T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5115/2015
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Guarino, con domicilio eletto presso Giancarlo Guarino in Roma, Via Nibby, 7;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Questore di Roma n. 000132 del 27.5.2014, notificato il 9.6.2014, con il quale è stato vietato all’interessato, per due anni, l’ingresso all’interno di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di tennis.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato il DASPO in data 27.5.2014, adottato in quanto l’interessato è stato sorpreso a vendere 2 titoli di accesso per la manifestazione sportiva di tennis Internazionali BNL 2014 in programma presso il Foro Italico.
Il ricorrente ha contestato il provvedimento impugnato – con il quale gli è stato vietato per due anni l’ingresso all’interno di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di tennis – lamentando, in particolare, la sua indeterminatezza in relazione alle manifestazioni sportive ed ai luoghi oggetto di divieto.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 30 luglio 2014 n. 3578, la domanda cautelare proposta dal ricorrente è stata accolta.
All’udienza del 26 febbraio 2015la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente siano fondate solo in parte, nei limiti di seguito indicati.
Va, anzitutto, osservato che la normativa di riferimento attribuisce al Questore il potere di inibire immediatamente l'accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche e a quelli interessati alla sosta ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni stesse, a chi sia risultato coinvolto in episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive con l'adozione di un provvedimento che, mirando alla più efficace tutela dell'ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, non deve essere neppure preceduto necessariamente dall'avviso di avvio del procedimento (ex multis Cons. St. VI^ sez 02.5.2011 n.2569; n. 3468 dell’8 giugno 2009; 16 ottobre 2006 n. 6128; 15 giugno 2006 n. 3532; sulla celerità della misura de qua cfr. altresì, C.cle n.144 del 1997).
Il potere interdittivo attribuito al Questore si connota di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto; altrimenti detto la legge attribuisce la valutazione di inaffidabilità di un soggetto all'autorità amministrativa, investendola di un apprezzamento discrezionale degli interessi in gioco che rimane incensurabile in questa sede di legittimità nel momento in cui risulta congruamente motivato ed alieno da elementi di irrazionalità od illogicità: elementi che, nel caso di specie, attesa la significativa gravità della condotta contestata, non si riscontrano.
Ciò posto, il Collegio ritiene che la misura interdittiva di cui trattasi risulta adeguatamente specificata laddove vieta l’accesso agli stadi ed impianti sportivi del territorio nazionale in cui si disputano incontri di tennis a qualsiasi livello, facendo riferimento agli incontri calendarizzati e pubblicizzati (in giur.za sulla legittimità dell’imposizione dell’obbligo di presentazione presso un comando di polizia anche con riguardo a competizioni cc.dd.. «amichevoli», atteso che anche queste sono generalmente rese note, salvo che si tratti di incontri minori esclusi, come tali, dalla normale pubblicità, attraverso i calendari ufficiali dei campionati e dei tornei, oltre che dai mezzi di comunicazione di massa, cfr. Cass.pen. III^, nr.11151 del 2008).
La medesima misura interdittiva appare, invece, sfornita di precisazioni in relazione al divieto riguardante i luoghi interessati alla sosta, transito e trasporto di coloro che partecipino od assistano alle manifestazioni sportive, privando così il comando impartito della sostanziale impossibilità di esigerne il relativo rispetto.
Pertanto, va confermato quanto già affermato in sede cautelare (cfr. ord. n. 3578/2014, in relazione a quella parte del provvedimento impugnato che estende il divieto – oltre che agli impianti sportivi, agli spazi ad essi antistanti e limitrofi ed ai luoghi indicati in relazione a stazioni ferroviarie, caselli autostradali, ecc. – anche a tutti i luoghi interessati alla sosta, transito e trasporto di coloro che partecipino od assistano alle manifestazioni tennistiche.
Il provvedimento, quindi, in accoglimento della doglianza appena esaminata, va annullato entro i detti limiti.
Le spese di lite, attesa la parziale soccombenza, vanno compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)