T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6365/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Agit, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Cimino, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la condanna

del Ministero resistente al pagamento della somma di euro 495.000, dovuta ai sensi dell’art. 102 del regolamento delle corse al trotto a titolo di devoluzione degli importi corrispondenti alle multe inflitte dalle giurie ad allenatori e guidatori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe, l’associazione ricorrente agisce per ottenere la condanna del Ministero resistente al pagamento della somma di euro 495.000, dovuta ai sensi dell’art. 102 del regolamento delle corse al trotto a titolo di devoluzione degli importi corrispondenti alle multe inflitte dalle giurie ad allenatori e guidatori.

In particolare, nelle conclusioni, parte ricorrente chiede la pronuncia di una ordinanza urgente di pagamento della somma dovuta.

Interpellato il difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza, egli ha dichiarato che con tale formula egli intendeva chiedere a questo giudice l’emanazione di una ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.

Espone parte ricorrente nel corpo del ricorso che il tribunale di Fermo ha già condannato il ministro per le stesse ragioni, con decreto ingiuntivo non opposto, al pagamento delle somme dovute per il periodo 1 gennaio - 16 dicembre 2009, pari a euro 44.725.

Egli pertanto chiede a questo Tar la condanna al pagamento della ulteriore somma di 425.000 euro a titolo di multe inflitte ai tesserati con riferimento al periodo 2000-2007.

Vi sarebbe anche in lodo arbitrale, pronunciato inter alios, affermante la debenza alle associazioni di categoria delle quote per le multe inflitte ai tesserati.

L’avvocatura dello Stato si è costituita e ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e l’incompetenza territoriale in favore del Tar Marche.

All’odierna udienza, udite le parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario.

Infatti, nel giudizio in esame si fa questione di pagamento di somme di danaro, asseritamene dovute dal Ministero sulla base dell’art. 102 del regolamento del trotto.

Si tratta di una materia nella quale il giudice amministrativo non gode di giurisdizione esclusiva, pertanto la pronuncia al pagamento di somme di danaro, fondata sulla affermazione di un preteso diritto di credito avente fonte direttamente nella fonte regolamentare, non rientra nella sfera di cognizione del giudice adito.

Tale conclusione è confermata dallo stesso strumento processuale richiesto da parte ricorrente: la pronuncia di una ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. , strumento del quale il giudice amministrativo può avvalersi sono nelle materia di giurisdizione esclusiva, come espressamente dispone l’art. 118 c.p.a..

Deve, in conclusione, essere dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la presente controversia potrà essere riassunta nei termini e con le modalità prescritte per la traslatio iudicii.

Le spese possono essere compensate, attesa la specificità dalla fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

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