T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4550/2015

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal signor: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Mattii, Domenico Pavoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Riboty, 28;

contro

il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione,

- della decisione della Commissione di Disciplina di Appello n. 1515/a/t dell’11 febbraio 2013 che ha respinto il ricorso contro la decisione della Commissione di Disciplina di Prima istanza n. 242/2012, confermando le sanzioni di mesi 4 di sospensione del ricorrente come allenatore e guidatore, e di Euro 1.000 di multa, in relazione alla positività del prelievo sul cavallo OMISSIS, in data 13.6.2011 a Palermo;

- della decisione della Commissione di Disciplina di Appello n. 1539/a/t del 24 aprile 2013 che ha respinto il ricorso contro la decisione della Commissione di Disciplina di Prima istanza n. 275/2012, confermando le sanzioni di mesi 4 di sospensione del ricorrente come allenatore e guidatore, e di Euro 1.000 di multa, in relazione alla positività del prelievo sul cavallo OMISSIS, in data 16.6.2011 a Palermo;

- nonché degli atti presupposti ed attuativi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2014 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor OMISSIS ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Appello n. 1515/a/t dell’11 febbraio 2013 che ha respinto il ricorso contro la decisione della Commissione di Disciplina di Prima istanza n. 242/2012, confermando le sanzioni di mesi 4 di sospensione del ricorrente come allenatore e guidatore, e di Euro 1.000 di multa, in relazione alla positività del prelievo sul cavallo OMISSIS, in data 13.6.2011 a Palermo nonché avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Appello n. 1539/a/t del 24 aprile 2013 che ha respinto il ricorso contro la decisione della Commissione di Disciplina di Prima istanza n. 275/2012, confermando le sanzioni di mesi 4 di sospensione del ricorrente come allenatore e guidatore, e di Euro 1.000 di multa, in relazione alla positività del prelievo sul cavallo OMISSIS, in data 16.6.2011 a Palermo.

Al riguardo ha allegato al ricorso i seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione di legge ed eccesso di potere, per il mancato accertamento del requisito stabilito da una norma primaria, secondo cui il firmatario delle analisi deve essere iscritto all’Albo dei chimici, posto che il signor OMISSIS aveva chiesto alla Commissione di Disciplina I di verificare l’esistenza o meno dell’iscrizione all’Albo dei chimici del laureato in chimica dr. OMISSIS, firmatario delle prime analisi e con argomentazioni illogiche la Commissione di appello non avrebbe fatto chiarezza sulla questione.

2) Violazione del Regolamento di disciplina dell’Unire – RDU –illogicità, per l’assenza del Procuratore della Disciplina all’udienza avanti le Commissioni di disciplina, trattandosi di una presenza necessaria e non facoltativa davanti all’Organo giudicante, per il perseguimento di un interesse pubblico, disciplinata dall’art. 16, comma 6 RDU. Risulterebbe illogico quanto indicato nel dispositivo dalla Commissione di Appello secondo cui “il contraddittorio è da ritenersi integro anche in assenza del rappresentante della procura”; inoltre se fosse stato presente il rappresentante della Procura della Disciplina nelle udienze avrebbe rilevato il difetto di documentazione scientifica analitica disponendo l’acquisizione in Commissione Scientifica.

3) Omesso giudizio su motivo di gravame domestico, in violazione dell’art. 10 Legge n. 241 del 1990, per il mancato esame delle memorie dell’interessato volte a limitare la sospensione nella sola qualifica di allenatore, senza applicare la recidiva, in violazione dell’obbligo della P.A. di esaminare le difese/memorie scritte dell’interessato.

4) Violazione dell’art. 5 del RDU, in quanto gli atti di incolpazione nei due procedimenti disciplinari in questione sarebbero stati firmati da Sostituti Procuratori – non nominati anche Vice Procuratore - e non dal Procuratore Capo della Disciplina.

Conclude con la richiesta di annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell’efficacia degli stessi.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 3228/2013 è stata respinta la suindicata domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Nel merito il ricorso non è fondato per le seguenti considerazioni.

2.1. Il signor OMISSIS, come riportato in premessa, si duole di alcuni vizi del procedimento che hanno portato alle decisioni della Commissione di Disciplina di Appello impugnate senza però fornire né in sede procedimentale né in sede processuale alcuna prova o principio di prova in ordine all’assenza di sostanze dopanti sui cavalli in questione ovvero in ordine alla sua affermata assenza di responsabilità che, nei confronti dell’allenatore, assume carattere oggettivo.

In particolare con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione di legge (art. 16 del R.D. 1 marzo 1928, n.842) in quanto il referto sulle prime analisi sarebbe stato firmato da persona non abilitata, non iscritta all’Albo dei chimici e sulla cui verifica istruttoria, richiesta dal ricorrente, la Commissione di Appello non si sarebbe adeguatamente pronunciata.

Tale doglianza non è persuasiva dovendosi condividere quanto affermato in proposito dalla Commissione di Disciplina di Appello che ha osservato come, a seguito degli elementi forniti sul punto da Unirelab in data 17 febbraio 2012 (documento che si precisa allegato agli atti del procedimento disciplinare), il ricorrente non ha fornito “elementi di novità o di prova, tale non potendosi considerare un rapporto di analisi emesso da Unirelab in altro e diverso procedimento”.

Per di più non va sottaciuto che in entrambi i procedimenti sia la decisione n. 242/2012 (incolpazione per la violazione art. 2 e 11 Reg. per la positività a sostanze proibite del cavallo OMISSIS) che la decisione n. 275/2012 (incolpazione per la violazione art. 2 e 11 Reg. per la positività del cavallo OMISSIS a sostanze proibite) della Commissione di disciplina di prima istanza rilevano espressamente che “sono state ritualmente effettuate le seconde analisi, il cui esito ha confermato quello delle prime”, con ulteriore conferma, quindi, della positività alle sostanze vietate dei cavalli e pertanto con conseguenti profili di irrilevanza sull’asserito rilievo formale censurato.

3. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione del Regolamento di Disciplina dell’Unire, per vizi procedurali, per l’assenza del Procuratore della Disciplina all’udienza avanti le Commissioni di Disciplina, con l’effetto di inficiare la correttezza del procedimento disciplinare e il perseguimento dell’interesse pubblico.

Tale doglianza non appare fondata alla luce dell’art. 5 del Regolamento di Disciplina che stabilisce le funzioni proprie della Procura della Disciplina – di svolgimento delle indagini volte ad accertare casi di violazione di regolamento o di illecito sportivo - e che al comma 4 prevede che “la Procura della Disciplina …..svolge, altresì, funzioni requirenti nelle sedute dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima istanza ed in quelle dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello”, nel senso che la Procura esercita la funzione propria requirente ossia quella di esprimere pareri e richieste in vista della decisione dell’organo giudicante; da ciò si evince che la presenza del Procuratore della disciplina all’udienza costituisce una facoltà e non un obbligo, come anche emerge dalla lettura dell’art. 16 (svolgimento dell’udienza) che non prevede la necessaria presenza del Procuratore.

4. Parimenti infondato è il terzo motivo con cui il ricorrente censura la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per il mancato esame in sede di decisione delle memorie presentate dal medesimo - volte a limitare la sospensione nella sola qualifica di allenatore - in violazione dell’obbligo della P.A. di esaminare le difese/memorie scritte dell’interessato. Al riguardo, osserva il Collegio che, in generale, le disposizioni in materia di giusto procedimento impongono all'Amministrazione procedente di valutare le osservazioni della parte, ovvero di non ignorarle; tuttavia, l'obbligo di tenere conto delle osservazioni presentate nel procedimento sanzionatorio non impone la puntuale ed analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso. Nella specie in sede di appello la Commissione ha esaminato i motivi di censura ed ha confermato la validità dell’atto di incolpazione, nel suo complesso, e quindi anche in ordine alla quantificazione dell’irroganda sanzione stabilita in prima istanza che ha tenuto conto della recidiva.

Del resto non è necessario che la motivazione del provvedimento contenga una analitica confutazione delle osservazioni e controdeduzioni svolte dalla parte, essendo sufficiente che da tale motivazione si evinca che l’Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà o del proprio giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928; idem, 8 aprile 2014, n. 1662; se. VI, 2 luglio 2012, n. 3603; Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 11 dicembre 2014, n.12541).

5. Infine il ricorrente ha dedotto con il quarto motivo la violazione dell’art. 5 delle norme di procedura disciplinare in quanto gli atti di incolpazione sono stati firmati da Sostituti Procuratori e non dal Procuratore della Disciplina capo.

La censura non ha pregio alla luce anche della interpretazione adottata della Sezione in altri casi analoghi (cfr. sent. 31 luglio 2014, n. 8428; idem, 8 luglio 2014, n. 7271) richiamando la normativa in materia e in particolare l’art. 5 delle norme di procedura disciplinare il quale prevede che “la Procura della Disciplina è composta da un magistrato … o da un avvocato … che la presiede, con la qualifica di Procuratore della Disciplina, e da un massimo di sedici Sostituti Procuratori … Questi ultimi esercitano le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli organi della giustizia sportiva … Tra di essi il procuratore può nominare due Vice procuratori, di cui uno con funzioni vicarie, ai quali può delegare le proprie funzioni” (comma 2); “la Procura della Disciplina, in persona del Procuratore e dei suoi sostituti, svolge … indagini volte ad accertare casi di violazione di regolamento o di illecito sportivo e decide in merito alla archiviazione o al deferimento degli stessi alla Commissione di Disciplina di prima istanza” (comma 4); “al Procuratore della Disciplina ed ai suoi sostituti è conferito ogni più ampio potere di indagine …” (comma 5); “il Procuratore della Disciplina, all’esito delle indagini, promuove l’azione disciplinare, nei confronti del responsabile, mediante formulazione dell’atto di incolpazione, ovvero dispone con decreto, l’archiviazione del procedimento, quando la notizia di illecito disciplinare risulti infondata” (comma 7).

Osserva il Collegio che dall’esame sistematico delle predette disposizioni deriva che il procedimento disciplinare può essere delegato dal Procuratore disciplinare o da un Vice Procuratore ad un Sostituto Procuratore e quest’ultimo è legittimato a promuovere l’azione disciplinare, interpretando anche con riferimento ad una nozione oggettiva e non soggettiva la locuzione “Procuratore della disciplina” utilizzata al comma 7 del detto articolo.

Tale interpretazione si presenta più idonea all’efficace accertamento di eventuali illeciti, tra cui quelli che attengono alla presenza di sostanze proibite nei cavalli, che incidono su interessi particolarmente delicati e rilevanti per la tutela delle razze equine e per la regolarità di svolgimento delle gare.

Né varrebbe obiettare quanto sostenuto dal ricorrente genericamente sul potere di sostituzione in quanto si perverrebbe ad un appesantimento delle funzioni svolte dalla Procura della disciplina, non coerente con la snellezza e la rapidità proprie dell’azione disciplinare al fine di renderla incisiva e funzionale al perseguimento dei fini per la quale è prevista.

La nomina dei Vice Procuratori ai quali il Procuratore può delegare le proprie funzioni, prevista dal comma 2 dell’art. 7, d’altra parte, deve intendersi nel senso che i Vice Procuratori possono svolgere anche le funzioni di cui il Procuratore è titolare in modo infungibile, come l’assegnazione dei procedimenti ai singoli Sostituti Procuratori, per cui, così interpretata, tale norma ha un contenuto sostanziale preciso e ben individuabile.

Nella specie, i Sostituti Procuratori della Disciplina hanno disposto rispettivamente gli atti di incolpazione dopo aver “Letti gli atti esaminato il fascicolo”, che è stato assegnato per la funzione di cui al procedimento incardinato al n.042/12 (in relazione alla positività del prelievo sul cavallo OMISSIS) e al procedimento incardinato al n. 046/12 (in relazione alla positività del prelievo sul cavallo OMISSIS).

6. In definitiva il ricorso in quanto infondato va respinto.

7. Nulla sulle spese di causa non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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