T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3526/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Mattii, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione,

della decisione della Commissione di disciplina di I istanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca –PQAI VII – Corse e Manifestazioni Ippiche n. 9/16 dell’1.12.2015, dep. 12.1.2016 che ha comminato la sospensione dalla qualifica di guidatore e allenatore per 4 mesi nonché per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 il Cons. Mariangela Caminiti, presente solo l'avv. dello Stato M.L.Cherubini, che si oppone al ricorso ed eccepisce l'inammissibilità e tardività della censura relativa al difetto di proporzionalità della sanzione siccome introdotta soltanto con memoria conclusiva (non notificata), come riportato in verbale. Il Presidente dà avviso della possibile definizione immediata della causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., e passa in decisione.

1. Riferisce il signor OMISSIS che la Commissione di disciplina di I istanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca gli ha comminato la sanzione di sospensione di 4 mesi, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento corse al Trotto, dalla qualifica di guidatore e allenatore disponendo il distanziamento totale dei cavalli dall’ordine di arrivo nelle corse effettuate dallo stesso nel periodo di sospensione, ossia in data 26 settembre 2014 e 3 ottobre 2014.

Il signor OMISSIS avverso la predetta decisione della Commissione ha proposto ricorso, allegando i seguenti motivi di impugnazione - l’Eccesso di potere, l’errore nei presupposti e la mancata valutazione dei fatti processuali e procedimentali amministrativi: in quanto il ricorrente non avrebbe dovuto autosospendersi dal partecipare alle corse, conosciuta l' ordinanza n. 4515-14 di diniego della sospensione della decisione della Commissione di Disciplina di I istanza avverso la quale aveva proposto ricorso, ma l’Amministrazione avrebbe dovuto disporre l' esecuzione dell' ordinanza stessa con comunicazione anche agli ippodromi del residuo della pena di sospensione del ricorrente.

Eccesso di potere per errore di presupposto: perché l' ordinanza del Tar sarebbe stata comunicata al ricorrente in data 1.10.14 per cui il 26.9.2014, giorno di partecipazione alle gare, non poteva conoscersi l’esito sull’istanza cautelare.

Violazione dell’art. 2 del Regolamento di disciplina: l’azione disciplinare dovrebbe essere esercitata ai sensi di legge entro un anno dalla data di consumazione dell' illecito; non ci sarebbe prova del deposito in segreteria della Commissione di Disciplina I istanza dell'atto di incolpazione in data 26.9.2015, entro l' anno dalla prima contestata infrazione.

Illogicità e difetto di motivazione: perché la violazione commessa sarebbe contestata nella qualifica di guidatore, ma la sospensione riguarderebbe anche la qualifica di allenatore e inoltre sarebbe illogica la misura della sanzione rispetto ad altre infrazioni applicate in misura minore.

Conclude con la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell’efficacia dello stesso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso, opponendosi all’accoglimento dello stesso con argomentate considerazioni sulla infondatezza delle censure.

Con memoria conclusionale il ricorrente insiste sulla propria posizione difensiva e, riguardo la censurata illogicità della misura sanzionatoria, richiama la decisione della Commissione di Appello (causa sig. OMISSIS) che avrebbe comminato 3 mesi di sospensione per 80 corse svolte nel periodo di sospensione, sanzione inferiore rispetto a quella comminata al medesimo ricorrente (4 mesi) per lo svolgimento di numero minore di corse.

Anche l’Amministrazione resistente ha prodotto memoria conclusionale con la quale ha ulteriormente argomentato sulle proprie controdeduzioni, insistendo sulla legittimità dell’operato della stessa.

Alla Camera di consiglio dell’8 marzo 2016, la causa chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere decisa nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del cpa, previe le avvertenze di rito alle parti presenti circa la completezza e regolarità del contraddittorio e dell’istruttoria, come risulta in verbale.

2. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

2.1. L’impugnato provvedimento, alla luce di quanto rappresentato e documentato in atti, s’appalesa legittimo in quanto:

- con decisione della Commissione di Disciplina di I istanza n. 128/14 è stata confermata al ricorrente l’applicazione della sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per 40 giorni inflitta dalla Giuria dell’Ippodromo di OMISSIS in data 20.3.2014, con detrazione dei giorni già sofferti (da scontare 33 giorni); tale decisione è stata comunicata al ricorrente con raccomandata a/r in data 21.8.2014 e a mezzo pec in data 1.9.2014 a tutte le società di corse Trotto;

- parte ricorrente ha impugnato la suddetta decisione della Commissione di Disciplina di I istanza n. 128/14 ed ha chiesto la concessione di misure cautelari anche monocratiche, concesse con decreto presidenziale n. 3988/14 fino alla camera di consiglio del 24.9.2014. In tale camera di consiglio con ordinanza n. 4515 del 2014 il predetto decreto cautelare di sospensione non è stato confermato ed è stata respinta la suindicata domanda cautelare;

- parte ricorrente, sospeso dall’attività per quattro mesi con decorrenza dal 1° settembre 2014 al 3 ottobre 2014 compreso (come ammesso anche dal medesimo, per gli ulteriori 33 giorni), ha tuttavia svolto attività di corse in detto periodo (nelle date del 26 settembre 2014 e del 3 ottobre 2014), effettuando 10 corse;

- nel periodo compreso tra il 26 settembre e il 3 ottobre 2014, pertanto, la prosecuzione dell’attività con la partecipazione alle corse risulta avvenuta nonostante l’immediata cessazione degli effetti della misura cautelare monocratica provvisoria (art. 56, c. 4 c.p.a.: il decreto è efficace fino alla camera di consiglio in cui si decide la misura cautelare) a decorrere dal 25 settembre 2014 data in cui è stata adottata l’ordinanza (autoesecutiva) del Tar Lazio n. 4515/2014, depositata il 25 settembre 2014, che ha respinto l’istanza cautelare;

- il rappresentato periodo di inattività di 33 giorni di sospensione non può essere fatto decorrere da una data diversa da quella di cessazione ex lege degli effetti della misura cautelare monocratica (25 settembre 2014), poiché è da questa data che il provvedimento impugnato ha ripreso ad esplicare i propri effetti giuridici, senza che possa rilevare la mancata conoscenza dell’ordinanza n. 4515/2014 (cfr. in tal senso, da ultimo, sentenza 25 febbraio 2016, n.2593 di questa sezione); da ciò deriva la infondatezza delle censure di erroneità dei presupposti e dei fatti processuali e procedimentali (primo e secondo mezzo);

- non sussiste la violazione dell’art. 2 del Regolamento di Disciplina per il mancato rispetto del termine di un anno per l’esercizio dell’azione disciplinare, decorrente dalla consumazione dell’illecito, per l’asserito mancato deposito nella segreteria della Commissione di Disciplina in data 26.9.2015 della contestata infrazione, in quanto l’Amministrazione ha documentato che l’atto di incolpazione è stato depositato presso la segreteria dell’Ufficio del Procuratore della Disciplina in data 24.9.2015 e ricevuto dal segretario della Commissione in data 25.9.2015, quindi entro il termine annuale prescritto; né risulterebbe altresì condivisibile la conclusione del ricorrente riguardo il verificarsi dell’evento prescrizionale considerato che l’azione disciplinare per l’evento del 3.10.2014 è stata esperita, in seno alla udienza di discussione, nella quale l’incolpato non ha partecipato, nonostante ritualmente chiamato in udienza; da qui l’infondatezza del terzo mezzo;

- infine, riguardo la censura sull’ illogicità e difetto di proporzionalità della sanzione applicata rispetto ad altre infrazioni applicate in misura minore nei confronti di altri soggetti, in disparte la genericità della deduzione, va condivisa l’eccezione della difesa erariale sulla tardività della censura siccome introdotta soltanto con memoria conclusiva (non notificata), come risulta in verbale.

3. Il definitiva il ricorso è infondato e va respinto.

4. Ritenuto che la complessità e la natura della controversia costituisce, per il Collegio, eccezionale motivo che giustifica la compensazione delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Rotondo, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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