n. 4;

contro

il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Roma in data 12.9.2011 e notificato il 13.9.2011, con cui si vietata al ricorrente l’accesso all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati, per la durata di anni cinque, prescrivendo altresì l’obbligo di comparizione presso il Commissariato di P.S. Flaminio nuovo in occasione di eventi calendarizzati che la S.S. OMISSIS avesse disputato nel medesimo periodo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, D. Lgs. 30.06.2003, n. 196;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2014, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1 - Il ricorrente è destinatario del provvedimento individuato in epigrafe, con il quale allo stesso è fatto divieto, per cinque anni, di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale dove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, nonché agli spazi limitrofi, alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, agli scali aerei e marittimi ed a tutti i luoghi interessati dal transito e dalla sosta di quanti partecipano o assistono alle medesime competizioni.

Col medesimo provvedimento si prescrive, altresì, l’obbligo di comparizione, presso il Commissariato di P.S. Flaminio nuovo, in occasione di eventi calendarizzati che la S.S. OMISSIS avesse disputato nel medesimo periodo, misura non convalidata dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma nell’atto in data 16.9.2011.

Il divieto de quo trae origine dalla circostanza che in data 8.9.2011, in occasione dell’incontro calcistico disputatosi presso lo stadio olimpico tra OMISSIS e Robotnicki, il Sig. -OMISSIS- si sarebbe “reso responsabile dell’aggressione, all’interno della curva nord, di un tifoso biancoceleste”.

Nel provvedimento in parola si fa anche riferimento ad analoga misura, irrogata nei suoi confronti, nonché a “pregiudizi di polizia per possesso di arma da taglio e violazione della normativa inerente le sostanze stupefacenti”, che farebbero “fondatamente ritenere che l’accesso del predetto ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive è da ritenersi pregiudizievole per la sicurezza pubblica”.

2 - Il richiamato provvedimento amministrativo adottato dal Questore della Provincia di Roma è stato gravato col presente ricorso, fondato sui seguenti vizi:

I) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989 – difetto di motivazione.

Nel caso in esame mancherebbe la prova della partecipazione del ricorrente ad alcun episodio di violenza, così come insussistente sarebbe la sua pericolosità sociale.

Nel provvedimento si asserisce che il ricorrente sarebbe stato ripreso dal sistema di videosorveglianza all’interno dello stadio, mentre colpiva un giovane con due violenti pugni, ma, in sede di convalida dell’obbligo, per il ricorrente, di presentarsi, per 5 anni, presso il Commissariato in occasione delle partite disputate dalla S.S. OMISSIS, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma ha sostenuto “l’oggettiva impossibilità di attribuire in termini di certezza l’episodio violento al sig. -OMISSIS-” e l’impossibilità che ciò potesse essere superato “dall’evenienza che i soggetti estensori dell’informativa di P.G. abbiano attestato di aver, in base alla visione del filmato, personalmente individuato una aggressione e riconosciuto l’autore di questa”; proprio per tale ragioni la misura suindicata non è stata convalidata.

Sotto altro profilo, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe errata, laddove si afferma che il ricorrente sarebbe “destinatario di analoga misura e” sarebbe altresì “soggetto gravato da pregiudizi di polizia per possesso di arma da taglio e violazione della normativa inerente le sostanze stupefacenti”.

Quanto al reato di possesso di arma da taglio, in ragione del quale era stato in precedenza disposta nei suoi riguardi misura analoga a quella qui in esame, in data 15.1.2009 il G.I.P. presso il Tribunale di Roma ne ha disposto l’archiviazione, a seguito della quale anche la suddetta misura è stata revocata dal Questore della Provincia di Roma.

Con riguardo al reato in materia di stupefacenti, il Tribunale penale di Roma, in data 21.12.2005, ha assolto il ricorrente, “perché il fatto non costituisce reato”.

Sarebbe, perciò, evidente il travisamento dei fatti.

II) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - difetto e carenza di motivazione in relazione all’eccessiva durata del provvedimento.

Il provvedimento sarebbe viziato per difetto di motivazione, laddove non riporterebbe le ragioni a fondamento dell’irrogazione del massimo della durata del divieto in questione e le ragioni della sua estensione anche alle partite che non vedono impegnata la S.S. OMISSIS.

La durata del divieto sarebbe eccessivamente gravosa, all’esito del contemperamento tra interesse pubblico connesso a motivi di sicurezza ed ordine pubblico e quanto evidenziato in relazione alla posizione del ricorrente

III) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - difetto di motivazione.

Il divieto ha un ambito applicativo molto vasto, mentre, trattandosi di misura che incide sulla sfera giuridica del destinatario, andrebbe riferito a manifestazioni e luoghi ben determinati, anche al fine di consentire allo stesso di rispettarlo.

IV) Violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990 - difetto di contraddittorio.

Non è stata data comunicazione di avvio del procedimento, adducendosi particolari esigenze connesse alla celerità del provvedimento, mentre la sua notifica sarebbe avvenuta a distanza dai fatti contestati, in un periodo in cui la S.S. Lazio avrebbe disputato altre partite. In tal modo, in violazione anche del principio costituzionale di trasparenza, al ricorrente sarebbe stato negato l’esercizio del diritto alla partecipazione al procedimento.

3 - Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, il quale ha depositato documentazione.

4 - Con ordinanza 10.1.2012, n. 12, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

5 - Nella pubblica udienza del 19.12.2014 il ricorso in esame è stato chiamato in decisione.

6 - Entrando nell’esame del ricorso, va in primo luogo rammentato che il Sig. -OMISSIS- è stato sottoposto alla restrizione vista, mediante il provvedimento qui impugnato, emanato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, per le seguenti ragioni: a) in occasione dell’incontro calcistico disputatosi presso lo stadio olimpico tra OMISSIS e OMISSIS in data 8.9.2011, si sarebbe “reso responsabile dell’aggressione, all’interno della curva nord, di un tifoso biancoceleste”; b) in precedenza lo stesso sarebbe stato destinatario di analoga misura; c) lo stesso annovererebbe anche “pregiudizi di polizia per possesso di arma da taglio e violazione della normativa inerente le sostanze stupefacenti”; d) i suindicati fatti pregressi farebbero “fondatamente ritenere che l’accesso del predetto ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive è da ritenersi pregiudizievole per la sicurezza pubblica”.

6.1 - Si tratta ora di accertare se sussistevano o meno gli elementi assurti a presupposto dell’adozione della misura in contestazione.

6.2- In primo luogo, quanto ai precedenti penali, in effetti essi erano certamente insussistenti, al momento dell’emanazione della misura interdittiva censurata in questa sede.

Infatti, come risulta per tabulas, con riguardo al reato in materia di stupefacenti, il Tribunale penale di Roma, in data 21.12.2005, aveva assolto il Sig. -OMISSIS- “perché il fatto non costituisce reato”.

Relativamente invece al reato di possesso di arma da taglio, va detto che in data 15.1.2009 il G.I.P. presso il Tribunale di Roma ne aveva disposto l’archiviazione.

Conseguentemente è stato revocato dal Questore della Provincia di Roma il divieto di accesso agli stadi ed agli altri luoghi indicati, disposto in precedenza sempre nei confronti del ricorrente, il quale era legato proprio all’episodio da cui era scaturito il procedimento penale in ultimo richiamato, archiviato.

Pertanto è evidente il travisamento dei fatti.

6.3 - Deve aggiungersi che pure l’episodio che, unitamente agli asseriti fatti preesistenti, ha invece determinato l’adozione del provvedimento gravato – aggressione di un tifoso – non risulta affatto provato, così come ha affermato il G.I.P. presso il Tribunale di Roma in sede di esame della convalida dell’obbligo di presentazione presso il Commissariato in occasione delle partite disputate dalla S.S. OMISSIS, pure contenuto nello stesso provvedimento.

6.4 - In questo caso, ove fosse stata data comunicazione di avvio del procedimento, consentendo al ricorrente di prendere parte al procedimento medesimo, quanto appena evidenziato sarebbe emerso già in sede endoprocedimentale. Peraltro deve notarsi che l’adozione e la notificazione del provvedimento impugnato non sono contestuali ai presunti fatti occorsi nello stadio olimpico, per cui, rispetto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, non possono neppure fondatamente opporsi ragioni di urgenza.

7 - In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto, potendo assorbirsi i motivi di doglianza che non hanno costituito precipuo oggetto della presente disamina.

8 - Il provvedimento gravato – illegittimo per i motivi suesposti - deve essere annullato.

9 - In ragione della peculiarità della questione disaminata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;

- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2014, con l’intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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