T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10332/2015

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Mattii, con domicilio eletto presso Sergio Mattii in Roma, Via Cardinale Marmaggi 10;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

a) quanto al ricorso introduttivo:

- dei comportamenti di OMISSIS Srl, Società di corse gestrice dell’Ippodromo OMISSIS (FM) e dell’handicapper presso detto Ippodromo, agenti-organi del MIPAAF nei fatti per cui è causa, che valutano il ricorrente non in regola con la licenza di guida dopo il 31 marzo 2014, il che preclude a Matti Marcello il suo lavoro di guidatore di cavalli da corsa al trotto;

- del provvedimento del 13 aprile 2014 della Giuria dell'Ippodromo OMISSIS che ha appiedato, cioè sospeso, per 30 giorni sino al 22 maggio 2014 dall’attività di guidatore il ricorrente;

b) quanto ai primi motivi aggiunti:

- del “comunicato del dirigente delegato OMISSIS” con cui si afferma che “OMISSIS non può prendere parte alle corse al trotto in quanto non in regola con il rinnovo della licenza per il 2014, stante il mancato pagamento del previsto diritto di segreteria”;

c) quanto ai secondi motivi aggiunti:

- della decisione della Commissione di Disciplina di I istanza del MPAAF n. 151/14, comunicata il 16 ottobre 2014, con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica di guidatore per giorni 40, oltre al sofferto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Ricorre il sig. OMISSIS, guidatore professionista di cavalli di corsa al trotto, il quale premette di avere rinnovato la relativa licenza, concessagli sin dal 2000 e rinnovata ogni anno, in data 31.3.2014- 2.4.2014; di avere corso 26 volte nei primi mesi del 2014; di aver pagato la somma necessaria al rinnovo annuale del 2014 (richiesta per un importo di 128 o 178 euro) mediante dichiarazione di compensazione con crediti vantati verso la medesima PA; che alla dichiarazione di compensazione rispondeva l’Ufficio Legale e contenzioso ex ASSI in persona del responsabile Avv. OMISSIS (e-mail del 3.4.14), dichiarando che a suo avviso la compensazione trova fondamento normativo ed è utile alla PA per risparmi di tempo e qualità dei rapporti col cittadino.

Dopo aver premesso tali condizioni di fatto, espone di essere stato dato partente al convegno di corse del 13.4.2014 all’Ippodromo di OMISSIS, con dichiarazione ricevuta ed accettata dalla OMISSIS srl (società di corse che gestisce il detto Ippodromo) ai sensi degli artt. 54 e 56 del Regolamento delle corse al trotto (versato in giudizio tra i documenti allegati al ricorso), così da risultare nel Programma Ufficiale della giornata di corse.

Essendo dato partente, assolveva all’obbligo di guida del programma ufficiale della giornata entrando in pista nella I corsa col cavallo OMISSIS; tuttavia, quando i cavalli venivano chiamati dallo STARTER (il “giudice” della partenza) sotto le ali della macchina, la partenza non veniva data; il Presidente della Giuria perveniva a bordo pista ed invitava verbalmente OMISSIS ad uscirne; questi non ottemperava e, dopo trenta minuti, non essendo partita la corsa, quest’ultima veniva annullata.

La Giuria deferiva il ricorrente con appiedamento in data 13.4.2014 in quanto “non in regola con la licenza di guida”; inevase sarebbero quindi rimaste le richieste di chiarimento rivolte alla stessa Giuria in data 20.4.2014 ed alla OMISSIS ed al MIPAAF in data 24 successiva, così che, in atto, il OMISSIS non viene accettato partente come guidatore negli Ippodromi del trotto a cagione del provvedimento di appiedamento della Giuria di Montegiorgio in quanto non sarebbe in regola con la licenza di guida.

Da qui, l’odierno ricorso con il quale sono impugnati il “comportamento” degli organi dell’Ippodromo ed il provvedimento del 13.4.2014 della Giuria, che sarebbero illegittimi per (1) illogicità manifesta, omessa motivazione, violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990, laddove la Giuria e la società di corse OMISSIS srl sostengono che il ricorrente “non è in regola con la licenza di guida”; (2) illegittimità del provvedimento di deferimento della giuria del 13.4.2014 che appieda il ricorrente sino al 22.5.2014.

Proposto il ricorso, è stato quindi depositato un primo atto di motivi aggiunti, con il quale il ricorrente impugna il provvedimento costituito dalla comunicazione, avente gli estremi indicati in epigrafe, secondo la quale egli non può prendere parte alle corse in quanto privo di patente.

Avverso tale atto vengono dedotte censure analoghe a quelle proposte con il ricorso introduttivo.

Si è costituito il Ministero intimato che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

Nella camera di consiglio del 28 maggio 2014, con ordinanza nr. 5843/14, il Collegio ha disposto incombenti istruttori, ordinando all’Amministrazione di depositare una dettagliata relazione sui fatti di causa e rinviando l’esito del giudizio cautelare alla successiva camera di consiglio del 30 luglio 2014, con sospensione interinale degli atti impugnati.

Depositata la relazione istruttoria in data 11 giugno 2014 da parte del Ministero, le cui conclusioni sono state contestate dal ricorrente con propria memoria del 18 luglio 2014, la domanda cautelare veniva decisa con ordinanza nr. 3643/14 del 1 agosto 2014, ritenendo priva di fumus boni juris la domanda introdotta con il ricorso (in quanto la condotta sanzionata, oggettivamente accertata, si è concretata nell’avere impedito il regolare svolgimento della corsa, provocandone, trascorsi i 30 minuti, l’annullamento della stessa), ed invece sostenuta da tale presupposto la domanda introdotta con i motivi aggiunti (in quanto nello stesso atto impugnato è ipotizzata l’autorizzazione della compensazione tra i crediti ed i debiti del signor OMISSIS), conseguendone la sospensione del solo provvedimento da ultimo impugnato.

Nelle more del giudizio, perveniva al ricorrente la decisione della Commissione di Disciplina di I istanza del MIPAAF, dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, n. 151/14, comunicata il 16.10.2014, con cui allo stesso veniva comminata la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica di guidatore per giorni 40, oltre al sofferto.

Avverso tale provvedimento, il ricorrente propone un secondo atto di motivi aggiunti, con il quale deduce le medesime ragioni di censura già sollevate in relazione ai provvedimenti in precedenza impugnati, facendo valere l’illogicità manifesta, il travisamento ed il difetto di motivazione, in violazione dell’art. 3 della l. 241/990.

Con ordinanza cautelare nr. 05705/2014 del 13 novembre 2014, è stata respinta la domanda cautelare proposta nel secondo atto di motivi aggiunti, sul presupposto che la “responsabilità disciplinare dell’incolpato appare oggettivamente accertata”.

Alla pubblica udienza del 19 marzo 2015, la difesa del ricorrente ha chiesto la possibilità di valutare il rinvio della causa ad una data successiva al 1° ottobre 2015 al fine di consentire al collegio di acquisire l'esito della pronuncia in sede di giudizio penale pendente per i medesimi fatti, richiamandosi alla "citazione a giudizio di imputato a piede libero" relativamente al ricorso n. 1890/2014 RGNR Procura della Repubblica di Fermo la cui discussione è fissata per il 01/10/2015.

Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Nell’odierno giudizio, parte ricorrente si duole dell’illegittimità dei provvedimenti in forza dei quali egli è stato appiedato e sospeso dall’attività di guidatore professionista di cavalli da trotto.

Il giudizio sul ricorso postula due questioni distinte ancorchè connesse, l’una relativa al mancato rinnovo del patentino (oggetto essenzialmente del primo atto per motivi aggiunti) e l’altra inerente la più complessiva attività di sanzione del comportamento dello stesso fantino in relazione alla corsa del 13 aprile 2014.

L’esame della controversia rientra, per entrambe le questioni indicate, nella competenza territoriale del TAR del Lazio, avendo riguardo alla sede dell’Autorità emanante (organo di disciplina) e considerando che gli effetti dell’atto si esplicano in relazione a tutto il territorio nazionale (posto che l’attività oggetto della sospensione può essere svolta in qualsiasi ippodromo).

Va solo precisato che, astrattamente, l’impugnazione degli ordini della giuria (in ordine alla natura della quale si tornerà oltre), essendo produttiva di effetti limitati alla singola corsa, esulerebbe dalla competenza generale del TAR del Lazio, per ricadere entro i limiti della competenza territoriale in relazione alla sede dell’ippodromo; tuttavia, una volta che la questione relativa alla legittimità dell’ordine diviene oggetto di una controversia più ampia che investe la sanzione comminata dall’organo di disciplina (organo statale sedente in Roma, con valenza su tutto il territorio nazionale), la competenza su quest’ultima attrae, per connessione (art. 15, c. 4 bis c.p.a.), la cognizione sulla domanda di annullamento dell’ordine della giuria.

Ancora in via preliminare, osserva il Collegio che per nessuna delle due questioni dedotte è pregiudiziale la definizione del procedimento penale pendente per attendere il cui esito la difesa di parte ricorrente ha chiesto un rinvio della trattazione dell’udienza pubblica, attesa l’autonomia dell’accertamento in sede penale dei fatti e delle conseguenti valutazioni di rilevanza penale che quei fatti, una volta accertati, possano eventualmente avere, rispetto all’oggetto del presente giudizio, ai fini del quale l’istruttoria si rivela esaustiva, per le ragioni più ampiamente illustrate nel prosieguo.

Ciò premesso, le due questioni dalle quali dipende l’esito dell’odierno giudizio sono collegate solo storicamente, in quanto soggiacciono a differenti presupposti di qualificazione in diritto.

Per una migliore comprensione, appare utile al Collegio esaminare dapprima la questione del mancato rinnovo del patentino, oggetto essenzialmente del primo atto di motivi aggiunti.

Così come ritenuto sommariamente in sede cautelare, il gravame, sul punto, è fondato.

Bisogna premettere che, in relazione a quanto dedotto nell’odierno giudizio, il rinnovo del patentino, su base annuale, non è impedito dalla dichiarazione dell’interessato di volersi avvalere, per il versamento della tassa prevista, di una compensazione con propri precedenti crediti verso la stessa PA, qualora questi crediti siano afferenti il medesimo rapporto agonistico e professionale cui è preordinata l’abilitazione da conseguire con il rilascio del patentino delle corse.

Invero, quest’ultimo provvedimento, di tipo ampliativo, è collegato a presupposti di fatto (ovvero il possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e dall’ordinamento sportivo di riferimento), rispetto ai quali non sussistono elementi per ritenere che il versamento del corrispettivo richiesto dal Ministero abbia carattere di corrispettività.

Non essendo dimostrata l’esistenza di un nesso sinallagmatico tra versamento dell’importo richiesto e rilascio del patentino, ciò che va versato è da qualificarsi essenzialmente come una tassa o un tributo: trattasi di prestazione patrimoniale imposta, che non trova titolo in un atto di autonomia negoziale, ma trae fondamento dal rapporto di supremazia speciale che intercorre tra il fantino e l’amministrazione, così che essa può essere coattivamente realizzata, nelle forme di legge, ma il suo mancato versamento non può ostare al rilascio del provvedimento.

Ne deriva che l’ammissibilità della compensazione o meno, nel caso di specie, è questione che va accertata caso per caso in relazione ai presupposti dell’istituto (esigibilità e liquidità del credito, nonché identità di rapporto, circostanze tutte sulle quali l’Amministrazione dovrà pronunciarsi formalmente), ma non è ostativa al rinnovo del patentino.

Quanto agli altri due atti di gravame, ricorso introduttivo e secondo atto di motivi aggiunti, va preliminarmente scrutinata la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla controversia, che va ritenuta.

Con il ricorso introduttivo e con il secondo atto per motivi aggiunti, parte ricorrente impugna, rispettivamente, l’ordine del Presidente della Giuria di lasciare la pista (nel presupposto, emerso successivamente, della mancanza di patentino del ricorrente), la nota di deferimento disciplinare alla commissione di prima istanza, nonché (con i suddetti motivi aggiunti) l’esito del procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione dell’appiedamento per quaranta giorni.

Se è più facile riconoscere la qualità di provvedimento amministrativo nella sanzione disciplinare impugnata con i motivi aggiunti, meno immediata, ma non diversa, è la conclusione cui deve giungersi in ordine all’oggetto di gravame del ricorso.

Invero, i provvedimenti e le decisioni della giuria di gara nelle corse di trotto vanno qualificati come veri e propri “ordini”, volti a disciplinare la manifestazione sportiva, come tali soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo, ancorchè con alcune limitazioni di tutela che sono derivanti dalla particolare natura degli stessi, caratterizzati da concentrazione, immediatezza ed oralità.

Più precisamente, a norma dell’art. 78 del Regolamento delle corse al trotto (documento 8 della produzione di parte ricorrente), la direzione delle corse è composta da una serie di organi, tra i quali tre componenti di giuria (giudici di campo), ai quali è demandata “la sorveglianza ed il controllo tecnico e disciplinare delle corse” (art. 78 comma 5); nello specifico, alla giuria spetta l’adozione di ogni decisione circa l’andatura ed il piazzamento dei cavalli, comprese squalifiche e distanziamenti con giudizio inappellabile, nonché dei provvedimenti disciplinari nei limiti delle proprie competenze ed il deferimento alla Commissione di disciplina di prima istanza dei casi di violazioni disciplinari più gravi (art. 79, comma 1, lett. “a” e “b”); compete anche alla Giuria la “punizione” dei guidatori che “senza giustificato motivo rendano necessaria la sostituzione” nei casi previsti dall’art. 58 (che disciplina gli adempimenti preliminari alla corsa).

Pertanto, in occasione e nei termini previsti per l’organizzazione e lo svolgimento della corsa, tra gli organi deputati alla sorveglianza della corsa ed i partecipanti si instaura un rapporto caratterizzato da una relazione di supremazia speciale dei primi rispetto ai secondi, che sono tenuti a rispettarne le disposizioni, riservando al prosieguo le contestazioni, al fine di non ostacolare il celere ed ordinato svolgimento della manifestazione.

Inoltre, i componenti della Giuria, come gli altri organi di gara, sono rappresentanti dell’ “Ente” cui è demandata la responsabilità delle gare medesime.

Quest’ultimo, a sua volta, deve essere individuato nel Ministero odierno resistente e, per esso, dalla società di gestione che gestisce l’ippodromo in regime di concessione; le funzioni di disciplina delle corse sono estrinsecazione di poteri amministrativi, perché l’intero sistema di organizzazione e svolgimento delle manifestazioni stesse è disciplinato da potestà attribuite nell’interesse pubblico ad un’amministrazione statale.

E’ opportuno rammentare, a tale proposito, che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è subentrato all’ASSI, che a sua volta, era subentrato all’UNIRE, a norma, rispettivamente, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 (recante norme circa il riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ex art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59), e della legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) quale successore ex lege dell'UNIRE; è venuto in rilievo, nel prosieguo, il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, e l’art. 23 quater, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (che, nel prevedere la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, ha stabilito che con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzie delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente nonche' le relative risorse umane, finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi).

In forza di tali presupposti normativi, è stato poi adottato il decreto interministeriale 31 gennaio 2013 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl. 215, con il quale, tra l'altro, sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ex ASSI dalla normativa vigente ( ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli); con il successivo DPCM 27 febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013», e l’art. 7, comma 2, del precitato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, si sono regolate le norme e le strutture disciplinari già appartenenti agli enti incorporati, in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche delle modalità di gara.

Su questa base giuridica si innesta, quindi, la deliberazione commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 e le motivazioni ivi indicate in ordine alla materia disciplinare, con la quale, in applicazione del citato art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 449/1999, e' stato adottato il Regolamento di disciplina dell'UNIRE, successivamente approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 marzo 2002:..

In tale decreto viene recepito il sistema normativo a suo tempo previsto – per quanto qui riguarda – dall’art. 4 del precitato Regolamento di disciplina dell'UNIRE concernente i giudici sportivi, il Titolo IV («Svolgimento delle corse», Capo I «Commissari e funzionari», artt.141 e 142 del Regolamento delle Corse al galoppo in piano fantini (ex Jockey Club Italiano), artt. 174 e 175 del Regolamento delle Corse al galoppo in piano dilettanti ed ostacoli (ex Società degli Steeple Chases d'Italia), artt.138 e 139 del Regolamento delle Corse al galoppo settore sella (ex Ente Nazionale per il Cavallo Italiano), il Titolo IV, «Della vigilanza delle corse», Capo I, artt. 77 e 78 del vigente Regolamento delle corse al trotto (ex Ente Nazionale Corse al Trotto); nonché gli altri Regolamenti di settore, ivi meglio elencati (come quello per la formazione degli addetti al controllo e disciplina corse, per il controllo delle sostanze proibite» e così via).

Inoltre, nello stesso decreto viene dato atto che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di cui alla precitata normativa inerenti alla tutela del benessere animale e all'identificazione dei cavalli, l'UNIRE (poi ASSI) si è avvalsa di professionisti iscritti, previa apposita procedura selettiva, in albi od elenchi tenuti dalla medesima Amministrazione, i cui elenchi sono stati definiti con deliberazione del Commissario straordinario ex ASSI del 15 giugno 2011, n. 63; è stata quindi ravvisata l'esigenza di assicurare l'armonizzazione della disciplina per la tenuta e la gestione degli albi/elenchi dei funzionari di gara stabilita nei precitati provvedimenti attraverso l'adozione di una regolamentazione unitaria della materia che garantisca, in particolare, l'uniformità dei sistemi di selezione e di nomina dei funzionari medesimi, come da proposta del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca -Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica.

Per quanto qui d’interesse ai fini dell’odierna controversia, si tratta, dunque, di un sistema organizzativo nel quale le figure preposte allo svolgimento della gara ed alle fasi ad essa prodromiche sono nominate o comunque soggette al controllo del Ministero (mancando un’organizzazione federale, costituente un ordinamento autonomo, come accade nelle altre discipline sportive).

Inoltre, l’analisi dei poteri conferiti dal regolamento per lo svolgimento delle corse al trotto ai soggetti responsabili della gara, induce a ritenere che la relazione che si instaura tra costoro ed i soggetti a vario titolo partecipanti alla manifestazione sia qualificabile come un rapporto di supremazia speciale, derivante dalla necessaria inserzione di questi ultimi in un’organizzazione collettiva disciplinata da regole dettate nell’interesse generale (al suo corretto svolgimento, alla raccolta delle scommesse, alla tutela degli animali e così via).

Da quanto sopra deriva che, con riferimento al caso all’esame del Collegio, l’ordine impartito dal Presidente della Giuria di una corsa al trotto ad un fantino di ritirarsi dalla corsa prima della sua partenza, va qualificato come un atto amministrativo avente carattere di immediatezza ed oralità, ancorché non definitivo, la cui legittimità può essere scrutinata dal giudice amministrativo.

La caratteristica appena indicata di simili ordini, implica che essi vanno comunque eseguiti: lo scrutinio di legittimità si svolge tendenzialmente ex post, nei limiti in cui persista l’interesse all’accertamento dell’illegittimità sia pure nella prospettiva della tutela risarcitoria (art. 34 c.p.a.), non essendo logicamente configurabile (per l’immediatezza della loro esecuzione, che discende necessariamente dall’inserimento nella gara al cui svolgimento sono preordinati), una qualunque misura cautelare sospensiva, tenuto anche conto del fatto che, ai sensi dell’art. 7 delle Norme di Giustizia Sportiva, “Spetta alla Giuria, il cui operato è segreto e solidale, ogni decisione circa: a) l’andatura ed il piazzamento dei cavalli, comprese le squalifiche ed i distanziamenti, con giudizio inappellabile” ed avendo riguardo alla circostanza che l’efficacia di detti provvedimenti orali è temporalmente circoscritta alla corsa (dunque all’atto del ricorso avranno definitivamente consumato ogni profilo di lesività, rendendosi inutile il loro annullamento).

Neppure si perviene a diversa conclusione argomentando dalla natura tecnica della decisione adottata dalla Giuria, nella considerazione di mero organo preposto al regolare svolgimento delle gare, i cui atti sarebbero suscettivi di impugnazione nell’ambito dell’ordinamento sportivo di settore dinanzi alle competenti commissioni di disciplina.

Ed invero, la sanzione applicata è espressione del potere dell’Amministrazione di emanare regole giuridiche la cui osservanza si impone ai soggetti esterni che partecipano alle competizione sportive (regolamento corse).

Tali regole tutelano in via immediata l’interesse pubblico ed in questo trovano la loro giustificazione, per cui anche le sanzioni irrogate per garantirne l’osservanza non possono che essere considerate, come sopra anticipato, veri e propri provvedimenti amministrativi assunti da un soggetto di diritto pubblico nell'esercizio di una potestà pubblica, nei cui confronti è configurabile l'esistenza di interessi legittimi tutelabili davanti al giudice amministrativo.

Pertanto, l’impugnata decisione, ancorché disposta nell’ambito del controllo tecnico di gara, s’appalesa, per il suo contenuto precettivo di natura disciplinare, atto immediatamente lesivo e perciò impugnabile per via giurisdizionale, siccome adottato da un soggetto competente a giudicare e decidere, con effetti inibitori sulla prosecuzione dell’attività del guidatore in gara, in ordine alle violazioni delle disposizioni contenute nei Regolamenti delle corse, in disciplinari, atti e circolari.

Alla luce di tali presupposti, va ritenuto quanto al gravame introdotto con il ricorso e con i secondi motivi aggiunti quanto segue.

La domanda di annullamento dell’ordine di allontanamento del ricorrente dalla gara è infondato.

Come anticipato, l’ordine va comunque eseguito, riservando le eventuali contestazioni ad un momento successivo alla conclusione della gara.

Non vale dunque ritenere, come sostiene parte ricorrente, che essendo egli dato partente aveva l’obbligo di rimanere in pista.

L’inserimento di un fantino tra coloro che sono dati partenti equivale, infatti, ad un provvedimento preliminare di ammissione alla competizione, che si esaurisce nell’inserimento della persona e del cavallo nella competizione; una volta esperito tale effetto, colui che è ammesso diviene soggetto alle regole di disciplina e di polizia della manifestazione che sono affidate ai diversi soggetti indicati dal regolamento, e tra questi alla giuria ed suo presidente.

Inoltre, la celerità e la tempestività dei doveri di verifica e controllo della regolarità della gara da parte di questi ultimi organi, postula che non è configurabile in capo ad essi un dovere di approfondimento e di esame delle condizioni soggettive dei partenti, con la conseguenza che, dovendo la gara avere inizio entro trenta minuti dallo start, a pena del suo annullamento, qualsiasi dubbio in ordine alla legittimazione dei partenti a prendere parte alla competizione giustifica il provvedimento di esclusione e l’ordine di allontanamento che ne deriva: pertanto, la questione inerente il rinnovo del patentino del ricorrente ed i dubbi circa il possesso da parte sua del titolo, essendo di non immediata e facile risoluzione, non potevano consentire la sua permanenza in gara, con la conseguenza che il prudente apprezzamento della giuria si rivela legittimo.

Quanto all’atto di deferimento, esso è, di per sé, non oppugnabile, essendo un atto meramente interno e finalizzato a confluire negli effetti finali dell’esito del procedimento disciplinare.

Quanto a quest’ultimo, oggetto di gravame con i secondi motivi aggiunti, la doglianza non è fondata.

Complessivamente, non v’è dubbio – già dall’esposizione stessa che la parte ricorrente ha svolto dei fatti occorsi – che nella corsa del 13 aprile 2014 il ricorrente non ha ottemperato all’ordine rivoltogli dalla giuria di ritirarsi dalla corsa, determinandone così l’annullamento per mancato avvio nei trenta minuti previsti.

Nel caso di specie, il ricorrente non si è attenuto all’ordine del Presidente della giuria di ritirarsi e consentire così la sostituzione con altro corridore, così che i provvedimenti impugnati con il ricorso e con i secondi motivi aggiunti scaturiscono da un elemento di fatto che, ai fini del presente giudizio, è sufficiente a sostenere la misura disciplinare impugnata.

Per tutte queste ragioni, dunque, il ricorso ed i secondi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti; il primo atto per motivi aggiunti è invece fondato e va accolto, con annullamento dell’atto impugnato ed obbligo per l’Amministrazione di riesame della posizione del ricorrente ai fini del rinnovo annuale del patentino di gara.

L’esposizione che precede, considerata la solo parziale fondatezza del gravame nei termini sin qui ritenuti, determina la sussistenza dei presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ad eccezione del solo contributo unificato il cui rimborso è a carico dell’amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie il primo atto per motivi aggiunti, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati, con obbligo di riesame; rigetta il ricorso introduttivo ed il secondo atto per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Contributo unificato per il primo atto di motivi aggiunti a carico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Rotondo, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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