T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2736/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Corrado Pascal, Roberta Duo', con domicilio eletto presso Corrado Pascal in 00124, Via Dobbiaco, 44;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del 03.11.2014 di esclusione biennale dalle corse della cavalla OMISSIS della ricorrente; nonché, per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2016 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame (introduttivo e tre successivi motivi aggiunti), la signora OMISSIS impugna il provvedimento datato 3/11/2014 di esclusione biennale dalle corse della cavalla OMISSIS.

In occasione della gara in Roma del 1 ottobre 2014, la cavalla la cavalla OMISSIS veniva sottoposta al prelievo per il controllo delle sostanze proibite.

Le analisi davano esito “positivo” al Testosterone, da cui la conseguente esclusione dalle corse dell’animale onde evitare un ulteriore pregiudizio per la sua salute;

La proprietaria (attuale ricorrente) faceva richiesta di seconde analisi in contraddittorio.

Nel frattempo, in data 7 ottobre 2014, in occasione di altra gara, la cavalla veniva sottoposta a prelievo presso l’Ippodromo OMISSIS.

Le risultanze, riferisce la ricorrente, davano esito “negativo”.

Come seguono i motivi complessivi di ricorso:

1)le analisi del 7 ottobre 2014 hanno dato esito negativo, per cui, verosimilmente, avrebbero dovuto essere positive anche quelle del precedente prelievo (7 ottobre 2014);

2)sarebbe stato violato l’art. 1 delle Norme di procedura Disciplinare dell’ex UNIRE, il quale prevede che le sanzioni disciplinari devono essere comminate nel rispetto del diritto di difesa dei soggetti ritenuti responsabili, mentre le prime analisi sono state effettuate senza contraddittorio con l’interessato comunque non subito dopo il prelievo del 1 ottobre 2014 bensì il giorno 30 ottobre 2014;

3)il provvedimento sarebbe illegittimo anche per violazione dell’art. 223 delle disposizioni di attuazione del CPP, secondo cui deve darsi all’interessato avviso del giorno, luogo e data delle analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione;

4)errata sarebbe anche l’applicazione del RCSP del 2012, poiché tale regolamento non sarebbe stato mai adottato dall’organo competente, con la conseguenza che avrebbe dovuto applicarsi l’anteriore RCSP del 2002 il cui art. 11 non prevede automaticamente la sospensione delle corse del cavallo in caso di positività.

La ricorrente conclude con istanza di risarcimento del danno nella misura di euro 20.000,00 o in quella diversa di giustizia.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentarie Forestali per resistere al ricorso.

Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2015, con ordinanza collegiale n. 113/2015, sono stati ordinati incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione.

Con atto notificato il 10 febbraio 2015 e depositato il successivo giorno 16, la ricorrente ha proposto primi motivi aggiunti a mezzo dei quali contesta la legittimità del provvedimento in quanto sottoscritto ed esternato da soggetto che, se anche si è qualificato responsabile, non avrebbe dimostrato la necessaria qualifica dirigenziale per la sua adozione.

Nella camera di consiglio del 19 febbraio 2015, con ordinanza collegiale n. 2912/2015) è stata reiterata l’istruttoria ed accolta, nelle more, l’istanza di sospensione del provvedimento.

Alla camera di consiglio del 19 marzo 2015, la trattazione camerale del ricorso è stata rinviata poiché erano in corso di notifica/deposito motivi aggiunti.

Con atto notificato il 17 marzo 2015 e depositato il successivo giorno 19, la ricorrente, a seguito della produzione documentale di parte resistente, ha proposto secondi motivi aggiunti a mezzo dei quali ha impugnato anche la nota 22 marzo 2013, n.4884, con la quale il dr Vaccari – dirigente generale – ha conferito la delega alla dott.ssa Davanzo per l’adozione del provvedimento impugnato censurandolo per violazione dell’art. 4 del D.Lgs n 165/2001.

Con ordinanza cautelare n. 1721/2015, all’esito degli incombenti istruttori, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Con terzi motivi aggiunti, notificati il 24 aprile 2015 e depositati il successivo 7 maggio, l’interessata ha impugnato l’esito “positivo” delle seconde analisi per violazione dell’art. 16 del Regolamento sul controllo delle sostanze proibite (RCSP) del 2012 in relazione agli accordi internazionali della Federazione delle Autorità Ippiche del Galoppo “IFHA” ed al Capitolo IV dell’Accordo internazionale dell’Unione Europea del Trotto.

L’interessata ritiene che sarebbero state violate le norme sugli accordi internazionali secondo cui i campioni devono essere analizzati almeno due volte mentre dal dossier del laboratorio francese LCH che ha proceduto alle seconde analisi risulterebbe eseguita l’analisi di una sola aliquota del campione UNCC0957.

Con ordinanza n. 2181/2015 è stata respinta anche la domanda cautelare proposta con gli ultimi motivi aggiunti.

In corso di causa si sono costituiti in giudizio gli avvocati Pascal Corrado e l’avv. Roberta Duò in sostituzione dell’avv. Matii e Pavoni ai quali la ricorrente ha revocato il mandato.

Con istanza di prelievo del 14 agosto 2015, i nuovi difensori riprendono le censure di gravame e revocano in dubbio l’attendibilità delle analisi di laboratorio nella considerazione che una così alta concentrazione di Testosterone non poteva “sparire dopo 6 gg”.

Le parti hanno depositato documenti e memorie.

All’udienza del 12 gennaio 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Parte ricorrente censura il provvedimento impugnato per:

a)mancata partecipazione alle prime analisi (vulnus al contraddittorio);

b)erroneità delle analisi, siccome confutate dagli esiti negativi del 7 ottobre 2014 (prelievo eseguito presso l’Ippodromo di OMISSIS): le contestate analisi di laboratorio sarebbero inattendibili atteso che una così alta concentrazione di Testosterone non poteva “sparire dopo 6 gg”;

c)violazione dell’art. 223 delle disposizioni di attuazione del CPP, secondo cui deve darsi all’interessato avviso del giorno, luogo e data delle analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione;

d)errata applicazione del RCSP del 2012, poiché non adottato da organo incompetente e sulla base di delega illegittima;

e)incompetenza del soggetto sottoscrittore ed esternatore del provvedimento impugnato;

f)illegittimità del procedimento con il quale sono state eseguite le seconde analisi di laboratorio.

Il ricorso è infondato.

La cavalla di proprietà della ricorrente, sottoposta al controllo delle sostanze proibite il giorno 1 ottobre 2015, è risultata positiva alle doppie analisi di controllo in laboratorio.

All’esito delle prime analisi, è stata riscontrata la presenza d testosterone pari a 337,4 ng/ml, valore ben al di sopra della soglia minima consentita di 55ng/ml.

Al riscontro delle seconde analisi (12/1/2015), eseguite sul medesimo campione, la positività ha trovato conferma attestandosi il valore del testosterone al livello 329ng/ml.

Parte ricorrente sostiene che tra il primo ed il secondo controllo ufficiale sarebbe stata riscontrata “negatività” alle analisi del 7 ottobre 2014 (effettuate presso l’Ippodromo di OMISSIS), ciò che farebbe propendere per un errore di laboratorio (circostanza che i nuovi difensori hanno sviluppato anche nei propri scritti difensivi).

La tesi non è persuasiva.

Per escludere dubbi sulla identità del soggetto sottoposto ad analisi, è stato anche effettuato il test del DNA sui campioni di urine prelevati in data 1 ottobre 2014 ed in data 7 ottobre 2014 (presso l’Ippodromo di OMISSIS).

Il Test ha confermato che i campioni appartengono alla cavalla OMISSIS (circostanza documentata da parte resistente).

La ricorrente, di contro, non ha fornito al riguardo congruenti elementi di prova a confutazione della identità dei campioni analizzati e della loro provenienza dal medesimo soggetto.

Peraltro, le analisi effettuate sul prelievo del 7 ottobre 2014 non hanno escluso del tutto la negatività escludendola soltanto in riferimento alla soglia minima di rilevanza.

Tale circostanza (esito analisi del 7/10/2014 eseguite in occasione di altra gara, prima del provvedimento di sospensione) non è in grado, pertanto, neppure sul piano indiziario, di revocare in dubbio l’attendibilità dei controlli rigorosi eseguiti dall’Amministrazione presso i competenti laboratori di analisi tenuto altresì conto che:

-a distanza di sette giorni dal primo prelievo è naturale un calo fisiologico di concentrazione della sostanza nei liquidi dell’animale, come accade in ogni trattamento farmacologico: su questa circostanza, documentata dall’Amministrazione, parte resistente non ha fornito controdeduzioni di carattere scientifico ma solo presunzioni;

-la negatività riscontrata il 7/10/2014 nei liquidi biologici (ovvero la riduzione di concentrazione della sostanza dopante) costituisce, a distanza di giorni, una normale “coda terapeutica” che non esclude l’effetto degli ormoni anabolizzanti che esplicano la loro azione stimolante a livello di masse muscolari: anche tale circostanza tecnica, documentata in atti, non ha trovato congruenti confutazioni nelle difese di parte ricorrente che si è soffermata sulle alte capacità dell’animale dimostrate nelle corse successive per comprovarne l’integrità fisica, laddove proprio l’effetto dopante sulla muscolatura dell’animale (non più tracciabile nei liquidi) sembra ragionevolmente aver consentito anche a distanza di tempo di mantenere alte le prestazioni in gara (con quel che ne consegue in termini di pregiudizio per salute dell’animale e la regolarità delle competizioni).

Parte ricorrente ha sostenuto, altresì, che le analisi di laboratorio sarebbero state eseguite secondo un protocollo errato, e precisamente:

a)in applicazione di un Regolamento non formalmente adottato;

b)in violazione delle garanzie partecipative;

c)in violazione degli accordi internazionali.

In ordine al primo profilo di doglianze (a), il Collegio – anche sulla scorta delle allegazioni documentali di parte resistente - osserva che il Regolamento sul controllo delle sostanze proibite è stato approvato con D.M. 16/10/2002.

In data 22/5/2012, il Commissario straordinario dell’ASSI ha adottato la deliberazione n. 37 con la quale ha apportato modifiche ed integrazioni al citato Regolamento.

La legge 7/8/2012, n. 135 ha disposto la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni al MIPAAF (Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) ed all’Agenzia delle dogane e monopoli.

Il 5 settembre 2012, il MIPAAF ha approvato la deliberazione commissariale n. 37/2012 autorizzando il dirigente delegato a provvedere alla pubblicazione degli atti sul sito.

In data 6/9/2012, l’Amministrazione ha proceduto alla pubblicazione rendendo nota l’entrata in vigore del nuovo testo del regolamento a far data dal 6/10/2012.

Il successivo 13/11/2012, ha proceduto alla pubblicazione sul sito del testo aggiornato del regolamento (RCSP), con le modifiche apportate.

Il Collegio ritiene che l’operato dell’Amministrazione abbia fatto buon governo delle norme ratione temporis vigenti.

Il regolamento è stato adottato nel 2002 da organo competente (UNIRE/ASSI).

Le modifiche introdotte nel 2012 sono state apportate dal commissario straordinario dell’ASSI, organo competente in quanto titolare ex lege delle funzioni facenti capo all’ASSI.

A seguito del trasferimento delle funzioni dell’ex ASSI al MIPAAF (legge n. 135/2012), il Ministero, nella titolarità delle funzioni medesime, ha provveduto semplicemente a fare propria la deliberazione commissariale n. 37/2012 ed a pubblicarla, per il tramite del dirigente delegato, sul sito informatico dell’Amministrazione ai fini della pubblicità legale (artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165 del 2001 nonché ai sensi della legge n. 135 del 2012, in base alla quale il MIPAAF poteva avvalersi per le funzioni dirigenziali del dirigente delegato ex ASSI sino alla soppressione dell’Ente).

Le successive modifiche apportate in data 13/1172012 agli artt. 10 e 11 del regolamento hanno riguardato “esclusivamente precisazioni e chiarimenti relativi alle modalità di comunicazione dei provvedimento conseguenti l’accertamen5o della positività”.

La pubblicazione sul sito informatico del Ministero è avvenuta correttamente ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69 che ha fissato, al comma 1 dell'art. 32, al primo gennaio 2010 (poi prorogato al primo gennaio 2011) la data in cui gli “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” e al comma 5 dello stesso che, a decorrere dalla stessa data, “le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.

Ne consegue, che al momento del controllo antidoping e della la successiva adozione del provvedimento di sospensione, era in vigore il Regolamento del 2012 nella stesura fatta propria dal MIPAAF e pubblicata dal dirigente delegato dell’Amministrazione medesima nelle modalità di legge.

Acclarata la legittimità del regolamento sotto il profilo della sua pertinenza alla fattispecie, va ora considerato – con riguardo al secondo profilo di doglianze (b) - che, in applicazione delle relative norme, in circostanze come quelle del caso di specie il cavallo deve essere sospeso immediatamente dalle corse per due anni (la norma ha una finalità di tutela per l’animale e di sanzione per chi ha commesso l’illecito).

Ed invero, l’art. 7 Reg. cit. così dispone:

“Il Veterinario Responsabile, o in sua vece il coadiutore, previo accertamento dell’identità del cavallo e della regolarità delle certificazioni vaccinali, preleva campioni di urina e/o sangue o altro materiale biologico e/o campioni di elemento a contatto con qualsiasi parte del cavallo mediante l’utilizzo di materiali e mezzi messi a disposizione dall’ASSI.

Alle operazioni di prelievo, effettuate dal Veterinario Responsabile, o in sua vece dal coadiutore, può presenziare l’Ispettore antidoping o altro soggetto incaricato ed hanno facoltà di assistervi il proprietario e/o l’allenatore o, in loro assenza, un loro delegato munito di apposita delega scritta.

Nelle corse in cui è obbligatorio il prelievo, l’allenatore deve considerarsi avvisato e non necessita di una specifica convocazione, mentre negli altri casi, il Veterinario responsabile, o il coadiutore, provvederà a dare avviso all’allenatore, ovvero in sua assenza, al personale di scuderia al quale il cavallo è affidato ....”.

Orbene, nel caso di specie, avendo la cavalla vinto il premio, l’allenatore doveva considerarsi avvisato (in qualità di responsabile, presente, del cavallo).

Ad ogni modo e comunque, la normativa regolamentare consente un’adeguata forma di tutela per l’interessato garantendogli la possibilità di richiedere le seconde analisi (cosa avvenuta nella fattispecie).

Sotto questo profilo, la norma appare anche ragionevole poiché rappresenta un equilibrato punto di incontro tra l’esigenza primaria di garantire nelle forme più sollecite ed immediate un’adeguata tutela alla salute dell’animale e gli interessi del proprietario del cavallo.

Parte ricorrente ha revocato in dubbio la legittimità anche delle seconde analisi, in relazione alla metodologia seguita presso il laboratorio francese (terzo ordine di doglianze, sopra lett. “b”): non risulterebbero “presenti in atti le due analisi quantitative su aliquote differenti del campione”, così come prescritto dall’organismo internazionale I.L.A.C..

La censura non è persuasiva.

In primo luogo, va chiarito che il Laboratorio ha proceduto secondo metodica accreditata.

In secondo luogo, le argomentazioni di parte ricorrente sulla non correttezza del risultato tecnico non risultano suffragate da concrete prove documentate dirette a censurare le tecniche utilizzate e le risultanze delle analisi di laboratorio per smentire e contrastare quanto tecnicamente accertato sulla base della disciplina di cui al Regolamento in materia.

L’assunto per cui sarebbe stata eseguita l’analisi su una sola aliquota del campione UNCC0957 si basa, infatti, su un’erronea interpretazione delle norme nella considerazione che si trattava già di seconde analisi sul medesimo campione di prelievo, eseguite su richiesta della stessa ricorrente.

Esso s’appalesa, altresì, del tutto recessivo a fronte degli esiti coerenti, convergenti ed omogenei nei valori di entrambe le analisi di laboratorio.

Acclarata la legittimità del procedimento e la correttezza delle analisi sotto il profilo metodologico, il provvedimento impugnato altro contenuto non avrebbe potuto sortire che quello in concreto licenziato a fronte dell’accertata positività della cavalla al Testosterone.

La natura vincolata nel quid del provvedimento di sospensione rende, pertanto, del tutto irrilevante ogni ulteriore profilo censorio di natura formale relativo al dedotto difetto di competenza relativa del funzionario sottoscrittore dell’atto.

In conclusione, per quanto sin qui argomentato, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Rotondo, Presidente FF, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

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