T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10783/2016
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 e 116 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: ASD OMISSIS, Società OMISSIS Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Gennaro Tedesco, Guido Valori, con domicilio eletto presso Guido Valori in Roma, viale delle Milizie,106;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Tobia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le G. Mazzini, 11;
per l'annullamento
del provvedimento con il quale il ministero ha acconsentito alla richiesta avanzata dalla federazione italiana sport equestri di accesso agli atti relativi al passaggio di proprietà del cavallo OMISSIS da ASD OMISSIS a OMISSIS srl.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Federazione Italiana Sport Equestri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti gli artt. 60 e 116 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti impugnano il provvedimento con il quale il ministero ha acconsentito alla richiesta avanzata dalla Federazione Italiana Sport Equestri di accesso agli atti relativi al passaggio di proprietà e alla correlata intestazione del cavallo OMISSIS da ASD OMISSIS a OMISSIS srl.
In detto provvedimento è stato riconosciuto che la richiesta di accesso fosse sostenuta da un interesse diretto, concreto ed attuale dell’istante in quanto attinente ad un contenzioso pendente dinanzi al giudice ordinario tra le parti ed avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento di un accordo da esse stipulato volto a tenere a disposizione dell’amazzone OMISSIS il cavallo OMISSIS per gli allenamenti ed al fine di partecipare ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro. Secondo la FISE, infatti, la vendita del cavallo avrebbe comportato un inadempimento dell’obbligo assunto.
Sostengono, invece, i ricorrenti che mancherebbe, in capo alla FISE, l’interesse diretto, concreto ed attuale che giustifica il diritto di accesso in quanto il trasferimento di proprietà del cavallo era già noto ad essa e comunque l’accordo per il quale le parti sono in lite non aveva a che fare con le questioni proprietarie del cavallo. Nel provvedimento che ha concesso l’accesso, non sarebbe stato chiarito perché gli atti in questione, secondo la tesi di parte ricorrente, sarebbero rilevanti in relazione al giudizio pendente tra le parti.
Ritengono infine i ricorrenti che vi sarebbe il rischio di un uso distorto di tale accesso ai documenti, come testimonierebbe la circostanza che la comunicazione circa la concessione dell’accesso a tali documenti è stata inviata dalla FISE al Tribunale federale, ove è pendente un procedimento disciplinare nei confronti del sig. Truppa, al fine – evidentemente – di influenzare negativamente il giudizio del Tribunale sulla valutazione di congruità della sanzione richiesta dalle parti in quella sede.
Si è costituita la controinteressata FISE e ha depositato una memoria per chiedere il rigetto del ricorso. Anche l’amministrazione resistente si è costituita tramite Avvocatura dello Stato e ha depositato documentazione, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto esso deve essere respinto.
Occorre premettere che trattandosi di questione attinente al diritto di accesso, deve essere fatta applicazione, nel caso di specie, del rito in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui all’art. 116 c.p.a.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Non può infatti essere posto in dubbio che sussista l’interesse diretto della FISE ad ottenere l’accesso agli atti in questione, stante l’attinenza di essi con la controversia pendente tra le parti in sede civile e concernente l’asserito inadempimento dell’accordo intercorso tra gli odierni ricorrenti e la FISE. Detto accordo aveva ad oggetto il mantenimento dei cavalli OMISSIS e OMISSIS a disposizione della amazzone OMISSIS fino allo svolgimento dei Giochi olimpici di Rio de Janeiro.
La conoscenza degli atti relativi ai passaggi di proprietà del cavallo OMISSIS dunque, appare rilevante in relazione a detto contenzioso, ancorché l’obbligazione assunta non riguardasse espressamente i profili proprietari, in quanto la FISE sostiene che vi sarebbe stata una prima cessione del cavallo alla OMISSIS s.p.a. e poi una seconda vendita a OMISSIS, prima dei giochi olimpici di Rio de Janeiro, il che potrebbe essere rilevante ai fini della valutazione da parte del giudice civile sul corretto adempimento del citato accordo: di qui l’interesse della FISE ad ottenere l’accesso ai documenti in questione.
Il ricorso per tali motivi va respinto.
I ricorrenti vanno inoltre condannati, in base al principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore della amministrazione resistente e della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite all’amministrazione resistente e alla controinteressata che liquida in euro 750/00 (settecentocinquanta/00) ciascuno, pari a complessivi euro 1.500/00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere