T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4429/2015

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da: OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Lorenzo Contucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 138;

contro

l’U.T.G. - Prefettura di Roma, la Questura di Roma ed il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

ricorso introduttivo:

del provvedimentl di silenzio rigetto della Prefettura della provincia di Roma formatosi sul ricorso gerarchico presentato dai ricorrenti per l’annullamento dei provvedimenti del Questore della provincia di Roma, recante divieto, per anni due, di accedere agli stadi, disposto nei confronti dei ricorrenti;

ricorso per motivi aggiunti:

dei provvedimenti del Prefetto della provincia di Roma prot. n. 245490/2014 Area I O.S.P. del 27.10.2014, notificato al Sig. OMISSIS l’11.12.2014, prot. n. 247737/2014 Area I O.S.P. del 29.10.2014, notificato al Sig. OMISSIS il 30.11.2014, e prot. n. 247713/2014 Area I O.S.P. del 29.10.2014, notificato al Sig. OMISSIS l’11.11.2014;

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Roma e della Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;

che è stata data comunicazione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in ordine alla possibilità di porre a fondamento della decisione una questione di rito rilevata d’ufficio; Rilevato che con il presente ricorso, comprensivo di gravame introduttivo e di ricorso per motivi aggiunti, si censurano il silenzio rigetto sul ricorso gerarchico proposto dinanzi al Prefetto della provincia di Roma avverso il divieto di accedere agli stadi, per due anni, disposto con separati provvedimenti nei confronti dei ricorrenti dal Questore della medesima Provincia, nonché i provvedimenti prefettizi medio tempore adottati, ma notificati successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, di decisione sul ricorso gerarchico, recanti la riduzione temporale della misura da due ad un anno;

Considerato:

che i provvedimenti emessi dal Questore sono fondati esclusivamente sulla circostanza che, in occasione dell’incontro di calcio OMISSIS -OMISSIS, in programma presso lo stadio Olimpico di Roma in data 11.5.2014, ciascuno dei ricorrenti “è stato fermato dal personale operante, poco prima della competizione sportiva, dopo aver scavalcato la cancellata posta tra lo stadio dei Marmi e la zona di rispetto alla tribuna Tevere”, ed è stato denunciato per il delitto di cui all’art. 6 bis della legge n. 401/1989 e che tali “circostanze fanno fondatamente ritenere che l’accesso del predetto ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive è da ritenersi pregiudizievole per la sicurezza pubblica”;

che, già per come sono stati descritti nei provvedimenti del Questore, i fatti non integrano alcuna delle fattispecie di cui al citato art. 6 bis della legge n. 401/1989 e, in particolare, quella, ivi individuata al comma 2, di indebito superamento di una recinzione o separazione dell’impianto in cui si svolge una manifestazione sportiva, atteso che la recinzione nella specie scavalcata, per le ragioni evidenziate nel ricorso gerarchico al Prefetto e di seguito brevemente illustrate, è quella dello stadio dei Marmi, mentre, per poter accedere allo stadio Olimpico, adibito a luogo per lo svolgimento della partita di calcio, avrebbe dovuto poi essere superato, previ controlli di sicurezza ed esibizione del biglietto di ingresso, il varco al suo ingresso;

che peraltro la misura inflitta è posta a tutela della sicurezza di quanti assistono alle manifestazioni sportive ed è tesa a prevenire per il futuro episodi di violenza;

che, come evidenziato nel ricorso gerarchico e negli atti del presente giudizio ed idoneamente documentato, nello stesso giorno previsto per la partita di calcio de qua erano in corso gli internazionali di tennis presso il vicino Foro italico, per cui ai ricorrenti, muniti di tessera del tifoso ed altresì di abbonamento ai parcheggi B1-B2-B3 in via delle Olimpiadi, è stato impedito da un vigile urbano di parcheggiare l’auto al loro interno, essendo stati tali parcheggi trasferiti nei pressi dello stadio dei Marmi, dove sono stati dirottati, e, una volta parcheggiata l’auto dopo aver perso tempo sul trafficato lungotevere percorso per potervi giungere, gli stessi si sono trovati, poco tempo prima dell’inizio della partita, in detto stadio, senza essere in grado di uscirvi attraverso un passaggio, così che hanno scavalcato la recinzione;

che i ricorrenti sono tutti incensurati e non sono mai stati destinatari di misura uguale a quella comminata nella specie e qui contestata;

che il Prefetto, in sede di decisione sul ricorso gerarchico avverso i provvedimenti questorili, prende in considerazione tutte le circostanze appena richiamate, sostenendo che esse potrebbero “aver creato nell’immediato una situazione di disorientamento che non appare incongrua”, inducendo ciascun ricorrente a scavalcare il cancello menzionato, ed “altresì che l’episodio riveste un carattere di eccezionalità e che il ricorrente è incensurato, senza carichi pendenti e dotato di regolare attività lavorativa”;

che ciononostante, in modo del tutto illogico ed incoerente, tale Autorità si è limitata a ridurre la durata della misura da due anni ad un anno, senza obliterare la misura preventiva precedentemente inflitta;

che invece le circostanze di fatto avveratesi, che escludono il ricorrere della fattispecie di cui all’art. 6 bis della legge n. 401/1989 nonché la sussistenza in concreto di un episodio violento, nonché la posizione di ciascuno dei ricorrenti avrebbero dovuto condurre al pieno accoglimento del ricorso gerarchico, con annullamento della misura di divieto di accesso agli stadi;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso debba essere accolto, stante la sua fondatezza, con annullamento dei provvedimenti questorili e prefettizi di irrogazione della misura de qua;

che, tenuto conto delle peculiarità della vicenda, sussistano, tuttavia, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti questorili e prefettizi di irrogazione della misura de qua impugnati.

- compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015, con l’intervento dei Magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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