T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10335/2015

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Scalfati, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pistoia, 6, presso lo studio dell’avv. Alessandro Biamonte;

contro

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Fisl - Federazione Italiana Sport Invernale - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Brunetti e Giovanni Diotallevi, elettivamente domiciliata in Roma, Via XXIV Maggio, 43, presso lo studio legale Chiomenti;

per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo del giudizio,

- della nota DAR prot. n.0017501 P-4 31.1.3 datata 19.12.2014, spedita il 24.01.2015 e pervenuta il 12.01.2015, nella parte in cui condiziona l'autorizzazione all'esercizio di prestazione occasionale e temporanea della professione di "allenatore di sci" al superamento di una misura compensativa ex D.Lgs. n. 206/2007;

- di altro atto presupposto, connesso e conseguente;

e per la declaratoria

del diritto a potere esercitare immediatamente la professione di "Allenatore di sci" ex art. 11, comma 5°, del D.Lgs n. 206/2007,

e

per il risarcimento dei danni;

nonché, con il ricorso per motivi aggiunti,

per l’annullamento,

della nota elettronica (e-mail) della FISI - Federazione Italiana Sport Invernali dell’11 dicembre 2014 assunta al protocollo in entrata della Presidenza del Consiglio de Ministri -- DAR n. 0017124 in data 15.12.2014.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Federazione Italiana Sport Invernale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2015 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio espone il ricorrente e di aver conseguito il titolo di “allenatore di sci alpino di 2° livello” presso la federazione nazionale dei maestri ed allenatori di sci alpino della Slovenia .

Rappresenta poi di aver inoltrato, in data 14 novembre 2014, istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport – al fine di ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di prestazione di servizi di allenatore di sci a carattere temporaneo ed occasionale, ai sensi del d.lgs. 6.11.2007, corredata della documentazione probante la qualifica acquisita.

Non avendo ricevuto, entro il trentesimo giorno dalla ricezione dell’istanza da parte dell’amministrazione, avvenuta il 17 novembre 2011, alcuna comunicazione dalla amministrazione egli, alla luce del silenzio assenso maturato ai sensi dell’art. 11. commi 3 e 5 del d.lgs. 206/2007, ha trasmesso al collegio regionale dei maestri di sci d’Abruzzo la dichiarazione prevista dall’art. 15, commi 4 e 6 della legge regionale della regione Abruzzo n. 39/2011, accettando, di conseguenza, una proposta di collaborazione professionale offertagli da una associazione sportiva

Espone infine di aver ricevuto, in data 12 gennaio 2015, il provvedimento impugnato, emesso il 19 dicembre 2014, con il quale la sua istanza è stata accolta previo superamento di una misura compensativa, ciò che integrava un sostanziale diniego della stessa.

Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio, affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs.n. 206/2007 e dell’art. 20 della legge n. 241/1990, violazione della direttiva 2005/36/CE, dei principi di buon andamento, tempestività, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Rappresenta il ricorrente come l’adozione del provvedimento gravato sia intervenuta quando ormai sull’istanza era maturato, ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 5 , del d.lgs. n. 206/02007, il silenzio-assenso.

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs.n. 206/2007 e degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, contradditorietà, sviamento, ingiustizia manifesta, violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Il ricorrente sostiene che il provvedimento è del tutto carente di motivazione, non dando in alcun modo conto delle ragioni per cui è stata ritenuta l’insufficienza della documentazione prodotta e la necessità della prova compensativa.

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs.n. 206/2007, legge quadro n. 81/1991, violazione dei principi dell’art. 4 septies della direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 2013/55 del 20 novembre 2013, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento ed errore di fatto.

Rappresenta, infine, il ricorrente come il provvedimento abbia confuso la diversa disciplina della professioni di maestro di sci e di allenatore di sci, per la quale sarebbero, a suo giudizio, richiesti requisiti meno rigidi.

Ha chiesto pure l’accertamento del suo diritto a potere esercitare immediatamente la professione di “allenatore di sci”, ex art. 11, comma 5', del D.Lgs n. 206/2007, nonché il risarcimento dei danni.

Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha poi impugnato la nota elettronica (e-mail) della FISI - Federazione Italiana Sport Invernali – dell’11 dicembre 2014 assunta al protocollo in entrata della Presidenza del Consiglio de Ministri -- DAR n. 0017124 in data 15.12.2014, da lui conosciuta attraverso il deposito documentale di parte avversa in data 26.02.2015 presso il TAR

Anche avverso tale provvedimento ha articolato, sviluppandole, le censure già spese nel ricorso introduttivo

Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiesto la reiezione del ricorso.

Analoghe conclusioni ha rassegnato la Fisi

Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2015 l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata accolta.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti appresso specificati.

Risulta infatti fondata, con riguardo alla sola domanda di annullamento, l’assorbente censura articolata con il primo motivo di doglianza, con la quale il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento impugnato per essersi già formato, sulla istanza in ordine alla quale il provvedimento impugnato ha subordinato l’esercizio dell’attività di allenatore di sci al superamento di una prova compensativa e prima dell’adozione di questo, un provvedimento tacito di accoglimento.

L’art. 11, comma 3, del D. Lgs n. 206/2007, in tema di verifica preliminare sulla sussistenza delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi, stabilisce che “entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità di cui all'articolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa”.

Il successivo comma 5 stabilisce poi che “in mancanza di determinazioni da parte dell’autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata”.

Il ricorrente ha rappresentato come, sul punto, la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari regionali, il turismo e lo sport, Ufficio per lo sport, con circolare prot. DAR 0006520P del 04.03.2013, punto 3, lettera c) ha precisato che “l'art. 11 del decreto 206/2007, in attuazione dei principi di libera circolazione delle persone e di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, consente, in ogni caso, al richiedente di effettuare comunque la prestazione nel caso di silenzio-assenso, decorsi 30 giorni dalla data in cui l'Autorità competente ha ricevuto la comunicazione".

La mancata emanazione del provvedimento nei termini di legge ha comportato, come già rilevato dal collegio in sede cautelare, la formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata dal ricorrente così che ogni determinazione ulteriore e di segno contrario avrebbe dovuto essere preceduta dall’eliminazione in autotutela del provvedimento tacito di accoglimento.

La mancata emanazione del provvedimento nel termine di trenta giorni è sostanzialmente riconosciuta dalla stessa amministrazione, che non si è neppure avvalsa della facoltà di comunicare all’istante le eventuali difficoltà riscontrate e che avrebbero potuto determinare l’adozione della decisione definitiva nel maggior termine di sessanta giorni.

Il ricorso va pertanto accolto, per assorbente fondatezza del primo motivo di doglianza, con riferimento alla domanda di annullamento, salva la riedizione del potere.

A tanto consegue la sopravvenuta carenza di interesse all’esame della domanda di accertamento e del ricorso per motivi aggiunti.

Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno, atteso che il ricorrente ha svolto, sulla base dei provvedimenti cautelari del TAR, sostanzialmente senza interruzione, la sua attività lavorativa.

Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

accoglie il ricorso con riferimento alla domanda di annullamento e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;

dichiara improcedibile la domanda di accertamento e il ricorso per motivi aggiunti;

respinge il ricorso quanto alla domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente FF

Rosa Perna, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere, EstensoreDEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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